• Calendario gennaio 2024

  • Errate corrige: Interessi per rateazione INAIL

  • Procedura apertura anno 2024

  • Legge di Bilancio 2024

  • Esonero quota IVS c/dipendente

  • Esonero lavoratrici con figli

  • Fringe Benefit

  • Imposta sostitutiva sui premi di risultato

  • Compensazione telematica crediti INPS e INAIL

  • Congedo parentale

  • Sgravi contributivi assunzioni under 36

  • Saldo Imposta Sostitutiva 2023

  • INPS: aggiornamenti 2024

  • INPS: Minimali Massimali 2024

  • Massimali CIG per il 2024

  • Proroga Decontribuzione Sud

  • Sconto contributivo edile 11,50 %

  • Tasso legale 2,5% dal 1/1/2024

  • Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2024

  • Certificazione Unica 2024

  • CCPL Edilizia Industria

  • Bergamo EVR 2024

  • Milano EVR 2024

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2023

Calendario gennaio 2024

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute 2
Festività non godute 0
Sabati (settimane) 4

Nota Bene

Per gli operai del settore edile, la festività dell’Epifania del 6 gennaio 2024, deve essere retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se cadente in sabato.

Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell’elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività del 06/01/2024 deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.

Errate corrige: Interessi per rateazione INAIL

A parziale rettifica di quanto esposto nella precedente circolare lavoro Gennaio 2024, nell’Anagrafica – Tabelle – INAIL – Interessi rateazione autoliquidazione, in corrispondenza della scadenza della seconda rata Inail il coefficiente da inserire deve essere pari a 0,01874849.

Procedura apertura anno 2024

Di seguito viene illustrata la procedura, e le operazioni preliminari alla stessa, che deve essere attivata in UNO per chiudere con successo gli archivi relativi all’anno 2023 ed aprire gli archivi del nuovo anno. Tali operazioni sono indispensabili prima di effettuare qualsiasi elaborazione relativa ai cedolini di gennaio 2024.

Con l’elaborazione e l’aggiornamento del cedolino del mese di dicembre 2023 si concludono le operazioni per l’anno appena trascorso e alcune informazioni vengono fissate negli archivi dei dipendenti e aziendali per poter essere fruibili anche per le dichiarazioni fiscali e contributive (CU / 770).

Per il nuovo anno 2024 servono altre tabelle e altri archivi per ospitare i nuovi valori validi a partire dal 1/1/2024.

Di seguito viene proposto il percorso che l’utente deve obbligatoriamente seguire per ottenere una corretta chiusura degli archivi 2023 e un altrettanto corretta apertura per quelli del 2024. In questo passaggio si richiede la massima attenzione e precisione.

  • Effettuare una copia di backup degli archivi di UNO, da conservare almeno fino al momento delle dichiarazioni fiscali e contributive relative all’anno 2023. Per le procedure di backup si rimanda alle istruzioni già in possesso.
  • Installare la nuova versione di UNO Rel. 35.02
  • Inserimento indice ISTAT del mese dicembre 2023 (segnalato in coda alla circolare).
  • Aggiornamento mese dicembre 2023. Se l’aggiornamento è stato già effettuato, l’utente deve provvedere ad un nuovo aggiornamento archivi per il dicembre 2023. Questo aggiornamento, oltre a fissare i valori fiscali e contributivi definitivi, nei progressivi del dipendente, memorizza nel mese di dicembre 2023 le addizionali regionali e comunali che saranno oggetto di versamento rateale nel 2024, indicando anche il numero delle rate (in genere 11). Per modificare il numero delle rate è necessario intervenire sulla tabella IRPEF. L’utente ha la possibilità di intervenire sui singoli dipendenti per modificare manualmente il numero delle rate per il versamento, soprattutto in presenza di importi limitati.
  • Stampa riepilogo TFR in gestioni annuali. Tale stampa permette la visualizzazione del Trattamento di Fine Rapporto, opportunamente rivalutato, che sarà riportato nel 2024 come Fondo Anno Precedente, distinguendo le quote aziendali da quelle destinate a Previdenza Complementare e/o Fondo di Tesoreria Inps. L’imposta sulla rivalutazione calcolata dalla procedura è quella prelevata dalla tabella Irpef, attualmente fissata nella misura del 17%.

Tramite la stampa di riepilogo TFR sarà possibile anche ottenere i valori utili alla scrittura contabile di assestamento relativa all’accantonamento TFR per l’anno appena trascorso, comprendente anche la registrazione del debito per imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR.

In dettaglio:

La stampa riepilogo TFR può essere realizzata comprendendo tutti i rapporti di lavoro dell’anno ovvero, tramite l’attivazione del flag “Escludi rapporti con erogazione a saldo TFR dell’anno”, con solo i dipendenti ancora in forza alla data del 14 dicembre 2023.

La stampa completa (senza attivazione flag) consente di verificare che il TFR al 31/12/2022 (accantonato in azienda) sia allineato con quello contabile, così come risulta dalle aperture di bilancio al 1/1/2023, nonché di verificare che il valore dell’imposta sostitutiva corrisponda alla somma dell’acconto e del saldo della medesima (ved. successivo punto7).

