Calendario febbraio 2025
Giorni lavorabili | 20 |
Ore lavorabili | 160 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 4 |
INPS: risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata
Con Messaggio n. 639 del 19 febbraio 2025 l’INPS, a seguito della norma di cui all’articolo 19 della legge 13 dicembre 2024 n. 203, che ha introdotto all’articolo 26 del D. Lgs. n. 151/2015 il comma 7-bis, ha pubblicato il codice da utilizzare nella nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro.
La norma, già oggetto di disamina nella precedente Circolare n. 1/bis/2025, stabilisce che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro né da comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista per i licenziamenti, salvo che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal nuovo comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione Naspi, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro come richiesta dall’articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22.
Inoltre, nel caso di risoluzione per assenza ingiustificata del rapporto di lavoro, qualora il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione del rapporto, ai sensi dell’articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012 n. 92, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla Naspi.
A decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge n. 203/2024, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute per assenza ingiustificata devono essere esposte nel flusso UniEMens con il nuovo codice <Tipo Cessazione>
“1Y” avente il significato di “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, comma 7-bis”
In Anagrafiche / Tabelle / DM10 UniEMens / Tipo Assunzione Cessazione deve essere inserito il nuovo codice.
CCNL Edilizia Industria: rinnovo
In data 21 febbraio 2025 tra l’ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL) è stato sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL 3 marzo 2022 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini.
Il contratto decorre dal 1 febbraio 2025 e scade il 30 giugno 2028 sia per la parte normativa che per la parte economica. Il testo integrale dell’accordo è allegato alla presente circolare.
Nuovi minimi
Livello | Fino al
28.02.2026 |
Fino al
28.02.2027 |
Fino al
30.06.2028 |
C4 – Caposquadra IV livello | 9,50 | 9,94 | 10,39 |
O4 – IV livello | 8,64 | 9,04 | 9,45 |
C3 – Caposquadra specializzato | 8,82 | 9,24 | 9,65 |
O3 – Operaio specializzato | 8,02 | 8,40 | 8,77 |
C2 – Caposquadra qualificato | 7,94 | 8,32 | 8,68 |
O2 – Operaio qualificato | 7,22 | 7,56 | 7,89 |
O1 – Operaio comune | 6,17 | 6,46 | 6,75 |
Impiegati 7° livello (1° super) | 2.134,71 | 2.234,71 | 2.334,71 |
Impiegati 6° livello (1° cat) | 1.921,23 | 2.011,23 | 2.101,23 |
Impiegati 5° livello (2° cat) | 1.601,02 | 1.676,02 | 1.751,02 |
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) | 1.494,31 | 1.564,31 | 1.634,31 |
Impiegati 3° livello (3° cat) | 1.387,56 | 1.452,56 | 1.517,56 |
Impiegati 2° livello (4° cat) | 1.248,81 | 1.307,31 | 1.365,81 |
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) | 1.067,36 | 1.117,36 | 1.167,36 |
Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all’aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. La retribuzione utilizzata fino al mese di gennaio 2025 dovrà avere come validità il 31.01.2025. Si dovrà procedere quindi all’inserimento dei nuovi minimi con validità fino al 28.02.2026, 28.02.2027 e 30.06.2028.
Nell’esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L’operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.
Il risultato delle operazioni di rettifica per gli operai è il seguente (elementi territoriali sempre riferiti alla provincia di Bergamo):
Per gli impiegati è invece il seguente.
I nuovi minimi contrattuali saranno ripresi in automatico in Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale in fase di inserimento del cedolino di febbraio 2025, salvo per i lavoratori per i quali la retribuzione del mese di febbraio 2025 sia già presente pe effetto, per esempio, di liquidazioni anticipate di eventi malattia, infortuni, ecc. ovvero per simulazioni di cedolini.
