• INPS: aggiornamenti 2021

  • Massimali CIG per il 2021

  • Indennità di disoccupazione Naspi per il 2021

  • Congedo paternità

  • INPS: Minimali Massimali 2021

  • Legge di Bilancio 2021

  • Ulteriore detrazione

  • Divieto licenziamenti

  • Cassa Integrazione COVID-19

  • Esonero contributivo

  • Proroga o rinnovo di contratti a termine

  • Incentivi assunzione giovani under 36

  • Incentivi assunzione donne 2021

  • Tasso legale 0,01% dal 1/1/2021

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2021

  • Autoliquidazione INAIL 2020/2021

  • Certificazione Unica 2021

INPS: aggiornamenti 2021

Massimali CIG per il 2021

Con circolare n. 7 del 21 gennaio 2021 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, i dati ufficiali degli importi dei massimi dei trattamenti di integrazione salariale in vigore dal 1 gennaio 2021, oltre a quelli d’Indennità Naspi di cui al punto successivo.

Per il 2021 i valori dei massimali CIG per il settore edile e per quello ordinario, sono rimasti inalterati rispetto al 2020:

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2021

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione NAspi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale, come riportato nella circolare n. 20/2020 dell’Inps, ad € 1.227,55 per il 2021.

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NAspi di cui sopra per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2021 è quindi pari a € 503,29 annui per cui la misura del contributo può raggiungere, per un’anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € 1.509,89.

Congedo paternità

L’articolo 1 comma 363 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, proroga al 2021, per il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, il congedo già previsto dall’art. 4 co. 24 lett. a) della legge n. 92/2012, ampliandone la durata da 7 a 10 giorni. Sono ora previsti:

  • Congedo obbligatorio 10 giorni fruibili in misura anche non continuativa;
  • Congedo facoltativo 1 giorno, in alternativa alla madre in astensione obbligatoria.

Per le predette assenze è riconosciuto un trattamento economico nella misura del 100% della retribuzione a carico dell’Inps.

INPS: Minimali Massimali 2021

A seguito del mancato aumento dell’indice ISTAT, per il 2021 non si fa luogo alla rivalutazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, lavoratori part-time, della quota di retribuzione soggetta per l’anno 2021 all’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1%, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, nonché della retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario.

Nella Tabella Minimali / Massimali devono quindi essere verificati i valori.

Nella Tabella Massimali per Congedo Straordinario 2021 devono essere applicati i valori.

 

Legge di Bilancio 2021

Ulteriore detrazione

La Legge di bilancio 2021, stabilizza l’ulteriore detrazione dall’imposta sul reddito da lavoro dipendente (v. Circolare n. 7/2020), ma con decorrenza 1 gennaio 2021 vengono innalzati i valori che sono riferibili ora all’intero anno fiscale.

Per conseguenza a decorrere dal 1 gennaio 2021 l’importo dell’ulteriore detrazione sarà calcolato sulla base delle seguenti formule (i limiti reddituali rimangono inalterati):

  • per redditi oltre 28.000 e fino a 35.000 euro, l’ulteriore detrazione si compone di un importo fisso annuo di euro 960, più una quota variabile che decresce all’aumentare del reddito secondo la formula: 960,00 + (240,00 x 35.000,00 – Reddito complessivo) / 7.000
  • per i redditi oltre 35.000 e fino a 40.000 euro, l’ulteriore detrazione è costituita esclusivamente da un importo variabile che decresce all’aumentare del reddito, azzerandosi al raggiungimento di 40.000 euro, secondo la seguente formula: 960,00 x (40.000,00 – Reddito complessivo) / 5.000

Il Trattamento Integrativo della Retribuzione (TIR) va a regime con un valore annuo di euro 1.200.

Nella Tabella Detrazioni, per l’anno 2021, devono quindi essere adeguati i valori sia del TIR che dell’ulteriore detrazione e del suo valore di aumento.

Divieto licenziamenti

La Legge di Bilancio n. 178/2020 ha prorogato, fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e dei licenziamenti collettivi. (v. Circolare n. 8/2020 e 11/2020).

Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo, salvo le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge o di contratto collettivo o di clausola del contratto d’appalto. Fino a tale data sono altresì preclusi i recessi dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Come già per i divieti precedenti, i licenziamenti vietati assorbono anche le ipotesi di impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, mentre sono da ritenersi ammissibili i licenziamenti disciplinari, per mancato superamento del periodo di prova, dei dirigenti (purché non nell’ambito di un licenziamento collettivo) e quelli per superamento del periodo di comporto.

I commi da 309 a 311 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020. Riprendendo l’articolo 12 del DL n. 137/2020 (v. Circolare n. 11/2020) e quanto già previsto dal DL n. 104/2020 (v. Circolare n. 8/2020) esclude dal divieto le ipotesi di:

  • licenziamenti giustificati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non sia configurabile nessuna cessione di ramo o di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.;
  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con previsione di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono all’accordo, con possibilità di accesso alla NASPI;
  • licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne è stata disposta la cessazione.

Come ormai consuetudine, la proroga del divieto di licenziamento si accompagna alla concessione di ulteriori 12 settimane di ammortizzatori sociali con causale COVID-19 da fruire nel medesimo periodo di tempo dal 1 gennaio al 31 marzo 2021.

Cassa Integrazione COVID-19

L’articolo 1 commi 299 e seguenti della legge 30 dicembre 2020 n. 178, regolamentano ulteriori 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, che possono essere fruite nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo 2021, e fino al 30 giugno 2021 per gli interventi del Fondo Integrazione Salariale

Gli eventuali periodi già autorizzati, in virtù di precedenti norme, che si collocano nel periodo ricompreso nelle date del 1/1 e del 31/3, sono imputati alle nuove 12 settimane.

L’iter di richiesta rimane invariato, così come i termini decadenziali. La domanda deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello di inizio della Cassa.

Esonero contributivo

L’articolo 1 commi da 306 a 308 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ripropongono, in alternativa agli ammortizzatori sociali, l’esonero contributivo (v. Circolare n. 8/2020).

Per i datori di lavoro che non richiedono le 12 settimane di Cassa Integrazione nel periodo dal 1/1 al 31/3/2021, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.

La misura è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Proroga o rinnovo di contratti a termine

L’articolo 1 comma 279 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, ha esteso fino al 31 marzo 2021 la possibilità di prorogare o rinnovare i contrati a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (v. Circolari n. 8/2020 e n. 9/2020)

Incentivi assunzione giovani under 36

L’articolo 1 commi da 10 a 15 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, introducono un incentivo triennale per le assunzioni / trasformazioni a tempo indeterminato, di giovani che non abbiano compiuto i 36 anni (max 35 anni + 364 giorni).

L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL e gli altri istituti non esonerabili, quali il contributo al fondo permanente per l’occupazione pari allo 0,30%, nel limite massimo di euro 6.000 per anno.

La durata dell’esonero è triennale, ma viene elevata a 48 mesi per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Come per le precedenti norme agevolative, il contributo è riservato ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ovvero a licenziamenti collettivi. Lo stesso divieto vige per i nove mesi successivi all’assunzione agevolata. I divieti operano a parità di unità produttiva e di qualifica dei lavoratori.

Si attendo le istruzioni operative INPS che necessariamente dovranno essere emanate dopo che la Commissione Europea avrà autorizzato la previsione legislativa.

Incentivi assunzione donne 2021

Con Decreto Interministeriale n. 234 del 16 ottobre 2020 sono stati individuati per l’anno 2021 i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo / donna superiore al 25%, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione di cui all’articolo 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012 n. 92.

L’incentivo è stato introdotto nel 2013 dalla Legge 92/2012 e si configura come uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013 di donne prive di impiego aventi le seguenti caratteristiche:

  • con almeno 50 anni di età disoccupate da oltre 12 mesi;
  • di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, con una professione o appartenenti a un settore economico caratterizzato da una disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo di cui ci si occupa è quello di cui al punto 3 e può riguardare:

  • assunzioni a tempo indeterminato;
  • assunzioni a tempo determinato;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo permette la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro. Spetta per 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato per 12 mesi, salvo trasformazione, nel qual caso il beneficio è riconosciuto fino al limite complessivo dei 18 mesi. L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto a tempo determinato, ma nel limite dei 12 mesi.

