INPS: Contributi gestione separata
L’Inps con circolare n. 122 del 28 luglio 2017 ha comunicato la nuova aliquota contributiva, in vigore dal 1 luglio 2017, per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata.
La legge 22 maggio 2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2017, n. 135, ha introdotto importanti modifiche riguardanti le aliquote contributive dovute dall’anno 2017 per alcune tipologie di iscritti alla Gestione Separata.
In particolare, l’art. 7 – Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – DIS-COLL – dispone che, a decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori, i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, è dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,51 per cento.
Tale aliquota si aggiunge a quella attualmente in vigore pari al 32,72%.
Ne consegue che la modifica della nuova aliquota contributiva, pari al 33,23%, efficace a partire dai compensi corrisposti dal 1° luglio 2017, interessa solo i collaboratori iscritti alla Gestione separata, privi di copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva. Rimane invariata la ripartizione dell’onere contributivo fra collaboratore e committente, pari rispettivamente e 1/3 e 2/3 del contributo totale.
L’Inps precisa che il versamento del contributo aggiuntivo sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potrà essere effettuato entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili. Per il recupero dei versamenti arretrati dovrà essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato con la causale di riferimento CXX.