La stampa con esclusione dei rapporti di lavoro con erogazione a saldo TFR nell’anno (con attivazione flag) fornisce il valore dell’accantonamento TFR al 31/12/2023 per i dipendenti ancora in essere (la quota TFR per i dipendenti cessati è già stata contabilizzata in corso d’anno). L’accantonamento TFR, corrispondente alla quota TFR (colonna L) dell’anno al netto di quanto destinato a Previdenza complementare e Fondo Tesoreria INPS (colonne F e F1) dovrà essere contabilizzato portando a debito il Fondo TFR al netto dell’imposta sostitutiva (colonna C).

Nella stampa saldo TFR per i dipendenti ancora in essere viene inoltre evidenziato il valore di eventuali anticipazioni TFR di quote maturate nell’anno (colonna L “*” di cui erogato A.C.) 

Dopo la registrazione della scrittura di assestamento in parola, il saldo del conto contabile Fondo TFR dovrà coincidere al Fondo TFR accantonato al 31/12/2023 (colonna I).

  • Attivare la procedura di apertura anno in gestioni annuali. In tale procedura di passaggio degli archivi di base e dei saldi dei progressivi dal 2023 al 2024 è necessario selezionare tutti i dipendenti proposti (vengono presentati solo quelli ancora in essere al 16/12/2023, ovvero, quelli con residuo TFR) nella prima pagina, e poi, nella seconda pagina, selezionare le tabelle oggetto di trasferimento.

Nella procedura di apertura anno per la parte relativa agli Archivi dipendente prestare attenzione all’opzione “Non applicazione TIR Anno Corrente” (ved. punto e). Lasciando attivo il flag nella Pagina IRPEF 2024 del dipendente sarà automaticamente disattivato l’applicazione del TIR.

La procedura, quando l’utente conferma la selezione con il bottone Esegui, effettua le seguenti operazioni:

  1. Crea una nuova tabella Indici ISTAT per l’anno 2024 riportando il valore del coefficiente del dicembre 2023 nel campo indice anno precedente;
  2. Per l’anno 2024 vengono create le nuove tabelle aliquote / scaglioni Irpef e Detrazioni Irpef, il cui contenuto deve essere rettificato come illustrato di seguito.

Nella tabella IRPEF 2024 devono essere rettificati i valori limite di fringe benefit e gli scaglioni IRPEF.

Per quanto riguarda la disciplina dei fringe benefit applicabile, con riferimento al solo periodo d’imposta 2024, la legge 30 dicembre 2023 n. 213, all’articolo 1 comma 16, ha previsto che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi presati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 216/2023, di attuazione del primo  modulo di riforma delle imposte sul  reddito delle persone fisiche, previsto dalla Legge Delega per la riforma fiscale (Legge n 111/2023), le aliquote IRPEF vengono ridotte a tre. In particolare, per il solo periodo d’imposta 2024, gli scaglioni e le aliquote seguenti aliquote:

  • 23%, per il reddito complessivo fino a 28.000 euro;
  • 35%, per il reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
  • 43%, per il reddito complessivo superiore a 50.000 euro.

E‘ confermata la tassazione sugli emolumenti collegati alla produttività nella misura del 5%, nel rispetto del limite reddituale e di importo.

Nella tabella Carichi di famiglia e ulteriori detrazioni 2024 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto.  

Per l’anno 2024, la detrazione prevista dall’articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR è innalzata a 1.955 euro. Nella pagina Altre Detrazioni 2024 i valori dovranno coincidere con lo schema di cui sotto:

Per l’anno 2024 la somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all’articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Quindi, nel 2024, per ottenere il TIR l’imposta lorda dovrà superare le detrazioni, ridotte di euro 75. Questa modifica è stata resa necessaria per compensare l’aumento delle detrazioni per il lavoro dipendente, che ha portato la no tax area a 8.500 euro. Sottraendo 75 euro dalle detrazioni del 2024 (di euro 1.955), viene assicurato il mantenimento del TIR per chi ha un reddito compreso tra 8.174 e 15.00 euro.

Si conferma l’eliminazione dell’ulteriore detrazione fiscale.

Nella pagina TIR 2024 dovranno essere impostati i valori:

  1. Riporta la tabella delle addizionali all’Irpef delle regioni valide per l’anno 2023 al successivo anno.
  1. Riporta i codici di comune e regione della Pagina Generale di Anagrafica dipendente in pagina IRPEF della stessa Anagrafica nell’anno 2024 come comune e regione al 01/01 anno corrente. La regione e comune anno corrente sono i riferimenti per il calcolo delle addizionali Irpef 2024, anche in acconto. Sempre nella pagina IRPEF di Anagrafica dipendente, la regione e comune al 01/01 dell’anno precedente dell’anno 2024 sono viceversa ripresi dai codici inseriti nella Pagina Irpef dell’anno 2023 come regione e comune anno corrente. I valori anno precedente sono il riferimento per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale a.p. in corso d’anno.

