• Calendario febbraio 2026

  • INPS: Fondo di Tesoreria

  • Imposte sostitutive

  • Imposta sostitutiva maggiorazioni

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2026

Calendario febbraio 2026

Giorni lavorabili 20
Ore lavorabili 160
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

 

INPS: Fondo di Tesoreria

Con Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 l’INPS, a seguito della modifica della disciplina del Fondo Tesoreria di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, introdotta dalla legge 30 dicembre 2025 n. 199, detta le proprie istruzioni operative ai fini del versamento del TFR maturando per le aziende con media di lavoratori anno precedente maggiore o uguale a 60 unità.

La norma previgente, peraltro non abrogata, disponeva l’obbligo di versamento mensile del TFR maturando dai dipendenti non aderenti a forme di previdenza complementare, per le aziende con almeno 50 dipendenti in essere:

  • 31/12/2006 come media dei dipendenti occupati nel 2006 per le aziende con inizio attività ante 2006
  • 31/12 primo anno di attività come media dei lavoratori dell’anno inizio per le aziende costituite successivamente al 2006.

Questa disposizione, non abrogata, continuerà pertanto ad essere applicata anche dal 2026, sia per le aziende costituite ante 2006 che per quelle costituite successivamente.

Ricordiamo che in caso di operazioni societarie straordinarie con trasferimento dei lavoratori o di cessione di contratto, se il personale passa alle dipendenze di un datore di lavoro obbligato al versamento, anche per questi lavoratori sussiste l’obbligo della destinazione a Fondo Tesoreria del TFR maturando. Se il personale in precedenza alle dipendenze di un datore di lavoro assoggettato all’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria, passa a un nuovo datore di lavoro che non vi è tenuto, solo per il personale trasferito, sussiste l’obbligo comunque del versamento del TFR a Fondo Tesoreria.

La norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 introduce un ampliamento della platea delle aziende tenute al versamento TFR al Fondo Tesoreria, introducendo l’obbligo per i datori di lavoro che hanno raggiunto o raggiungeranno negli anni successivi a quello di inizio attività, la soglia dimensionale di:

  • 60 addetti per il biennio 2026/2027
  • 50 addetti per il periodo 2028/2031
  • 40 addetti dal 2032

Nella Pagina INPS di Anagrafica aziende sono presenti le informazioni per determinare l’automatico accantonamento del TFR a Fondo Tesoreria. Il numero addetti riferito al 2006, se di valore superiore a 49, continua ad esplicare i propri effetti con il versamento del TFR a Fondo Tesoreria.

E’ stato inserito il nuovo flag “Versamento TFR a F.do Tesoreria” che, se attivato, prescinde dall’informazione del numero addetti di cui sopra, determinando allo stesso modo l’obbligazione.

Per la verifica del requisito dimensionale, il riferimento deve essere alla media dell’anno civile precedente.

Nella media si computano tutti i lavoratori dipendenti a prescindere dalla tipologia contrattuale e dall’orario di lavoro (i part time vengono però computati in proporzione del loro orario rispetto a quello dei lavoratori full time). Fanno eccezione solo i lavoratori a tempo determinato assunti in sostituzione di altri lavoratori.

Per il calcolo della media l’INPS fa riferimento alle giornate teoriche previdenziali, ovvero ai giorni da lunedì a sabato, per un totale annuo di 312 giorni.

Anche se il calcolo è effettuato sui giorni di calendario e non sulle giornate previdenziali, è possibile utilizzare per la verifica della media lavoratori anno precedente la stampa “Dichiarazione per contribuzione CIG ordinaria” presente in Menù Gestioni Annuali, avendo cura di selezionare il mese di gennaio dell’anno successivo a quello per il quale si vuole calcolare la media.

I lavoratori che vengono considerati per il calcolo della media sono quelli con il flag “Computo n. dip. per contributi CIG ordinaria in Pagina Contributi di Anagrafica Personale. I dipendenti part time vengo automaticamente riproporzionati.

Se il risultato della verifica dimensionale è positivo, con conseguente obbligo di versamento, è necessario ottenere dall’INPS il codice autorizzazione “1R” avente il significato di “Azienda in cui sono occupati lavoratori peri quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo Tesoreria”.

La richiesta può essere presentata tramite cassetto bidirezionale sul portale dell’istituto.

Il versamento va effettuato mensilmente unitamente agli altri contributi. E’ utile ricordare che trattasi di un versamento di natura contributiva e, pertanto, in caso di mancato versamento, con tutte le conseguenze sanzionatorie che derivano da tale qualificazione.