In questo ultimo caso sarà necessario attivare per il mese di febbraio 2025 il Bottone “Calcola” presente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica del Personale al fine di adeguare la retribuzione mensile al nuovo valore contrattuale
L’eventuale liquidazione eventi già effettuata dovrà per conseguenza essere rieseguita
Denuncia Unica Edilizia (D.U.E)
L’allegato 4 dell’accordo di rinovo prevede l’istituzione della Denuncia Unica Edilizia, che dovrà rendere uniformi le procedure e i comportamenti di tutte le casse edili, in particolare prevedendo elementi obbligatori e bloccanti:
- ore ordinarie con verifica delle ore lavorabili nel mese
- permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue
- permessi retribuiti nel limite d 88 ore annue
- ferie nel limite di 160 ore annue
- V.R la cui erogazione, fermo restando la non incidenza sui singoli istituti compreso il TFR, sarà oggetto di una specifica dichiarazione in denuncia
- CCNL applicato
- CCPL applicato
- ore malattia con obbligo di verifica del numero certificato
- trasferta
La Denuncia Unica Edile entrerà in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2025.
Trasferta
L’allegato 5 dell’accordo di rinnovo disciplina il regime della trasferta che entrerà in vigore, di pari passo con la nuova D.U.E. di cui al punto precedente, il 1 ottobre 2025.
La nuova disciplina troverà applicazione, per i cantieri nei quali sia inviato dall’impresa un operaio in trasferta in un territorio di competenza di un’altra cassa edile, dal primo giorno del quarto periodo di paga successivo.
Per gli operai in trasferta e per tutta la durata della stessa, l’impresa continuerà ad assolvere agli adempimenti nei confronti del sistema MUT CNCE, nei confronti della cassa edile di appartenenza. Anche le prestazioni a favore dell’impresa saranno erogate dalla cassa edile di appartenenza. L’operaio rimane iscritto alla cassa edile di appartenenza e per conseguenza le prestazioni a favore del lavoratore saranno erogate da quest’ultima.
All’operaio in trasferta continuerà ad applicarsi il contratto integrativo del territorio di provenienza e il principio della eventuale integrazione retributiva da corrispondere a titolo di “Indennità territoriale temporanea”. In buona sostanza la retribuzione dell’operaio dovrà essere adeguata a quella del territorio in cui si trova ad operare in trasferta, ma gli elementi integrativi non saranno utili ai fini dell’accantonamento e delle contribuzioni da riversare alla cassa edile di provenienza.
Sarò necessario monitorare gli sviluppi dei nuovi applicativi al fine di poter gestire, dal 1 ottobre 2025, il nuovo regime della trasferta.
Premialità
Le parti sociali hanno stabilito di definire un sistema di premialità a favore degli Enti bilaterali, imprese e lavoratori.
Per quanto concerne le imprese, i prerequisiti di accesso al sistema premiale sono:
- DURC in corso di validità
- Attestazione positiva di congruità
- Rispetto di limiti e condizioni previste per le causali di assenza di cui all’art. 29 della legge n. 341/95 inserite nelle denunce nell’arco degli ultimi 12 mesi (ferie, permessi, permessi non retribuiti)
Al fine di accedere alle premialità l’impresa dovrà possedere, oltre ai requisiti di cui sopra, almeno due dei seguenti ulteriori requisiti:
- Anzianità di sistema presso le Casse Edili di almeno 5 anni
- Presenza dei requisiti di cui alla lettera b) dell’articolo 2 del Fono Territoriale per la qualificazione del settore (ved. Circolare Lavoro n. 10/2024)
- Attivazione da parte dell’impresa della previsione del rinnovo contrattuale del 3 marzo 2022 (passaggio da operaio comune a operaio qualificato e da operaio qualificato a operaio specializzato per i lavoratori che abbiano frequentato un corso di formazione professionalizzante del catalogo CFN, con esito favorevole)
- Asseverazione e/o mantenimento del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme al sistema Formedil
- Adesione ad un codice di condotta volontario in tema di sostenibilità con il supporto del sistema bilaterale
- Richiesta di un numero minimo annuale di 2 visite tecniche da parte dell’Ente unificato territoriale in cantieri dell’impresa, effettuate in un arco temporale di 12 mesi
- Disponibilità dell’impresa ed effettiva attivazione di tirocini curriculari per studenti dei percorsi della filiera formativa edile promossi a Formedil e apprendisti previsti nei percorsi di formazione ITS
Ulteriori quote di premialità per le imprese e i lavoratori saranno quelle previste a livello territoriale mediante l’utilizzo delle riserve accumulate a fronte di maggiori gettiti da parte delle casse edili.
Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2025
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2025 e il 14 febbraio 2025 è pari a 120,9.
Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese GENNAIO dell’anno 2025.