Il reddito presunto dell’anno 2023 non viene inserito e viene impostata automaticamente la scelta di reddito calcolato. La situazione familiare viene riproposta sulla base della situazione del dicembre 2023. La tipologia di reddito viene indicata come dipendente. Le modalità di calcolo delle detrazioni, sia in corso d’anno, che in conguaglio, vengono automaticamente impostate in funzione del periodo di lavoro, ovvero sono calcolate solo per i giorni coperti da rapporto di lavoro.

  1. Le condizioni di spettanza del TIR possono essere recuperate dai valori impostati nel 2023 in mancanza di attivazione del flag “Non applicazione TIR Anno Corrente”. Viceversa, in caso di attivazione del flag, la selezione di spettanza TIR 2024 sarà azzerata con indicazione di “Non applicazione”. Sarà onere dell’utente reimpostare le scelte effettuate dai dipendenti.
  1. Riporta i valori di ferie e permessi residui, i valori di ratei maturati per mensilità aggiuntive nell’anno precedente, nonché le ore residue accantonate a Banca ore nel campo ferie, permessi, banca ore e ratei mensilità residui anno precedente nella Gestione Anagrafica Ferie – Permessi / Ratei / BNC;

 Nei Progressivi TFR del dipendente viene creato l’anno 2024. Nei campi Fondi Anni precedenti (azienda e Inps) vengono riportati i valori del TFR rivalutato al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione. La rivalutazione netta del 2023 viene sommata alla rivalutazione netta calcolata nel nuovo anno e portata in aumento del campo. Il Fondo 2000 erogato Anni Precedenti viene sommato al Fondo 2000 erogato Anno Corrente e riportato nel Fondo 2000 Anni Precedenti del 2024;

  1. Sempre nei Progressivi TFR vengono inseriti i redditi dei due anni precedenti, come risultanti dai valori dei Progressivi IRPEF.
  • Stampa ratei in gestioni annuali per l’anno 2023. Con questa stampa vengono valorizzati i ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie e permessi residui, comprensivi delle quote di contributi INPS e premi INAIL.
  • Viene effettuato il calcolo definitivo delle rivalutazioni sul TFR e il valore viene scritto nella pagina Rivalutazione TFR della gestione azienda per l’anno 2023 nel campo rivalutazione effettiva anno corrente. Automaticamente viene calcolato il saldo dell’imposta sostitutiva da versare entro il 16/2/2024 come differenza fra il valore dell’imposta complessiva e l’acconto già versato nel dicembre 2023.
  • Modificare i valori dei minimali e massimali in Tabelle gestione Minimali e Massimali per l’anno 2024 in funzione dei nuovi valori indicati in questa Circolare.
  • Modificare i valori dei Massimali CIG per l’anno 2024 in Tabelle gestione Massimali CIG con i nuovi valori di prossima pubblicazione.
  • Verificare l’esistenza del Calendario Aziendale Virtuale per tutto l’anno 2024. In mancanza procedere alla creazione con il modulo di Crea/Aggiorna Calendario.
  • Possibilità di creare il Calendario Individuale Virtuale: la gestione individuale è uguale a quella aziendale, ma prevede l’aggancio al codice dipendente. Il calendario individuale può essere utile per gestire la distribuzione dell’orario di lavoro dei dipendenti part-time, soprattutto se trattasi di part-time verticale o misto, dove la distribuzione dell’orario di lavoro non corrisponde a quella aziendale. In fase di import Foglio Presenze, se gestito, prevale su quello aziendale.

La maschera di creazione del calendario individuale prevede, oltre alla distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro, la selezione dei singoli dipendenti ai quali deve essere agganciato il calendario. Una serie di filtri preliminari permette di restringere il campo di selezione dei dipendenti: unità locale, commessa, tipo lavoro (tempo pieno, part-time orizzontale, part–time verticale, part–time misto, tutti). E’ possibile, inoltre, variare il giorno\mese della festività del Santo Patrono, preimpostata nell’Anagrafica Azienda.

Per creare liberamente il Calendario individuale annuale di uno o più dipendenti è necessario impostare quale criterio di selezione “da imputazione manuale”.

La creazione del calendario individuale annuale può essere effettuata utilizzando direttamente la distribuzione dell’orario di lavoro settimanale già inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione. In questo caso il Criterio di selezione sarà quello “da Anagrafica Personale”. La presenza del calendario è evidenziata dalla presenza di una ‘X’ nella Colonna “Ore settimanali”

Legge di Bilancio 2024

Di seguito una breve sintesi delle misure in materia di lavoro e previdenza introdotte dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213, cosiddetta Legge di Bilancio 2024, per l’operatività di alcune delle quali, dovranno essere emanate le circolari esplicative da parte degli organi competenti.

Esonero quota IVS c/dipendente

L’articolo 1 comma 14 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto che per i periodi di paga dal 01.01.2024 al 31.12.2024, per i rapporti di lavoro dipendente è riconosciuto un esonero, senza effetti sulla tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore nella misura pari a:

  • 6% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non superi l’importo mensile di 692 euro;
  • 7% a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in trattazione relativamente alla tredicesima mensilità, o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in un’unica soluzione a dicembre 2024, la legge di bilancio 2024 prevede espressamente che tale esonero non abbia effetti sulla tredicesima o sul suo rateo.

