Autoliquidazione INAIL 2023/2024

Sono state diffuse le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2023/2024. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 29 febbraio 2024 mentre per il versamento del premio o della prima rata di premio il termine è fissato al 16 febbraio 2024.

Redazione dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI on-line che calcolano anche il premio dovuto.

Riduzione delle retribuzioni presunte

Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2024 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato entro il 16 febbraio 2024.

Posizioni nuove

Se l’attività è iniziata nel corso del 2023, il premio anticipato dovuto per il 2024 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2023 che alla rata 2024.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f) (ovvero essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (ved. intervento successivo).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2022/2023).

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.

Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2023 a € 8,09, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.

Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.

Modalità di rateazione

Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire o in unica soluzione entro il 16/2/2024, ovvero anche in 4 rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, scadenti il 16/2, 16/5, 21/8 e 16/11/2023. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa in sede di autoliquidazione premi.

Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura del 3,76% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate di maggio, agosto e novembre per autoliquidazione premi Inail 2023/2024.

I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate Coefficienti
16 maggio 2024 0,00927123
20 agosto 2024 0,01874849
18 novembre 2024 0,02822575

Pagamento

La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:

  • “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
  • nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
  • nel campo “cc” indicare il codice controllo;
  • nel “N. di riferimento” si indica “902024”;
  • nel campo causale il codice “P”.

L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.

Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti

Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.

Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2023 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l’anno.

Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2023.

Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2023 al 30/6/2023 e dal 1/7/2023 al 31/12/2023.

Autoliquidazione On-line

La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.

Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.

In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.

Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.

Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario: 

  • Verificare la Tabella Minimali / Massimali e Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2023 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti.

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.                      

Provincia Retribuzione annua Retribuzione mensile Decreto
Bergamo 16.764,86 1.397,07 Decreto provinciale
Brescia Nessun decreto
Como Nessun decreto
Cremona Nessun decreto
Lecco Nessun decreto
Lodi 16.877,07 1.406,42 Decreto provinciale
Mantova Nessun decreto
Milano 16.877,07 1.406,42 Decreto provinciale
Monza Brianza Nessun decreto
Pavia 17.709,94 1.475,83 Decreto provinciale
Sondrio Nessun decreto
Varese Nessun decreto
  • Inserire nel Menù Anagrafiche – Tabelle – INAIL – Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2023 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con le scadenze del 16/05/2024, 20/08/2024 e del 18/11/2024 con i coefficienti individuati applicando il tasso di interesse del 3,76%.
  • Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica azienda dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi

  

  • Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.

Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

In presenza di retribuzioni parzialmente esenti (es. assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi), selezionare il codice da associare ad ogni singola riga di mese.

  • Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2023 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).
  • Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo Autoliquidazione INAIL
  • In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura;

 

  • Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio

La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa all’eventuale calcolo del premio silicosi / asbestosi (vedi allegato in formato PDF)

La terza concerne il calcolo degli sconti per regolazione e rata. Ricordo che lo sconto edile è astato abrogato (vedi allegato in formato PDF)

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata (vedi allegato in formato PDF).

  • Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2024. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

Prospetto disabili 2024

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. n. 151/2015, le aziende con un numero di dipendenti costituenti base di computo superiore ai 14, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, sono tenute alla presentazione del prospetto informativo disabili.

Il prospetto informativo disabili va trasmesso telematicamente al servizio provinciale di competenza per la verifica della situazione occupazionale e degli adempimenti in ordine all’assunzione di persone appartenenti alle categorie protette o disabili entro e non oltre il 31/01/2024.

Operativamente i soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano, al 31 dicembre 2023, almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o incidere sul computo della quota di riserva, rispetto al prospetto informativo inviato l’anno precedente.

Il prospetto deve inoltre essere presentato anche se non si è obbligati alla quota di riserva per disabili, ma si è tenuti alla copertura ex art. 18 L. 68/1999 in quanto la base di computo supera le 50 unità. La copertura in parola si riferisce agli orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati.

Dal prospetto deve risultare il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili calcolati al 31/12 dell’anno precedente.