Le condizioni di spettanza sono quelle previste per la generalità degli incentivi, ovvero regolarità del Durc, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi di riferimento. Inoltre spetta se l’assunzione realizza la prescrizione del paragrafo 4 dell’articolo 40 del Regolamento comunitario 800/2008, ovvero deve realizzare un incremento occupazionale.

Per la fruizione dell’incentivo è necessario attivare la richiesta on-line dal cassetto previdenziale aziende del sito www.inps.it, attraverso il modulo “92-2012” (ved. circolare Inps n. 111/2013 e Messaggio Inps n. 12212/2013). L’Istituto assegna il codice autorizzazione “2H” e il datore di lavoro indicherà la presenza di lavoratrici occupate in professioni o settori con disparità di genere, valorizzando nella denuncia mensile UniEMens l’elemento individuale <TipoContribuzione> con il codice “55”.

La media di riferimento per la verifica delle condizioni richieste per la concessione degli incentivi all’assunzione di donne appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, così come stabilito dall’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento UE n. 651/2014, è quella elaborata dall’Istat riferibile al 2019 per l’intero contesto nazionale e pari a 9,3%. La soglia sopra la quale un settore o una professione sono caratterizzati da un tasso di disparità uomo – donna superiore di almeno il 25% del valore medio è quindi pari a 11,6% (9,3% + (9,3×25%)).

I settori e le professioni individuate con un tasso di disparità utile all’incentivo sono allegati al Decreto in esame. I settori con più alto tasso di disparità sono l’agricoltura, l’industria (costruzioni, industria estrattiva, acqua e gestione rifiuti, industria energetica, industria manifatturiera), i servizi (trasporto e magazzinaggio, informazione e comunicazione). Per le professioni si distinguono per disparità, tra gli altri, i conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento, gli operai specializzati dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici.

Tasso legale 0,01% dal 1/1/2021

Il Ministero dell’Economia con decreto 11 dicembre 2020 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2021 il tasso di interesse legale subisca una riduzione passando dalla misura dello 0,05% a quella dello 0,01%.

La riduzione del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2021, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura dello 0,01%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2021

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2020 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2021 al 31/12/2021.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2020, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto. In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.

Per i contratti di nuova immatricolazione stipulati dal 1 luglio 2020 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:

  • 25% di 15.000 km per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
  • 30% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
  • 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • 60% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’ necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

Autoliquidazione INAIL 2020/2021

Sono state diffuse le istruzioni operative per l’autoliquidazione 2020/2021. Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 1 marzo 2021 mentre per il versamento del premio o della prima rata di premio il termine è fissato al 16 febbraio 2021.

Redazione dichiarazione

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i servizi ALPI on-line che calcolano anche il premio dovuto.

Riduzione delle retribuzioni presunte

Se sussiste una fondata presunzione di una flessione occupazionale per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2020), con la conseguente presunta riduzione dell’ammontare complessivo delle retribuzioni, il datore di lavoro ha facoltà di ridurre la retribuzione presunta quale base di calcolo della rata di premio anticipata. In tale ipotesi occorre però presentare, apposita comunicazione che precisi, per ciascuna lavorazione, l’importo sul quale sarà calcolato il premio anticipato.

Posizioni nuove

Se l’attività è iniziata nel corso del 2020, il premio anticipato dovuto per il 2021 deve essere obbligatoriamente determinato sulla base delle retribuzioni presunte riportate nella sezione Rata della comunicazione relativa alle basi di calcolo dei premi.

Addizionale amianto

L’articolo 1, comma 358 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha definitivamente eliminato dal 1 gennaio 2021 la quota a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto. Pertanto, l’addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2020 né sul premio di rata 2021.

Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo

L’incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumano lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità.

La riduzione è apri al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020.

La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione “Retribuzioni soggette a sconto” il “Tipo” codice “7” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

Incentivi per assunzioni legge 92/2012, art. 4, commi 8-11

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2013, con contratto di lavoro a tempo determinato di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data di assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l’importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2020/2021).