Le soglie di retribuzione imponibile mensile devono, quindi, essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

La riduzione contributiva in esame risulta alternativa con la decontribuzione per le lavoratrici con figli di cui all’articolo 1, commi da 180 a 182, della stessa Legge di Bilancio 2024. Tale ultima disposizione, infatti, prevede che “Fermo restando quanto previsto al comma 15, per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100 per cento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile”. Ai successivi commi 181 e 182, inoltre, è previsto che “L’esonero di cui al comma 180 è riconosciuto, in via sperimentale, peri i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo”.

Pertanto, in considerazione dell’entità della predetta riduzione applicabile alle lavoratrici madri, pari al 100% della quota di contribuzione a loro carico nei limiti di 3.000 euro annui da riparametrare su base mensile, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, i medesimi esoneri contributivi, nella singola mensilità, sono tra loro alternativi, in ragione dell’entità degli stessi e del massimale mensile di contribuzione esonerabile.

Difatti, l’esonero IVS trova applicazione, per una percentuale pari al 6%, solo laddove la retribuzione imponibile mensile non superi il massimale di euro 2.692. Pertanto, se si considera una contribuzione a carico della lavoratrice dipendente pari al 9,19%, ai fini dell’applicazione dell’esonero IVS nella misura del 6%, il massimale di contribuzione da considerare è pari a euro 247,39 (2.692 x 9,19%). L’esonero di cui ai commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024 trova diversamente applicazione nei limiti dell’intera contribuzione IVS a carico della lavoratrice per un ammontare pari a 250 euro mensili (3.000 annui / 12 mensilità).

Ne consegue, pertanto, che laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, l’esonero della quota a carico della lavoratrice madre risulta comunque di entità maggiore rispetto all’esonero IVS in trattazione.

Resta fermo, però, che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa e alternativa misura di esonero della quota a carico prevista in favore delle lavoratrici. Ad esempio, le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo, possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero di cui ai citati commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024. Analogamente, dal mese di nascita del secondo figlio, la lavoratrice potrà accedere all’esonero di cui ai commi da 180 a 182 in via alternativa rispetto all’esonero di cui al comma 15 del medesimo articolo 1 fruito nelle mensilità precedenti.

A partire dal mese di competenza di gennaio 2024 i codici già in uso previsti dai Messaggio INPS 1932 del 24 maggio 2023 e 2924 del 10 agosto 2023 e riepilogati nella Circolare n. 7/2023 assumeranno un più ampio significato e dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

Esonero in misura 6%

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 6 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Esonero in misura 7%

  • nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L098”, avente il significato di “Esonero quota di contributi IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48 e articolo 1, comma 15, della legge 30 dicembre 2023 n. 213”;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il valore “N”;
  • nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’esonero pari al 7 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

 In Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10 sono presenti i codici di esonero già utilizzati precedentemente per le riduzioni del DL 115/2022 e L. 197/2022 e DL n. 48/2023, integrati con la nuova misura dell’esonero di cui alla Legge n. 213/2023.

I codici di esonero L094 e L098 risultano già agganciati alle voci di calcolo utilizzate all’interno dei cedolini che assumono una nuova denominazione. In particolare la denominazione di queste voci risulterà ora la seguente:

ESO.06 – ESONERO CONTRIBUTI L. 213/2023 6% mensile

ESO.07 – ESONERO CONTRIBUTI L. 213/2023 7% mensile

Le voci di calcolo ESO.06 e ESO.07 devono essere inserite nella tabella Minimali / Massimali INPS 2024 in Pagina Esonero contributivo, con indicazione delle percentuali di esonero rispettivamente del 6 e 7%

Nessuna Voce di calcolo dovrà invece essere indicata per gli esoneri sulla tredicesima mensilità e sui ratei della stessa.

La procedura, a partire da gennaio 2024, in fase di elaborazione cedolini, inserisce in automatico la voce di calcolo ESO.07 Esonero Contributi L 213/2023 7% mensile, nel caso in cui l’imponibile c/s, al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, non ecceda la somma di euro 1.923.

La voce di calcolo ESO.06 Esonero Contributi L 213/2023 6% mensile viene inserita nel caso in cui l’imponibile, sempre al netto di eventuali erogazioni di tredicesima mensilità, ecceda il valore di euro 1.923 ma non quello di euro 2.692.

Nessuna voce di calcolo di esonero sarà inserita al superamento della soglia di euro 2.692.  

Tutti gli esoneri saranno recuperati come somme a credito in Info aggiuntive all’interno delle denunce UniEMens.

Per le lavoratrici che godono dell’esonero contributivo di cui al comma 180 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2024, ovvero dell’esonero contributivo del 100%, per le quali è stato attivato il flag “Esonero contributivo lavoratrici madri tempo indeterminato” in pagina Contributi di Anagrafica Personale, non sarà inserita, indipendentemente dalla soglia di retribuzione imponibile, nessuna delle voci indicate, ma la voce di Esonero dedicata alle lavoratrici. In attesa di indicazioni da parte dell’Istituto Previdenziale, non sarà inserita alcuna voce.

