• Lavoro usurante / notturno

  • Lavori usuranti

  • Lavoro notturno

  • Lavorazioni a catena

  • Modalità denuncia

  • Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore

Lavoro usurante / notturno

Il decreto legislativo 67/2011 prevede la possibilità di usufruire di un accesso anticipato al pensionamento per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Ai fini del monitoraggio di tali lavorazioni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare al Ministero del Lavoro, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi per i quali i dipendenti hanno svolto:

  • Lavorazioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del DM 19 maggio 1999 (articolo 1 comma 1 lett. a) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro notturno (articolo 1 comma 1 lett. b) D.Lgs. 67/2011)
  • Lavoro a catena (articolo 5 comma 2 D.Lgs. 67/2011)
  • Conduzione di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (articolo 1 comma 1 lett. d) D.Lgs. 67/2011)

L’accesso al trattamento pensionistico anticipato è consentito per coloro che possano far valere un’attività di lavoro usurante, per almeno 7 anni negli ultimi 10 di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa.

Lavori usuranti

Sono considerati lavori particolarmente usuranti quelli che richiedono un impegno psicofisico continuativo e di particolare intensità, condizionato da particolari fattori, talvolta logoranti, fonte di stress e che presentano un rischio rilevante di infortuni.

I criteri per l’individuazione delle lavorazioni usuranti sono definiti dall’articolo 2 del DM 19 maggio 1999. Nella tabella A allegata al decreto sono individuate le attività particolarmente usuranti:

  • Lavori in galleria, cava o miniera e comunque tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
  • Lavori in casoni ad aria compressa;
  • Lavori svolti dai palombari;
  • Lavori ad alte temperature
  • Lavorazioni del vetro cavo;
  • Lavori espletati in spazi ristretti, con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • Lavori di asportazione dell’amianto;
  • Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d’urgenza;
  • Trattoristi
  • Addetti alle serre e fungaie.

L’elenco non è esaustivo e viene aggiornato periodicamente per consentire l’adeguamento ai mutamenti sociali, economici e normativi. A seguito delle integrazioni intervenute con i DM 20 settembre 2017 e DM 5 febbraio 2018 la lista comprende anche:

  • Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • Conduttori di gru e macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni su autocarro, cestelli con piattaforma aerea, carrelli industriali, altri macchinari per la perforazione di costruzioni o, in generale, per movimentazioni delicate di materiali pesanti o per la costruzione di edifici e simili;
  • Conciatori di pelli e pellicce;
  • Maestri/e di asili nido e scuole dell’infanzia;
  • Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
  • Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavori strutturati in turni;
  • Conducenti di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • Conducenti di mezzi pesanti e camion;
  • Addetti alle pulizie;
  • Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • Operai agricoli o della zootecnia, lavoratori che svolgono particolari attività nel settore dell’agricoltura e dell’allevamento e braccianti agricoli;
  • Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne;
  • Addetti alla pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • Siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori a alte temperature.

Lavoro notturno

Per lavoratore notturno si intende, alternativamente,

  • il soggetto turnista che svolge la sua attività per almeno 6 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
  • il soggetto che svolge attività lavorativa ordinaria per almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

Il Ministero del Lavoro, con nota 23 maggio 2012 n. 9630, ha chiarito che la comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell’arco dell’intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro notturno svolto per periodi inferiori.

Lavorazioni a catena

Si considerano lavorazioni a catena quelle individuate dalle voci di tariffa INAIL di cui alla tabella allegata al D. Lgs. 67/2011 e quelle svolte in imprese contraddistinte da un processo produttivo in serie, con un ritmo determinato dalla misurazione dei tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Le voci di tariffa Inail che sono riportate nella tabella:

1462      Produzione di prodotti dolciari

2197      Lavorazione e trasformazione di resine sintetiche e materiali polimerici termoplastici e termoindurenti

6322      Macchine per cucire

6411      Costruzione, trasformazione e allestimento di autoveicoli e rimorchi

6580      Apparecchi termici e in pressione per la produzione di vapore

6590      Strumenti e apparecchi metallici

8210      Confezione con tessuti, pelli e similari di articoli per l’abbigliamento e accessori

8230      Confezione di calzature

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che sono interessate solo le imprese nelle quali si svolgono attività che soddisfano contemporaneamente i requisiti di:

  • Applicazione delle voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco della tabella
  • Applicazione dei criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 cod. civ.
  • Utilizzino processi produttivi in serie

La comunicazione del lavoro a catena è soggetta anche a una comunicazione iniziale da effettuarsi entro 30 gg dall’inizio del lavoro.

Modalità denuncia

Per adempiere alla comunicazione è necessario collegarsi al portale www.cliclavoro.gov.it e accedere alla funzione LAV_US.

L’inserimento della comunicazione è strutturato in 5 moduli diversi in funzione della tipologia di denuncia:

  • Inizio lavoro a catena
  • Monitoraggio lavoro usurante
  • Monitoraggio lavoro notturno
  • Monitoraggio lavoro a catena
  • Monitoraggio autisti

Dopo aver scelto il modulo da compilare, e l’unità produttiva in cui si volgono le attività, devono essere indicati i lavoratori impegnati con indicazione del periodo nella quale si è svolta la lavorazione e per il lavoro notturno il numero dei giorni.

L’omissione della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. La sanzione è diffidabile.

Mancando un’espressa previsione legislativa non è però sanzionabile la tardiva presentazione della denuncia, ma solo le ipotesi di omissione o invio della denuncia contenente dati errati o non rispondenti al vero.

Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore

In riferimento al Regolamento del Fondo Territoriale per la qualificazione del settore, siglato in data 21 settembre 2023, si ricorda che attualmente è attivo l’incentivo previsto al punto b) dell’articolo 2.

L’incentivo, a cui è destinato il 30% delle risorse del fondo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile, è previsto nel caso in cui l’impresa denunci operai inquadrati al primo livello, in forza da 18 mesi, in numero pari o inferiore a 1/3 del totale degli operai in organico, ovvero, che risulti regolare nei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento della prestazione. La cassa edile di competenza è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro.

L’importo dell’incentivo che viene riconosciuto una volta l’anno è determinato secondo i seguenti importi:

  • € 40 per ogni operaio di 2 livello;
  • € 45 per ogni operaio di 3 livello;
  • € 50 per ogni operaio di 4 livello

Le suddette prestazioni saranno riconosciute nel limite delle risorse a disposizione del fondo.

Per l’accesso all’incentivo di cui al punto b) le imprese dovranno inviare, entro il 31 marzo 2026, alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto il maggior numero di operai dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, l’allegato modulo. L’invio dovrà essere effettuato utilizzando la PEC messa a disposizione da ciascuna cassa edile.

Il dettaglio degli operai in organico al febbraio 2026 può essere estratto dalla stampa anagrafica dipendenti prodotta in formato Excel, con la possibilità di effettuare filtri sulla data di assunzione, qualifica Inps (1, O, W, Y) e livelli di inquadramento. Si può impostare come data di stampa 28/02/2026 e lasciare attivo il flag ‘Escludi rapporti risolti’.