Lavoratori part-time

Per questi lavoratori la retribuzione da assumere ai fini del calcolo degli imponibili da assoggettare a premio è quella tabellare contrattuale prevista per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale della prestazione di lavoro. Tale valore si ottiene dividendo la paga base mensile, moltiplicata per il numero delle mensilità totali (anche aggiuntive) e dividendo tale importo per il coefficiente 2.080.

Se tale retribuzione risulta essere inferiore, per l’anno 2020 a € 7,35, viene applicata alle ore di lavoro dei soggetti part-time comunque tale maggior valore.

Le ore di lavoro dei part-time devono essere intese come ore lavorate o comunque retribuite, aggiungendo quindi, alle ore di effettiva prestazione lavorativa, anche le ore retribuite in forza di legge o di contratto (festività, ferie, permessi retribuiti, malattia e infortunio, ecc.), con il solo limite di 25 giorni per mese.

Modalità di rateazione

Il versamento del premio a saldo e in acconto (regolazione e rata) può avvenire o in unica soluzione entro il 16/2/2021, ovvero anche in 4 rate scadenti il 16/2, 17/5, 20/8 e 16/11/2021. La manifestazione di volontà del pagamento rateale del premio deve essere espressa in sede di autoliquidazione premi.

Il Ministero dell’Economia ha stabilito nella misura dello 0,59% il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi al pagamento delle residue rate di maggio, agosto e novembre per autoliquidazione premi Inail 2020/2021.

I datori di lavoro che hanno optato per il pagamento in forma rateale devono applicare i seguenti coefficienti:

Scadenza rate Coefficienti
17 maggio 2021 0,00143863
20 agosto 2021 0,00292575
16 novembre 2021 0,00441288

Pagamento

La sezione del mod. F24 da compilare è quella “Altri enti previdenziali e assicurativi”. In particolare:

  • “Cod. sede” è il codice identificativo della sede Inail territorialmente competente;
  • nel “N. pos. assicurativa” indicare il “Codice Ditta”;
  • nel campo “cc” indicare il codice controllo;
  • nel “N. di riferimento” si indica “902021”;
  • nel campo causale il codice “P”.

L’importo versato va arrotondato al centesimo di Euro.

Se il saldo finale dell’autoliquidazione risulta a credito del datore di lavoro, il credito stesso può essere impiegato, in tutto o in parte, per compensare in primo luogo eventuali scoperture Inail e, se dovesse ulteriormente permanere un ulteriore credito, questo potrà essere utilizzato a saldo di quanto dovuto in altre sezioni.

Nuovi minimali per collaboratori e dirigenti

Si rende necessario aggiornare le retribuzioni minimali e massimali fissate per particolari categorie di soggetti, in particolare soci di società non artigiane, collaboratori e dirigenti.

Ricordo che, per i dirigenti, l’imponibile retributivo cui fare riferimento ai fini del calcolo del premio, è pari al valore del massimale previsto per la liquidazione delle rendite. Tale massimale ha due diversi valori per i periodi fino al 30 giugno 2020 e per i sei mesi successivi. Per rapporti di durata inferiore all’anno il divisore da applicare è di 25 giorni/mese, pari a 30 giorni l’anno.

Per i soci non artigiani la retribuzione da prendere a base di riferimento è quella convenzionale prevista a livello provinciale e, in assenza di valori validi a livello provinciale, quella prevista a livello nazionale. I valori, anche in questo caso, sono rivalutati a partire al 1 luglio 2020.

Per i rapporti parasubordinati il premio assicurativo è calcolato su base mensile sulle retribuzioni effettive, salvo il rispetto di valori minimi e massimi, validi dal 1/1/2020 al 30/6/2020 e dal 1/7/2020 al 31/12/2020.

Autoliquidazione On-line

La dichiarazione delle retribuzioni, la comunicazione per il pagamento rateale, la domanda di riduzione delle retribuzioni presunte devono essere effettuate esclusivamente utilizzando il canale telematico.