Il versamento del TFR al Fondo Tesoreria comporta l’applicazione, a favore del datore di lavoro, di misure compensative. In dettaglio:

  • Esonero dal versamento del Fondo di Garanzia TFR pari allo 0,20% (0,40% per i soli dirigenti)
  • Riduzione contributiva di cui al DL 203/2005 pari allo 0,28%

Il versamento del TFR maturando e il prelievo dal medesimo Fondo, in caso di liquidazione del TFR, per anticipazioni e/o cessazioni dei rapporti di lavoro, avverrà mediante utilizzo dei vecchi codici già in uso presenti nella Tabella Codici Comuni ex DM10 Pagina TFR.

  • CF01 – Contributo finanziamento Fondo Tesoreria. E’ il codice a debito di versamento del TFR mensile maturato;
  • CF02 – Versamento arretrati quote TFR L. 296/2006. Codice a debito per il versamento degli arretrati utilizzato dalle aziende che, dopo il primo anno di attività, si trovano nella condizione dimensionale di superamento delle 50 unità;
  • CF11 – Versamento maggiorazioni TFR L. 296/2006. Codice a debito per il versamento, insieme agli arretrati di cui sopra, della maggiorazione prevista dalla norma pari al 2,74%;
  • PF10 – Recupero prestazioni TFR su contribuzione Fondo Tesoreria. Codice a credito utilizzato per il recupero delle liquidazioni a saldo del TFR fino a concorrenza del versamento CF01;
  • PF20 – Recupero prestazioni TFR su contribuzione previdenziale e assistenziale. Codice a credito utilizzato per il recupero delle liquidazioni a saldo del TFR oltre la capienza del versamento CF01, ma solo fino all’azzeramento del saldo DM10. Nelle ipotesi in cui gli importi a credito per recupero dei saldi TFR dal Fondo Tesoreria, PF10 e PA10, fossero superiori agli importi a debito totali, con conseguente DM10 con saldo negativo, i datori di lavoro non possono rimborsare direttamente ai lavoratori i TFR dal Fondo, ma i dipendenti saranno costretti a richiedere autonomamente il pagamento mediante domanda diretta all’INPS;
  • PA10 – Recupero anticipazioni TFR su contribuzione Fondo Tesoreria. Codice a credito utilizzato per il recupero delle liquidazioni delle anticipazioni del TFR fino a concorrenza del versamento CF01;
  • PA20 – Recupero prestazioni TFR su contribuzione previdenziale e assistenziale. Codice a credito utilizzato per il recupero delle liquidazioni delle anticipazioni del TFR oltre la capienza del versamento CF01, ma solo fino all’azzeramento del saldo DM10. Nelle ipotesi in cui gli importi a credito per recupero delle anticipazioni TFR dal Fondo Tesoreria, PA10 e PA20, fossero superiori agli importi a debito totali, con conseguente DM10 con saldo negativo, i datori di lavoro non possono rimborsare direttamente ai lavoratori i TFR dal Fondo, ma i dipendenti saranno costretti a richiedere autonomamente il pagamento mediante domanda diretta all’INPS;
  • PF30 – Recupero imposta sostitutiva TFR a Fondo Tesoreria. Codice a credito utilizzato per recuperare la quota di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR a Fondo Tesoreria che i datori di lavoro anticipano mediante versamento di acconto e saldo della medesima (codici 1712 e 1713).

Per maggiori dettagli sul funzionamento del Fondo Tesoreria rimandiamo alla Circolare INPS n. 70 del 3 aprile 2007 che per comodità trasmettiamo unitamente alla presente.

E’ stato introdotto un nuovo codice, utilizzabile solo fino alla denuncia di maggio 2026, al fine del recupero delle quote di TFR 2026 che, in attesa delle istruzioni INPS, sono rimaste in azienda ma che, per il superamento delle soglie dimensionali stabilite dalla Legge di Bilancio 2026, avrebbero invece dovuto transitare nel DM10 per essere versate al Fondo Tesoreria.

Il nuovo codice è CF05 avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025 n. 199”, da collocare, all’interno della denuncia UniEMens, in GestioneTFR / MeseTFR / MeseTesoreria / Contribuzione / ImportoPregresso.

Le istruzioni che seguono, devono essere eseguite solo dalle aziende che, non essendo tenute fino al 2025 al versamento del TFR al Fondo Tesoreria, dal gennaio 2026 devono invece effettuare mensilmente il predetto versamento. Per le aziende già tenute al versamento non sarà necessario creare il nuovo codice di recupero, né tantomeno associarlo alla tabella Codici Comuni.

