Quattordicesima mensilità
Entro il 30 giugno 2026 gli impiegati del settore Edilizia Industria, Commercio e Terziario, etc. devono ricevere la 14° mensilità pari ad una mensilità della normale retribuzione.
La quattordicesima mensilità viene corrisposta una volta l’anno e più precisamente entro il 30 giugno di ogni anno. La sua erogazione in misura intera presuppone che il relativo diritto sia maturato nei 12 mesi precedenti, periodo nel quale il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa.
Nel caso di rapporti iniziati in corso d’anno deve essere corrisposta una quattordicesima mensilità pari a tanti dodicesimi della misura della mensilità aggiuntiva piena per quanti mesi di lavoro può far valere il lavoratore. Per le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni queste vengono considerate come mese intero di lavoro.
Assenze
Durante le assenze per malattia, congedo di maternità, infortunio sul lavoro e CIG, il diritto alla mensilità matura, ma la quota relativa ai periodi di assenza è a carico INPS e INAIL che la pagano unitariamente alle indennità erogate dagli enti stessi.
E’ necessario distinguere il caso in cui il datore di lavoro integra l’indennità erogata dagli enti previdenziali al fine di raggiungere la quota di retribuzione del 100%, da quelli in cui il datore di lavoro non effettua la predetta integrazione.
Nel primo caso vi è l’obbligo di integrare i trattamenti degli istituti previdenziali e assicuratori (indennità di malattia, infortunio e maternità), il datore di lavoro corrisponde la quattordicesima mensilità per intero se ha già detratto i ratei pagati da INPS e INAIL in sede di integrazione.
Nel caso in cui non vi sia l’obbligo di integrazione all’indennità erogata dall’INPS/INAIL, il datore di lavoro deve detrarre dalla quattordicesima mensilità il rateo già corrisposto dall’Ente Previdenziale.
Regime Fiscale
L’imposta sulla 14° mensilità va trattenuta al lordo delle detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi di famiglia normalmente ammesse per le altre 12 mensilità.
Regime Contributivo
Le mensilità aggiuntive concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini contributivi nel rispetto dei minimali e massimali previsti dalla legge. Vanno quindi a sommarsi alla retribuzione del mese in cui le stesse sono corrisposte.
Nel mese in cui viene corrisposta la quattordicesima mensilità potrebbe determinarsi il superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (rapportata a mese) con la conseguenza che il lavoratore dovrà pagare il contributo aggiuntivo IVS dell’1% da calcolarsi sulla quota eccedente detto limite. L’INPS comunque ha precisato che se si prevede di non superare il limite annuo della citata retribuzione pensionabile, si può non applicare l’aliquota aggiuntiva, anche se in alcuni mesi il limite è superato. In ogni caso sono previste operazioni di conguaglio a fine anno o a fine rapporto.
Nell’Area Paghe i limiti che fanno scattare su base mensile e/o annuale l’addizionale IVS sono inseriti nella tabella Minimali/Massimali INPS. Per ogni dipendente è possibile effettuare il prelievo addizionale o su base mensile o in sede di conguaglio annuale a seconda della scelta operata in Anagrafica Dipendete pagina Contributi.
E’ necessario gestire una voce di calcolo denominata quattordicesima mensilità, con impostazione rateo = 14esima. Per il comparto Edilizia l’Elemento Variabile della Retribuzione non incide sulle mensilità supplementari. Da quest’anno è necessario impostare la voce come ‘Rinnovi contrattuali’ per l’applicazione della tassazione sostitutiva del 5% sull’incremento della retribuzione oggetto di rinnovo contrattuale, al ricorrere delle condizioni soggettive impostate in Pagina Irpef di Anagrafica Personale.
Il campo Ferie/permessi/ratei deve essere impostato = 14esima per poter leggere in automatico i ratei calcolati/inseriti nell’Anagrafica Ferie / Permessi. Non c’è necessità di attivare il flag Ripartizione part-time se i ratei sono maturati già in proporzione alla percentuale di lavoro a tempo parziale. Il flag Separazione imponibili Irpef consente la gestione del prelievo fiscale sulla mensilità supplementare senza effettuare il cumulo delle retribuzioni con il mese di giugno.
La mensilità aggiuntiva può essere erogata con un cedolino separato oppure può essere inserita nel cedolino di giugno come voce separata.
Soluzione con elaborazione e stampa di un cedolino separato.
Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, anche con l’aggiornamento archivi, l’utente deve inserire un cedolino con mensilità 14 e mese di calendario 06.
Dopo l’elaborazione e la stampa definitiva con assegnazione di numero Inail ai cedolini di quattordicesima mensilità non si deve procedere a nessun tipo di elaborazione aggiuntiva (UniEMens, F24) né tantomeno all’Aggiornamento degli archivi. Si deve provvedere solo alla eventuale contabilizzazione in Prima Nota Contabile.
Le procedure di elaborazione UniEMens ed F24 devono essere invece effettuate solo dopo aver elaborato i cedolini di giugno (mensilità 06, mese 06). L’elaborazione delle dichiarazioni mensili e successivamente l’aggiornamento archivi tengono conto infatti di tutte le mensilità inserite in un certo mese di calendario.
Soluzione con elaborazione e stampa di un unico cedolino.
Dopo aver concluso le elaborazioni relative al mese di maggio, l’utente deve inserire la voce di quattordicesima mensilità nel cedolino di giugno (mensilità 06, mese di calendario 06), insieme con tutte le altre competenze e trattenute relative alla mensilità giugno.
La procedura di elaborazione e aggiornamento archivi è uguale a quella di tutti gli altri mesi.
Ordinanza Regione Lombardia rischio calore
Con Ordinanza n. 484 del 9 giugno 2026, la Regione Lombardia ha previsto che, per la tutela dei lavoratori esposti a un rischio calore eccessivo, possa essere disposta la sospensione dal lavoro per il periodo che va dal 10 giugno al 23 settembre 2026.
In particolare viene previsto il divieto di attività lavorativa all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 per le aziende edili, le cave e le aziende agricole, quando il rischio di esposizione al sole per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa di ciascun giorno sia classificato “ALTO” secondo gli indicatori del sito https://www.worklimate.it.
In presenza delle condizioni di cui sopra sarà possibile richiedere l’intervento della CIGO. In particolare nel caso in cui la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità, i datori di lavoro possono richiedere l’integrazione salariale con la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” di cui all’ art. 8 co. 2 del DM n. 95442/2016.
In tale ipotesi, nella relazione tecnica afferente alla domanda dovranno essere indicati gli estremi della suddetta ordinanza, senza necessità di allegarla. Si rimane in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti da parte dell’INPS.
Le prestazioni di integrazione salariale potranno essere riconosciute per i periodi e le fasce orarie di sospensione/riduzione delle attività lavorative indicate nell’ordinanza, tenendo conto anche dell’effettivo verificarsi delle condizioni o delle limitazioni in essa prevista, ovvero:
- nella fascia oraria 12.30 – 16.00, dal 10 giugno 2026 al 23 settembre 2026;
- limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa”, segnali un livello di rischio “ALTO” e, più specificatamente. Per conoscere il livello di rischio è disponibile una ricerca per singolo Comune e Provincia sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.
In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, rimane anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con la consueta causale “evento meteo” per “temperature elevate”. In tal caso rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 7/2024 contenente le indicazioni fornite dall’Istituto Previdenziale con Messaggio 2736 del 26 luglio 2024.
Non sarà comunque possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e l’altra con causale “evento meteo” per temperature elevate.