• Calendario novembre 2023

  • Festività di novembre 2023

  • 4 novembre Giorno Unità Nazionale

  • Indennità di maternità c/INPS

  • Whistleblowing

  • Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

  • Imposta sostitutiva 17%: acconto

  • Fondo di tesoreria Inps

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2023

Calendario novembre 2023

Giorni lavorabili 21
Ore lavorabili 168
Festività godute 1
Festività spostate in domenica (4 novembre) 1
Sabati (settimane) 4

Festività di novembre 2023

Nel calendario di novembre 2023 si ritrovano due festività. La festività di Ognissanti del 1/11 deve essere gestita come tutte le altre festività mentre la festività del 4 novembre viene spostata idealmente in domenica e configura pertanto una festività non goduta.

4 novembre Giorno Unità Nazionale

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, la festività del 4 novembre (Giorno dell’Unità Nazionale), in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l’aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L’importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è sposta di diritto in domenica).

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale, in quanto nel foglio presenze non vi è traccia della festività non goduta.

Indennità di maternità c/INPS

Nella versione 34.10 di UNO è stata creata una nuova tabella Indennità maternità c/INPS che assorbe tutte le precedenti tabelle. Non sarà più necessario gestire per ciascuna tipologia di evento una tabella ad hoc, ma l’indennità maternità e paternità c/INPS saranno liquidate in funzione delle info collegate a due sole tabelle, una dedicata agli impiegati denominata ‘001’ e una dedicata agli operai denominata ‘002’. Tali tabelle ospitano i valori di liquidazione dell’astensione obbligatoria, del congedo del padre e di tutti i congedi parentali.

Dopo aver installato la versione 34.10 di UNO è necessario eseguire le operazioni sotto riportate nel medesimo ordine cronologico:

  1. Da menù Utility – Import Tabelle importare le nuove Tabelle indennità maternità c/Inps selezionando il flag dedicato e confermando con F10;
  1. Da menù Utility – Travasi e manutenzioni eseguire, per ciascuna azienda, la Manutenzione indennità maternità Rel. 34.10:

La manutenzione in oggetto sostituisce nell’Anagrafica Personale le vecchie tabelle indennità maternità c/Inps con le nuove tabelle importate al punto precedente. In particolare, tutte le tabelle indennità identificate per gli operai verranno impostate col codice ‘002’, mentre quelle dedicate agli impiegati assumeranno il codice ‘001’.

Inoltre, nella gestione Maternità per tutti i Tipi congedo identificati con ‘Paternità’ verrà inserito nei periodi già liquidati il nuovo valore ‘Congedo del padre PF1’ precedentemente gestito insieme all’Astensione obbligatoria.

In ultimo, nel campo GG liquidati della sezione Liquidazione Inps, dedicata al congedo del padre, verranno memorizzati i soli giorni indennizzati, per permettere un controllo puntuale dell’eventuale superamento dei giorni liquidabili (nella fattispecie 10);

Whistleblowing

In data 30 marzo 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937.

Il decreto fissa le nuove regole di protezione/tutela che si applicano alle persone che effettuano segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali e dell’Unione Europea lesive dell’interesse pubblico, dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (v. Circolare 7/2023).

Il 17 dicembre 2023, per gli enti del settore privato che hanno occupato nell’anno precedente almeno 50 lavoratori subordinati, scatta l’obbligo di rispettare le nuove procedure per la gestione delle segnalazioni whistleblowing. In particolare dovrà essere organizzato un canale di segnalazione interno e le relative modalità di funzionamento oltre alla designazione del gestore delle segnalazioni. Aspetti che dovranno costituire oggetto di formale procedura da adottare con specifico atto organizzativo dell’ente.

L’obbligo entra in vigore anche per gli enti di alcuni specifici settori sensibili (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente) indipendentemente dal numero dei dipendenti.

L’obbligo permane anche in capo agli enti che adottano i modelli organizzativi e gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

Il soggetto che vuole effettuare una segnalazione ha a disposizione tre canali ai quali potersi rivolgere:

  • Canale interno;
  • Canale esterno attivato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) e accessibile nel caso in cui non vi siano alternative;
  • Canale pubblico (mezzo stampa, social network, ecc.), ma solo nel caso in cui i primi due canali si siano rivelati senza riscontro ovvero vi sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il canale di segnalazione interno deve garantire la massima riservatezza sull’identità del segnalante, del segnalato e/o della persona coinvolta nella segnalazione, nonché sui contenuti della medesima. Allo scopo esistono piattaforme informatiche dedicate, ma potrebbe validamente essere attivato un canale di segnalazione mettendo semplicemente a disposizione dei soggetti potenzialmente segnalanti un account di posta elettronica, magari certificata e al di fuori del dominio internet dell’ente, in grado di offrire maggiori garanzie di riservatezza.

Il gestore delle segnalazioni, oltre a ricevere un’adeguata formazione professionale sulla materia, deve anche possedere le caratteristiche indispensabili per svolgere i compiti attribuiti. L’incarico può essere affidato a:

  • Soggetto esterno;
  • Soggetto interno la cui attività può essere supportata da esperti qualificati;
  • Ufficio interno dedicato composto da soggetti sia interni che esterni.