In Anagrafiche / Tabelle / DM10 UniEMens / Codici Comuni, Pagina TFR, associare il nuovo codice al campo dei periodi pregressi, in sostituzione del vecchio codice CF02.

In Menù Gestione mensili / Servizi è stata implementata la nuova procedura di “Recupero Fondo Tesoreria mesi precedenti”, che consente il recupero del TFR destinato in azienda nei primi mesi dell’anno e il suo versamento a Fondo Tesoreria.

Nell’esempio proposto il mese di riferimento è febbraio 2026 con conseguente recupero delle quote maturate nel solo mese di gennaio 2026.

La conferma consente la visualizzazione e stampa delle somme TFR dei mesi recuperati, in funzione della loro destinazione. Solo le somme TFR azienda saranno portate al Fondo Tesoreria TFR, mentre quelle destinate a Previdenza Complementare non saranno oggetto di trasferimento.

I dipendenti cessati nel corso dei periodi oggetto di recupero dell’anno 2026, non saranno ripresi per i recuperi, in quanto il TFR maturando e rimasto in azienda per i primi mesi del 2026, sarà poi liquidato dalla medesima azienda senza intervento del Fondo Tesoreria INPS.

L’aggiornamento mesi precedenti sposta, nei Progressivi TFR, il TFR azienda nel campo Fondo Tesoreria INPS e inserisce contemporaneamente il valore del TFR maturato del mese nell’importo versato a Fondo Tesoreria INPS, ma senza i riferimenti di Anno/Mese DM10 e data di versamento.

Oltre all’aggiornamento dei progressivi TFR vengono aggiornati anche i progressivi Contributi sociali dei mesi oggetto di recupero, inserendo il recupero contributo F.do Garanzia TFR (0,20%) e Recupero contribuzione DL 203/2005 (0,28%).

In sede di elaborazione dell’UniEMens del mese di recupero, verranno inseriti in denuncia i valori TFR mensili a Fondo Tesoreria INPS dei progressivi TFR privi del periodo e della data di versamento, oltre che i recuperi degli esoneri contributivi di cui sopra.

L’aggiornamento archivi effettuato per il mese di recupero, modifica i progressivi TFR dei mesi che sono stati oggetto di variazione della destinazione TFR, da azienda a Fondo Tesoreria INPS, poiché viene inserito il periodo di recupero e la data di versamento a Fondo Tesoreria INPS.

La gestione del TFR che viene versato al Fondo Tesoreria necessita anche da un punto di vista contabile, di una gestione ad hoc.

Nei Parametri aziendali di Area Amministrativa, in Pagina Paghe, dovranno essere valorizzati i conti contabili di Credito v/F.do Tesoreria INPS per TFR e Debito v/F.do Tesoreria INPS per TFR.

L’esempio riportato si riferisce ad un’azienda che contabilizza l’accantonamento TFR mensilmente, ragion per cui il conto contabile della Quota TFR anno corrente è agganciata al conto contabile del F/do TFR dipendenti. L’impostazione del conto contabile della quota TFR anno corrente sarà naturalmente diversa in assenza della contabilizzazione rateo accantonamento mensile, perché riferita ad un conto contabile economico.

Per le aziende che utilizzano la contabilizzazione dei ratei mensili, con conseguente accantonamento mensile del TFR maturato, la quota di TFR accantonata in azienda sarà destinata automaticamente al conto contabile di Debito v/F.do Tesoreria INPS per TFR, anche in presenza in Paghe Ratei di un conto diverso (nell’esempio 2101010 F/do TFR dipendenti).

Nella contabilizzazione del mese di recupero, l’accantonamento da portare a Fondo Tesoreria sarà riferito all’importo del mese sommato a quello dei mesi recuperati, ragion per cui il conto contabile di Accantonamento TFR portato a Fondo Tesoreria INPS, dovrà essere ripartito tra Accantonamento TFR per la quota mensile maturata e Fondo TFR per le quote già accantonate nei mesi precedenti.            

La scrittura riferita alla maturazione TFR che la procedura Paghe genera automaticamente per l’Area Amministrativa potrebbe essere la seguente:              

Verificando il riepilogo UniEMens del mese di recupero, l’importo accantonato a TFR da riversare all’INPS risulta composto dalla quota mensile (codice CF01 = 7.649,21) e dalla quota recuperata (CF05 = 7.261,29) per un totale di euro 14.910,50.