Ricordo che gli obblighi di assunzione di soggetti disabili e/o appartenenti alle cosiddette categorie protette che riguardano le aziende sorgono al superamento della soglia dei 14 dipendenti e sono così strutturati:

Numero addetti Quota obbligatoria d’assunzione
Fino a 14 dipendenti Nessun obbligo
Da 15 a 35 dipendenti 1 disabile
Da 36 a 50 dipendenti 2 disabili
Oltre 50 dipendenti 7% disabili
Da 51 a 150 dipendenti 1 assunzione in favore di orfani, coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati
Oltre 150 dipendenti 1% lavoratori di cui alla casella precedente

Per la determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, sono computati tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Le uniche esclusioni sono riferibili a:

  • disabili in forza ai sensi della legge n. 68/1999;
  • disabili in forza anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio (D.Lgs. n. 151/2015)
  • occupati a tempo determinato non superiore a 6 mesi;
  • occupati a tempo determinato per sostituzione lavoratori assenti;
  • dirigenti;
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  • apprendisti;
  • personale di cantiere o operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere (indipendentemente dall’inquadramento previdenziale);
  • lavoratori acquisiti per passaggio di appalto.

I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

I datori di lavoro impossibilitati, per la peculiarità della attività svolte, ad assumere lavoratori avviati obbligatoriamente, possono presentare istanza per l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione, ma sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo pari a € 30,64 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. L’esonero parziale può essere concesso in presenza di attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • faticosità della prestazione lavorativa;
  • pericolosità connaturata al tipo di attività;
  • particolare modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

L’esonero è concesso per un periodo massimo di 12 mesi con scadenza al 31 dicembre di ogni anno, eventualmente prorogabile. Da tale previsione sono però esclusi i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Sono tenute all’invio, tutte le aziende in cui siano intervenute modifiche sull’organico computabile per la cosiddetta quota di riserva. L’art. 40, co. 4 del D.L. n. 112/2008, come convertito dalla L. n. 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo disabili, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio (salvo proroghe) la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente. Il modulo deve essere inviato esclusivamente mediante i servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti individuati dalle Regioni. L’introduzione in Regione Lombardia del Sistema centralizzato per l’invio delle comunicazioni di assunzione / trasformazione, proroga e cessazione, denominato SIUL, non è intervenuto sulla modalità di comunicazione del prospetto informativo disabili, che deve essere inviato tramite la procedura Sintesi della Provincia di appartenenza.

La sanzione applicabile in caso di mancata effettuazione dell’invio telematico è quella prevista dall’articolo 15, comma 1 della legge n. 68/1999 pari a € 702,43 + € 34,02 per ogni giorno di ritardo per un massimo di 365 giorni. Agli importi è applicabile l’istituto della diffida con il pagamento di ¼ dell’importo edittale.

Nell’Anagrafica personale in Pagina Altre Info è presente il flag Personale di cantiere / Trasporto / Impiantisti e il flag Cambio Appalto che consentono di escludere il soggetto dal calcolo del numero totale dipendenti utile alla verifica degli obblighi in materia di avviamento obbligatorio.

Nel menù documenti è presente la stampa del prospetto in formato EXCEL, la quale ricalca il formato del prospetto da inserire e inviare telematicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle province.

Incentivi assunzione donne 2024

Con Decreto Interministeriale del 20 novembre 2023 n. 365 sono stati individuati per l’anno 2024 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L’incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

  • con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l’assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell’articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell’incentivo è necessario attivare la richiesta on-line del cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo “92-2012” (v. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L’Istituto assegna il codice autorizzazione “2H” e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nella denuncia mensile UniEMens l’elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice “55”.

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all’assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall’Istat riferibile al 2022 per l’intero contesto nazionale e pari a 9,85%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 12,2% .

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all’incentivo sono allegati al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono le Costruzioni. Per le professioni si distinguono per disparità gli operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.

Nell’ambito del settore dei Servizi rientrano le Professioni non qualificate nel commercio e nei servizi, quale quello addetto alla pulizia degli uffici con codice statistico “8.1”.