Esonero lavoratrici con figli

I commi da 180 a 182 dell’articolo 1, prevedono per i periodi di paga dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l’introduzione di un esonero contributivo totale (100%) dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Solo per l’anno 2024, l’esonero in commento è riconosciuto anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

L’esonero introdotto, in quanto misura di carattere generale applicata sulla quota di contributi a carico delle lavoratrici madri, non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La norma fa salva l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Con Circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 l’INPS ha fornito le istruzioni operative per l’utilizzo della misura di decontribuzione in parola, rimandando però a febbraio 2024 il primo mese utile per la sua applicazione. Per gennaio, anche per le lavoratrici madri rientranti nella disciplina dell’esonero di cui dai commi 108 a 182 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, troverà applicazione, in quanto ricorrenti i presupposti, l’esonero contributivo di cui al comma 15 dell’articolo 1 della legge 213/2023. Quindi nulla cambia, almeno per il mese di gennaio 2024.

Con il prossimo mese di febbraio sarà possibile l’applicazione dell’esonero lavoratrici madri e il conguaglio dell’esonero arretrato non applicato nel mese di gennaio 2024.

Con la prossima versione sarà implementata la procedura di applicazione dell’esonero lavoratrici madri, che dovranno fornire anche i codici fiscali dei propri figli.

Fringe Benefit

I commi 16 e 17 dell’articolo 1 hanno previsto che, per il 2024, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli.

Imposta sostitutiva sui premi di risultato

E’ confermato per il 2024 l’imposizione al 5%, con un limite di reddito agevolato pari a 3.000 euro lordi, sulle somme erogate a titolo di premi di risultato o di partecipazione agli utili di impresa per i lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), che abbiano percepito nell’anno di imposta precedente, redditi da lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000.

Compensazione telematica crediti INPS e INAIL

Il comma 97 dell’articolo 1  della legge di Bilancio e il nuovo comma 1bis dell’articolo 17 del D.Lgs. 241/1997 apportano variazioni alle regole per la compensazione in particolari fattispecie e condizioni.

In particolare è previsto un periodo di attesa prima di procedere con l’utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

Per i datori di lavoro non agricoli si dovranno attendere 15 giorni

  1. dalla scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge oppure
  2. dal termine di presentazione, se la trasmissione è stata effettuata oltre la scadenza ordinaria;
  3. dalla data di notifica in caso di di note di rettifica passive.

Con riferimento ai crediti INAIL la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido e d esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.

A decorrere dal 1 luglio 2024, i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite dall’Amministrazione

Congedo parentale

Il comma 179 dell’articolo 1 modifica, ancora una volta, il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 151/2001 che disciplina il trattamento economico del congedo parentale.

E’ stata innalzata dal 30% al 60% della retribuzione, l’indennità corrisposta per il secondo mese di congedo parentale fino al sesto anno di vita del bambino.

Per il solo 2024, invece, è stabilito che anche l’indennità relativa al secondo mese sarà riconosciuta nella misura dell’80% della retribuzione, come già previsto per il primo mese di astensione.

Le nuove regole si applicano ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità ex art. 16 del D. Lgs. 151/2001 o il congedo di paternità, successivamente al 31.12.2023 e che fruiscono del congedo parentale entro il sesto anno di vita del figlio.

Con riguardo al congedo di paternità, questo ricomprende sia il congedo di paternità alternativo ex art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 (fruiti dal padre in caso di assenza fisica o giuridica della madre, che quello obbligatorio ex art. 27 bis del D.Lgs. 151/2001 (10 giorni lavoratori fruibili dal padre in via autonoma, dai due mesi antecedenti la data presunta fino ai 5 mesi successivi al parto. Pertanto è sufficiente che almeno un giorno di congedo obbligatorio sia fruito nel 2024 per dare titolo ad uno o ad entrambi genitori di ricevere due mesi di congedo parentale con indennizzo all’80%.

E’ in ogni caso necessario attendere il prossimo provvedimento dell’INPS al fine di verificare le istruzioni di prassi e gli specifici codici da utilizzare per esporre gli eventi nel flusso UniEMens.

Sgravi contributivi assunzioni under 36

Nell’attesa di autorizzazioni da parte dell’Unione Europea, l’esonero di cui all’articolo 1 comma 297 del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di euro 8.000 per anno per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 01.01.2024, non potrà trovare applicazione.

Saldo Imposta Sostitutiva 2023

Scade il 16/2/2024 il termine per il versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR per il 2023.

Dopo aver effettuato le operazioni di apertura anno 2024, nella gestione Rivalutazione TFR dell’azienda è finalmente presente il dato definitivo della rivalutazione dei Fondi TFR al 31/12/2023, e quindi è calcolata anche la relativa imposta sostitutiva del 17%. Per differenza con l’acconto versato a dicembre 2023, con l’elaborazione del modello F24 di Febbraio 2024 verrà inserito il relativo saldo con il codice 1713.

Quest’anno, dato l’alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 rispetto a quelli del 2023, sarà molto probabile che la differenza sia negativa. In questo caso potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:

  • sia nel quadro ST come versamento in eccesso,
  • sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e risultante dalla dichiarazione annuale.