Il calcolo del premio e l’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni si effettua quindi utilizzando la procedura disponibile sul sito dell’INAIL denominata ALPI on-line. Dopo aver inserito le retribuzioni di competenza viene sviluppato il calcolo del premio. Terminata la fase di determinazione del dovuto, si inoltra la dichiarazione dei salari al database dell’INAIL.

In Gestioni Annuali esiste una procedura completa utile all’autoliquidazione del premio partendo dai valori memorizzati nei Progressivi INAIL dei dipendenti e dalle basi di calcolo inserite in Anagrafica Azienda pagina INAIL.

Esiste comunque sempre per l’utente la possibilità di intervenire manualmente sui progressivi Inail per aggiornare i valori in essi contenuti.

Per poter correttamente effettuare la denuncia salari e la liquidazione del premio con il conseguente versamento in F24 è necessario:

 

  • Verificare la Tabella Minimali / Massimali e Retribuzioni Convenzionali INAIL relativa all’anno 2020 i cui valori devono risultare quelli di seguito proposti.

 

Sono da verificare anche le retribuzioni convenzionali dei soci non artigiani a livello provinciale che, se stabilite, prevalgono su quelle nazionali. Nell’esempio è proposta la retribuzione convenzionale soci non artigiani della provincia di Bergamo.

Per quanto concerne le altre province della Regione Lombardia di seguito viene proposta una tabella riepilogativa delle retribuzioni convenzionali da applicare ai soci. In assenza di un provvedimento provinciale, non sarà necessaria l’indicazione delle retribuzioni convenzionali e saranno applicati i valori stabiliti a livello nazionale presenti nella tabella minimali Inail di cui sopra.                      

Provincia Retribuzione annua Retribuzione mensile Decreto
Bergamo 15.219,49 1.268,29 Decreto provinciale
Brescia Nessun decreto
Como Nessun decreto
Cremona Nessun decreto
Lecco Nessun decreto
Lodi 15.321,35 1.276,78 Decreto provinciale
Mantova Nessun decreto
Milano 15.321,35 1.276,78 Decreto provinciale
Monza Brianza Nessun decreto
Pavia 16.077,45 1.339,79 Decreto provinciale
Sondrio Nessun decreto
Varese Nessun decreto
  • Inserire nel Menù Anagrafiche – Tabelle – INAIL – Interessi per rateazione, i coefficienti per il calcolo degli Interessi per rateazione autoliquidazione. In questa gestione va caricato l’anno 2020 (il riferimento è all’anno precedente quello di pagamento) con le scadenze del 17/05/2021, 20/08/2021 e del 16/11/2021 con i coefficienti individuati applicando il tasso di interesse del 0,59%.

 

  • Verificare la pagina INAIL dell’Anagrafica azienda dove devono essere inserite tutte le PAT e le Voci con i rispettivi tassi

  

  • Verificare i Progressivi INAIL dei dipendenti, anche sfruttando la stampa delle Retribuzioni INAIL inserita in Gestioni Annuali – Autoliquidazione INAIL. Particolare attenzione deve essere data alla presenza della voce di tariffa associata alla PAT, che viene prelevata, in sede di aggiornamento archivi, dall’Anagrafica dipendente.

Ulteriore attenzione deve essere prestata agli imponibili relativi ai lavoratori part-time, in quanto per questi ultimi non deve essere ripreso l’imponibile contributivo, ma il valore maggiore tra quello tabellare determinato come rapporto fra retribuzione di base annua e il numero di ore lavorabili da un soggetto full time e il minimale indicato nella tabella Minimali / Massimali Contributivi / Assicurativi.

In presenza di retribuzioni parzialmente esenti (es. assunzione di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi), selezionare il codice da associare ad ogni singola riga di mese.

  

  • Stampare le retribuzioni INAIL relative all’anno 2020 per verificare la correttezza degli aggiornamenti mensili sui progressivi INAIL. E’ necessario prestare molta attenzione all’imponibile che viene assoggettato al premio (ultima colonna a destra), perché tale valore per alcune tipologie di dipendenti viene modificato in funzione delle retribuzioni convenzionali (soci) minimali e massimali (collaboratori coordinati e continuativi e dirigenti) ovvero annullato (apprendisti e apprendisti qualificati).