In sede contabile la scrittura retribuzioni dovrà essere rettificata nella seguente:

Per le aziende che contabilizzano l’accantonamento TFR con le scritture di assestamento di fine anno, non dovrà essere effettuato alcun aggiustamento contabile.

Imposte sostitutive

Come già anticipato nella Circolare 1/2026 la legge n. 199/2025 ha istituito due nuove imposte sostitutive all’IRPEF inerenti agli aumenti retributivi per rinnovi contrattuali e alle maggiorazioni retributive per lavoro notturno, festivo e a turni.

Per quanto concerne l’imposta sostitutiva sugli aumenti contrattuali si rimane in attesa delle istruzioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate

Imposta sostitutiva maggiorazioni

I commi dal 10 al 12 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 introducono, per il solo periodo d’imposta 2026, un regime di tassazione speciale, e sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 15%, sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo e riposi settimanali e indennità di turno e altri emolumenti connessi a lavoro a turni previsti dai CCNL, entro il limite annuo di 1.500 euro.

La disposizione è applicabile ai titolari di un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel 2025, salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione alle predette maggiorazioni delle imposte calcolate con i metodi ordinari.

Non rientrano nella disposizione i compensi che, anche se denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Rimangono inalterate le regole del prelievo contributivo.

Allo scopo, con Risoluzione n. 2/E del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia Entrate, è stato istituito un nuovo codice tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’imposta sostitutiva sulle predette maggiorazioni. Trattasi del codice 1076 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, nei giorni festivi e a turni – Sostituto di imposta – articolo 1, commi 10 e 11, legge 30 dicembre 2025 n. 199”.

Inserire il nuovo codice tributo in archivio e associarlo al nuovo campo della Tabella Codici F24 IN Menù Anagrafiche.

LeVoci di calcolo che identificano le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o a turni, dovranno essere associate alla nuova informazione presente in Pagina Generale a fianco del Tipo calcolo.

Per i dipendenti che in Pagina IRPEF 2026 avranno attivo il flag ‘Maggiorazioni retributive’, l’inserimento della voce di calcolo all’interno dei cedolini farà scattare la nuova modalità di tassazione, con conseguente calcolo dell’imponibile da portare a tassazione sostitutiva (al netto del contributo previdenziale a carico del dipendente) e recupero della tassazione ordinaria.

Nella gestione Retribuzioni, nel nuovo bottone Imposte sostitutive sarà visibile il dettaglio del calcolo dell’imposta.

Contestualmente, nel corpo del cedolino, verrà inserita la voce di calcolo descrittiva STR.DT Tassazione Imposte Sostitutive pari all’imponibile da recuperare dalla tassazione ordinaria.

Verificare in Anagrafiche, Voci di calcolo comuni la presenza della voce di calcolo dedicata alla Tassazione imposte sostitutive (ex. Voce di calcolo Tassazione emolumenti produttività).

Se assente, creare ed inserire la voce come segue:

In stampa Libro Unico del Lavoro l’imposta sostitutiva sarà presente nel piede del cedolino.          

Nei Progressivi IRPEF sono stati inseriti i nuovi campi destinati a ospitare gli imponibili teorico e applicato.

Anche nei Progressivi Lavori Precedenti sono state inserite le info di imponibile teorico e applicato da altri sostituti d’imposta.

Il campo imponibile fiscale, anche alla luce delle nuove istruzioni CU, è stato ripartito tra:

  • Imponibile tempo indeterminato
  • Imponibile tempo determinato
  • Imponibile cococo

 

Rivalutazione TFR: coefficiente di gennaio 2026

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2026 e il 14 febbraio 2026 è pari a 100,40

A partire da gennaio 2026, l’ISTAT ha aggiornato la base dell’indice dei prezzi al consumo (2025=100). Quando si calcola la rivalutazione a cavallo di questo cambio di base, viene utilizzato un coefficiente di raccordo (1,214 per gennaio 2026) per garantire la continuità dei dati.

Ricordiamo che il calcolo dell’indice per la rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto al momento della liquidazione del Fondo dell’anno precedente è pari a: ((indice ISTAT mese di liquidazione x coeff. di raccordo) / (indice ISTAT mese dicembre anno prec.) – 1) * 100 * 0,75 + 1,50 /12 x nr. mesi

Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese GENNAIO dell’anno 2026 100,40 e il coefficiente di raccordo 1,214