Tale credito potrà essere utilizzato, solo dopo la presentazione del modello 770, con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.

È opportuno ricordare che, qualora il credito complessivo sia di importo superiore a 5mila euro, sarà obbligatorio apporre alla dichiarazione del sostituto d’imposta il visto di conformità di cui all’articolo 35 del D.Lgs n. 241/1997 o l’alternativa attestazione del soggetto che effettua il controllo contabile, limitatamente al caso in cui quel credito venga utilizzato in compensazione orizzontale, cioè con debiti di natura diversa (ad esempio, Iva, contributi Inps, premi Inail, ecc.)

INPS: aggiornamenti 2024

INPS: Minimali Massimali 2024

Con circolare n. 21 del 25 gennaio 2024 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, i dati ufficiali degli importi dei minimi di retribuzione giornaliera e aggiornamento di altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Con successiva circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 sono stati inoltre aggiornati gli importi del massimale dell’Indennità Naspi e per conseguenza gli importi del contributo di licenziamento della stessa.

Nella Tabella Minimali / Massimali devono quindi essere verificati i valori.

Nella Tabella Massimali per Congedo Straordinario 2024 devono essere applicati i valori.

Massimali CIG per il 2024

Con circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 l’Inps ha diffuso, tra gli altri, gli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e d’Indennità Naspi in vigore dal 1 gennaio 2024.

Per il 2024 i valori dei massimali CIG per il settore edile e per quello ordinario devono essere come riportao nel file PDF.

Proroga Decontribuzione Sud

Con Messaggio n. 4695 del 28/12/2023 l’INPS comunica la proroga delle misure di cui all’articolo 1 comma 161 (Decontribuzione sud), della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021).

Il suddetto esonero è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea 1863 final del 19 marzo 2020 recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da COVID-19” (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione; pertanto essi sono soggetti all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Ciò premesso si comunica che la Commissione europea, in data 15 dicembre 2023 C(2023) 9018 final, ha prorogato l’applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2024, termine finale di operatività del Temporary Framework.

Per conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione fino al mese di competenza giugno 2024.

La Commissione europea, inoltre, ha previsto che il massimale di erogazione degli aiuti temporanei di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 è innalzato a 2,25 milioni di euro per le imprese diverse da quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Per le modalità operative di applicazione della Decontribuzione Sud si rinvia alla Circolare Lavoro n. 08/2022.

Per i lavoratori beneficiari della Decontribuzione Sud, è necessario posticipare la fine del beneficio al 30/06/2024.

Sconto contributivo edile 11,50 %

Con Circolare n. 13 del 17 gennaio 2024 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’ammissione alla riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. 244/1995 per gli operai a tempo pieno del settore edile.

Il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 13 dicembre 2023 emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato 10 gennaio 2024, ha confermato per l’anno 2023, nella misura del 11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995 n. 341.

L’applicazione del beneficio segue le seguenti regole:

  • la riduzione contributiva dell’11,50% si applica sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, compresa la contribuzione aggiuntiva Naspi pari all’1,40% dovuta per i contratti a tempo determinato, escludendo quella di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, per i lavoratori con la qualifica di operaio con orario di lavoro di 40 ore settimanali;
  • i datori di lavoro interessati alla riduzione sono quelli esercenti l’attività edile individuata dai codici ISTAT dal “41.20.00” al “43.99.09” secondo la classificazione Ateco 2007. Non costituiscono attività edili in senso stretto, e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi (CSC) 11306, 11307, 11308, 41306, 41307 e 41308 accompagnati dai codici autorizzazione 3Ne 3P;
  • si deve essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva;
  • non si deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
  • rispetto integrale della contrattazione collettiva;
  • non avere pendenti provvedimenti amministrativi e giurisdizionali definitivi per violazioni poste a tutela delle condizioni di lavoro di cui all’allegato A al Dm 24 ottobre 2007, sostituito, dal 1/7/2015, dall’allegato A al Dm 30 gennaio 2015 (attuativo dell’art. 4 del DL n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014) autocertificati alla ITL competente e, in caso di violazione delle predette norme, sia decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il Durc. Dal 15 aprile 2013 l’autocertificazione deve essere trasmessa, se non è stata già inviata precedentemente, alle caselle di posta elettronica certificata degli Ispettorati territoriali competenti.

Per fruire del beneficio è necessario presentare istanza telematica utilizzando il modulo “Riduzione Edilizia” nell’area servizi per aziende e consulenti nel Cassetto Previdenziale Comunicazioni on-line del sito Inps, fino al 15 maggio 2024.

L’Inps, dopo aver effettuato i controlli di rito evaderà la domanda che, se avrà esito positivo, porterà all’azienda l’attribuzione del codice autorizzazione “7N”.

Nel caso di matricole cessate o sospese, il datore di lavoro deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto Previdenziale, allegando una dichiarazione conforme al modello allegato alla Circolare Inps. In questo caso la sede Inps, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” con validità fino all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. I datori di lavoro con matricola cessata o sospesa autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio, devo avvalersi della procedura di regolarizzazione contributiva (UniEMens/Vig).