 

  • Elaborare il modello 1031 servendosi del modulo in Autoliquidazione INAIL

 

  • In gestione Autoliquidazione, per ciascuna PAT e Voce verificare la corretta importazione delle retribuzioni utilizzando il relativo Bottone Retribuzioni, facendo attenzione all’importo per rata eventualmente comunicato dall’INAIL che deve sostituire quello calcolato dalla procedura;

 

  • Per ciascuna PAT e Voce intervenire sul Bottone Premio e quindi attivare la procedura di calcolo del premio utilizzando il Bottone Calcolo Premio

La procedura di Calcolo Premio è composta da 3 diverse maschere che devono essere tutte confermate con F10-Salva. La prima è relativa al calcolo del premio infortuni e malattie professionali.

La seconda è relativa all’eventuale calcolo del premio silicosi / asbestosi

La terza concerne il calcolo degli sconti per regolazione e rata. Ricordo che lo sconto edile è astato abrogato

Da ultimo si accede alla maschera che completa il premio per regolazione e per rata.

                

  • Dopo aver stampato il prospetto riepilogativo dei premi calcolati sia in regolazione che in rata, è necessario entrare in gestione Liquidazione e procedere prima al Ricalcolo Importi (effettua la somma di tutte le posizioni), quindi immettere il totale anticipato l’anno precedente a titolo di rata, e infine effettuare il Ricalcolo Scadenze. Tale ultima opzione deve essere attivata dopo aver eventualmente scelto la modalità di pagamento rateizzata ed avere inserito i coefficienti utili per il calcolo degli interessi sulle rate.

Da questo prospetto vengono prelevate le informazioni per la corretta compilazione del modello F24. La prima scadenza di pagamento è fissata per il 16/2/2021. In tabella Codici Tributo F24 pagina Contributi INPS/INAIL deve essere presente la causale P.

 

Certificazione Unica 2021

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione definitiva della Certificazione Unica dei redditi lavoro dipendente e assimilati nonché autonomi corrisposti nel 2020.

La Certificazione Unica deve essere utilizzata dal sostituto d’imposta per certificare, ai sostituiti, l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, sia che essi siano assoggettati a tassazione ordinaria che separata. Vanno inoltre indicate le ritenute fiscali operate e le detrazioni applicate nel 2020.

L’adempimento prevede due diverse certificazioni:

  • CU sintetica da consegnare ai lavoratori;
  • CU ordinaria da spedire all’Agenzia delle Entrate

Entrambi questi adempimenti devono essere effettuati entro il 16 marzo 2021.

CU sintetico

Questa certificazione, destinata come detto ai lavoratori dipendenti, si compone di:

  • Dati anagrafici sostituto d’imposta e percettore delle somme;
  • Dati fiscali con indicazione delle somme percepite, delle ritenute effettuate, dei valori di assistenza fiscale in acconto e dei crediti non rimborsati, dei dati relativi alle detrazioni fiscali, alla previdenza complementare, ai conguagli di altri redditi, ai carichi familiari e al Trattamento di Fine Rapporto;
  • Dati previdenziali e assistenziali;
  • Dati assicurativi Inail;

La certificazione dei lavoratori autonomi comprende solo i valori di reddito e ritenute fiscali operate.

CU ordinario

La Certificazione Unica ordinaria si compone di:

  • Frontespizio, nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, del rappresentante firmatario della comunicazione e dell’impegno alla presentazione telematica;
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
  • Certificazione Unica per l’indicazione dei redditi, le ritenute e le detrazioni dei sostituiti, sulla falsariga della Certificazione Sintetica, ma con l’indicazione analitica delle somme e valori che fino allo scorso anno trovavano ospitalità nel modello 770/semplificato.

Installare UNO 32.03

Installare UNO 32.03

Prima di effettuare le operazioni di elaborazione CU, è necessario provvedere all’installazione della nuova release di UNO 32.03 (di prossima pubblicazione).
Per ulteriori dettagli sulla procedura di elaborazione e stampa CU 2021 rimando al manuale CU 2021 di prossima pubblicazione nell’Area riservata – Manuali – Area Paghe del nostro sito www.licon.it.