Per violazioni devono intendersi:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili e penali;
  • Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione dei modelli di organizzazione e gestione dallo stesso previsti;
  • Illeciti relativi ai settori:
    • Appalti pubblici
    • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
    • Sicurezza e conformità di prodotti
    • Sicurezza dei trasporti
    • Tutela dell’ambiente
    • Radio protezione e sicurezza nucleare
    • Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
    • Salute pubblica
    • Protezione dei consumatori
    • Tutela della vita privata e protezione dei dati personali
    • Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

Non rientrano tra gli illeciti che possono formare oggetto di segnalazione le contestazioni o rivendicazioni legate ad un interesse personale del segnalante attinenti esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro come, ad esempio, controversie lavorative o situazioni conflittuali con superiori o colleghi di lavoro, atti discriminatori o vessazioni subite dal segnalante.

I soggetti potenzialmente segnalanti non sono solo i lavoratori dipendenti, ma tutte le persone che siano venute a conoscenza degli illeciti nel contesto lavorativo e quindi:

  • Lavoratori subordinati, inclusi i somministrati e le prestazioni occasionali;
  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori o collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere a favore di terzi;
  • Liberi professionisti e consulenti;
  • Volontari e tirocinanti;
  • Azionisti, persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza;
  • Persone legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il 4° grado, sempre facenti parte del contesto lavorativo;
  • Colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nello stesso contesto lavorativo e che hanno con il medesimo un rapporto di lavoro abituale e corrente.

La persona fisica che ritine di aver subito un atto ritorsivo a seguito della segnalazione effettuata, può comunicare il fatto all’ANAC che, qualora il medesimo fatto sia avvenuto nell’ambito del contesto lavorativo di un soggetto privato, informa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Il licenziamento a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all’Autorità Giudiziaria o Contabile è nullo, e il licenziato ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro.

Compete all’ANAC la valutazione degli elementi acquisiti e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle misure di seguito elencate:

  • Da 10.000 a 50.000 euro se accertato che sono state commesse ritorsioni, la segnalazione è stata ostacolata o si è tentato di ostacolarla o è stato violato l’obbligo di riservatezza sull’identità del segnalante;
  • Da 10.000 a 50.000 euro se accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di tali procedure non è conforme alle prescrizioni, nonché, quando non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • Da 500 a 2.500 euro nel caso che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o la segnalazione è stata effettuata con dolo o colpa grave.

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • congedo parentale;
  • assenze per malattia del bambino;
  • permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
  • congedo straordinario D.Lgs. 151/2001 e permessi L. 104/1992;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate;

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

Dopo l’aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all’informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

 

E’ possibile procedere con l’elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità. 

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione ‘Tredicesima’ verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l’elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

Imposta sostitutiva 17%: acconto

La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2022 è soggetta all’imposta sostitutiva del17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2024. Il versamento, per le aziende con organico medio 2006 superiore alle 50 unità, riguarda anche la parte di Tfr destinata al Fondo di tesoreria Inps.

L’art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. A partire dal 2015 l’imposta è stata innalzata al 17%. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

L’acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2022 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2023
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2022 X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2023 +
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA =
90% dell’17% X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 18/12/2023 (16/12 è sabato) =

Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2023, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell’anno.

L’impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale “Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR”, consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l’azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.

Nella gestione Rivalutazione TFR, l’utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2022, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2023) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l’acconto nella misura del 90% dell’imposta sostitutiva dovuta (17%).

N.B.: considerato che la rivalutazione a dicembre 2022 è risultata pari a 9,974576, mentre a ottobre 2023 risulta ferma al 1,8845, risulterà più favorevole il ricorso alla rivalutazione presuntiva relativa al 2023, in quanto il tasso a dicembre 2023 sarà certamente molto meno elevato rispetto a quello dello scorso anno. L’utilizzo del criterio eviterà eventuali recuperi di imposta sostitutiva in sede di saldo.

Il versamento sia dell’acconto (entro il 18/12/2023) sia del saldo (entro il 16/2/2024) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.                     

E’ utile ricordare che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2022 possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro febbraio 2024. Non sono tenuti a versare l’acconto entro dicembre 2023 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2023: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l’acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l’eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d’imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l’indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna “Importi a credito compensati”, della Sezione Erario, utilizzando alternativamente i codici tributo 1627 o 6781. Il primo è la compensazione che viene effettuata direttamente su modello F24 inerente eccedenze di versamento dell’anno corrente, il secondo è relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente da evidenziare in sede di mod. 770. Uno dei due codici deve essere collegato alla Tabella Codici F24.

Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende con media di lavoratori nel 2006 almeno pari a 50 unità, per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l’obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell’imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l’importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l’Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all’imposta sostitutiva dell’17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, l’Inps ha precisato che l’importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l’imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2022 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell’imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell’acconto è quello di dicembre 2023, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2024.

Secondo le indicazioni fornite dall’Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2024 per recuperare, a saldo, l’intera quota dell’imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell’indice Istat del mese di dicembre 2023. Quest’ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2024, deve trovare posto l’imposta sostitutiva di competenza dell’Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l’indicazione del totale per il versamento in F24.

Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all’Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2024, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell’anno 2024 relativamente alla Rivalutazione e all’imposta sostitutiva dell’anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2023 al 2024, quando sarà conosciuto il valore dell’indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2023.

Rivalutazione TFR: coefficiente di ottobre 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 14 novembre 2023 è pari a 119,2.