Determinazione del beneficio

La riduzione contributiva deve essere calcolata sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, a carico del datore di lavoro, dovute, per i periodi di paga dal gennaio a dicembre 2023 all’Inps, con esclusione della contribuzione al Fondo pensione lavoratori dipendenti e quella destinata per la formazione pari allo 0,30%.

Le aliquote contributive interessate allo sconto sono quelle al netto di eventuali sconti spettanti per compensare l’uscita del Tfr dall’azienda a favore dei Fondi pensione o del Fondo Tesoreria Inps (contributo al Fondo di Garanzia per il Tfr pari allo 0,20% e riduzione contributiva per il 2023 di 0,28%).

Lo sgravio è applicabile anche sulla contribuzione aggiuntiva Naspi pari al 1,40% dovuta, a norma della Legge n. 92/2012, per i contratti a tempo determinato.

La riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, come apprendistato, esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla L. 205/2017 o l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dalla L. 178/2020 o dalla L. 197/2022).

Applicazione del beneficio sui contributi Inps

Le imprese interessate al beneficio possono recuperare quanto loro spettante a titolo di sgravio contributivo, nel flusso UniEMens, secondo le seguenti istruzioni:

  • l’importo del beneficio arretrato (da gennaio a dicembre 2023) va esposto nella Denuncia Aziendale, nell’Elemento <AltrePartiteACredito>, utilizzando la specifica causale “L207”.

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEMens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti ed il calendario giornaliero. Sarà invece valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice “NFOR” che contraddistingue appunto gli operai non più in carico presso l’azienda.

Con l’introduzione dell’aliquota aggiuntiva pari all’1,40% da applicarsi ai contratti a tempo determinato (Naspi), il calcolo dello sconto è differenziato in funzione della tipologia di contratto.

Contratto a tempo indeterminato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2022
Industria fino a 15 dipendenti 42,87-33,00-0,30 = 9,57% 11,50% 1,10%
Industria oltre 15 dipendenti 43,77-33,00-0,30-0,30 = 10,17% 11,50% 1,17%
Artigianato 40,82-33,00-0,30 = 7,52% 11,50% 0,86%

Contratto a tempo determinato

 

Tipologia azienda

Contributi c/ditta soggetti a sconto Sconto Aliquota da applicare sull’imponibile C/S del 2022
Industria fino a 15 dipendenti 44,27-33,00-0,30 = 10,97% 11,50% 1,26%
Industria oltre 15 dipendenti 45,17-33,00-0,30-0,30 = 12,37% 11,57% 1,33%
Artigianato 42,22-33,00-0,30 = 8,92% 11,50% 1,03%

In Anagrafica azienda, pagina Inps, inserire la quota percentuale, pari allo 0,30%, destinata al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Verificare dal menù Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10, la presenza del codice utile all’applicazione dello sconto per i periodi arretrati (L207), che deve essere strutturato come nel file PDF.

Nella tabella Minimali – Massimali Inps, per l’anno 2023 è altresì necessario verificare la percentuale di sconto contributivo nel campo, oltre che indicare il mese e l’anno nel quale si intende operare il recupero delle somme in parola.

Per recuperare a gennaio 2024 degli arretrati di tutto il 2023 inserire come Anno/Mese di recupero 01/2024.

Per ottenere i valori da recuperare a titolo di sconto contributivo per l’intero anno 2023, che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di gennaio 2024, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero quote pregresse sconto edile 11,50”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.

La stampa preleva solo i dipendenti con Qualifica Inps pari a “1 – Operaio” contenuta in pagina Contributi dell’Anagrafica personale, verificando l’informazione anche in pagina Qualifiche dell’Anagrafica Personale, per non recuperare quei mesi dove il dipendente si è trovato in una condizione diversa (per esempio soggetto Apprendista dopo il primo anno di Legge 56 divenuto operaio). Inoltre, viene verificata anche la presenza del flag, in pagina Contributi dell’Anagrafica Personale, denominato “Non applicazione sconto contributivo edile”. In presenza di tale informazione, anche con Qualifica “1-Operaio”, il dipendente non viene considerato nella stampa. L’ipotesi riguarda in specie quei lavoratori che per condizioni soggettive (es. assunti da liste di mobilità, soggetti a esonero contributivo triennale/biennale) non possono beneficiare dello sconto.

Nella stampa “Recupero quote pregresse sconto edile 11,50” sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi di cui al Dl 203/2005.

Dal risultato, si deve procedere, quindi, alla sottrazione della quota contributiva aziendale versata al Fondo Previdenza Lavoro Dipendente pari a 23,81%, che la procedura calcola come differenza fra il contributo FPLD complessivo e quello a carico del dipendente. Per effettuare questa sottrazione viene letta, nella tabella Contributi Sociali associata al dipendente, la riga identificata dal flag IVS.

Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.

La stampa prevede anche la possibilità, attivando il flag “Aggiorna sconto edile in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nel campo denominato “Sconto contributivo edile”, lo sconto così calcolato e indicato nella stampa.

Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps come mese di recupero dello sconto contributivo edile, e inserito nella denuncia Aziendale del flusso UniEMens, nella sezione Crediti, con causale L207.

Nella procedura di contabilizzazione del periodo anno/mese indicato come periodo di recupero sconto edile (nella fattispecie 01/2024), sarà sottratta al costo aziendale contributivo la quota recuperata, comprensiva delle quote di sconto edile relative ai dipendenti cessati nell’anno 2023. 

Tasso legale 2,5% dal 1/1/2024

Il Ministero dell’Economia con decreto 29 novembre 2023 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2024 il tasso di interesse legale subisca una riduzione passando dalla misura del 5% a quella del 2,5%.

La riduzione del tasso di interesse legale riguarda in primo luogo i ravvedimenti per omessi o tardivi versamenti delle imposte. Dal 1 gennaio 2024, il tasso di interesse legale deve essere calcolato nella nuova misura del 2,5%.

Si ricorda che gli interessi vanno calcolati dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

La riduzione riguarderà anche la rateazione INAIL da autoliquidazione, di prossima scadenza, per le rate successive al 16 febbraio 2024, così come le sanzioni INPS per mancato o ritardato pagamento dei contributi.

Fringe Benefit: costi chilometrici ACI per il 2024

Sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023 le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’ACI e valide per i periodi dal 1/1/2024 al 31/12/2024.

Con la pubblicazione in oggetto risultano fissati i nuovi importi da usare per determinare i costi chilometrici dei veicoli aziendali. Questi costi devono essere usati per il calcolo del reddito 2024, il cosiddetto fringe benefit, da imputare ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi che usano, anche per esigenze personali, i veicoli aziendali.

L’articolo 1, co. 632 e 633 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha modificato l’articolo 51 co. 4 lett. a) del TUIR, per quanto concerne la valorizzazione convenzionale del benefit auto. In particolare viene stabilito che per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti con contratto stipulato entro il 30.06.2020 continua ad applicarsi la normativa in vigore al 31.12.2019, che stabilisce che per calcolare il reddito da imputare ai dipendenti o ai collaboratori, si assume il 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali ACI in oggetto, al netto dei valori eventualmente trattenuti al dipendente. Per stipula del contratto si deve intendere il contratto di acquisto/noleggio dell’autovettura, anche se poi l’assegnazione al dipendente avviene successivamente al 30.06.2020.

Per i contratti di nuova immatricolazione stipulati dal 1 luglio 2020 il calcolo del valore convenzionale diventa inversamente proporzionale all’emissione di CO2 dei veicoli:

  • 25% di 15.000 km per emissioni di CO2 fino a 60 g/Km
  • 30% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
  • 50% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
  • 60% di 15.000 km per emissioni di CO2 superiori a 190 g/km

L’importo forfettario prescinde da qualunque valutazione dei costi di utilizzo del mezzo e dall’effettiva percorrenza effettuata dal dipendente o dal collaboratore. E’ quindi irrilevante che il dipendente o collaboratore sostenga a suo carico alcuni o tutti gli elementi compresi nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI come, ad esempio, le spese di rifornimento o di manutenzione del veicolo. E’ ininfluente anche il fatto che il datore di lavoro rimborsi alcuni oneri considerati dalle tariffe, come, ad esempio, le spese di carburante. In ogni caso, infatti, si deve fare riferimento, per determinare l’importo da assumere a tassazione, al totale costo di percorrenza indicato nelle tabelle.

E’ necessario verificare che le voci di calcolo di fringe benefit o gli importi ad esse collegati siano aggiornate con i nuovi valori.

Certificazione Unica 2024

Con provvedimento del 15 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di Certificazione Unica 2024 dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, unitamente alle istruzioni per la compilazione

La Certificazione Unica 2024 deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 16.03.2024.

Sarà a breve disponibile la nuova versione UNO con il manuale aggiornato contenente le novità del modello e le nuove procedure di stampa e creazione file telematico.

CCPL Edilizia Industria

Riportiamo di seguito le novità retributive e contributive per alcune province. Non si escludono altri rinnovi provinciali per i quali rimandiamo alle rispettive informative messe a disposizione dalle Casse Edili

Bergamo EVR 2024

In attesa della verifica dell’andamento congiunturale del settore nella provincia, mediante l’utilizzo dei parametri del triennio 2023/2022/2021 rapportati al triennio 2022/2021/2020, l’Elemento Variabile della Retribuzione della provincia di Bergamo, da gennaio 2024 va azzerato. Eventuali recuperi saranno disposti con apposita circolare

La tabella retributiva del Contratto Collettivo Edilizia Industria Bergamo deve quindi essere modificata.

Milano EVR 2024

In attesa della verifica dell’andamento congiunturale del settore nella provincia, mediante l’utilizzo dei parametri del triennio 2023/2022/2021 rapportati al triennio 2022/2021/2020, l’Elemento Variabile della Retribuzione della provincia di Bergamo, da gennaio 2024 va azzerato. Eventuali recuperi saranno disposti con apposita circolare

La tabella retributiva del Contratto Collettivo Edilizia Industria Milano deve quindi essere modificata.

Rivalutazione TFR: coefficiente di dicembre 2023

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2023 e il 14 gennaio 2024 è pari a 118,9.