• Calendario luglio 2019

  • Assegno Nucleo Familiare

  • Assistenza fiscale 2019

  • CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo

  • Addizionale Irpef regione Molise

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2019

Calendario luglio 2019

Giorni lavorabili 23
Ore lavorabili 184
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Assegno Nucleo Familiare

L’Inps con circolare n. 69 del 17 maggio 2019 ha comunicato la rivalutazione dell’1,1% degli scaglioni di reddito utili per individuare l’ammontare dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo dal 1/7/2019 al 30/6/2020.

Ciò in applicazione dell’art. 2 co. 12 della legge n. 153/1988, mentre gli importi degli assegni mensili non hanno invece subito modifiche.

Per quest’anno la vera novità è però costituita dalla procedura, interamente telematica, che è necessario seguire per poter avere accesso alla erogazione dell’Assegno Nucleo Familiare.

Come già esplicitato nella Circolare Lavoro n. 3/2019, a cui si rimanda, dal 1 aprile 2019 i lavoratori, per ottenere dal proprio datore di lavoro l’erogazione dell’Anf, sono tenuti a presentare, esclusivamente in modalità telematica, anche attraverso il supporto di un patronato, l’istanza direttamente all’Inps, non più al datore di lavoro.

Conseguentemente i nuovi scaglioni di reddito saranno direttamente utilizzati dall’Istituto Previdenziale per definire le richieste di Anf relativamente al periodo 01.07.2019 – 30.06.2020.

Adempimenti per i datori di lavoro

A seguito dell’introduzione della nuova modalità di richiesta dell’Anf che prevede il coinvolgimento dell’Inps, dal mese di luglio 2019 il datore di lavoro che non abbia ricevuto gli esiti delle domande presentate all’Inps dai propri dipendenti, deve sospendere l’erogazione dell’assegno.

I valori di Anf da pagare ai dipendenti nel cedolino, dovranno essere prelevati dal portale Inps, direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario abilitato delegato dal medesimo, a seguito della presentazione della domanda telematica del lavoratore. La Circolare Inps n. 45/2019 e il Messaggio n. 1777/2019 prevedono che il lavoratore debba comunicare al proprio datore di lavoro l’esito positivo della richiesta (non della domanda preliminare). Ciò al fine di avvisare il datore che da quel momento potrà utilmente scaricare dal portale Inps i valori da erogare.

I datori di lavoro, dopo essersi autenticati, dovranno accedere alla funzione di Consultazione ANF presente nel Cassetto Previdenziale Aziende.

Nella maschera successiva (Bottone Avanti) l’utente deve optare per una delle due modalità diverse di richiesta degli importi Anf da pagare ai propri lavoratori: la richiesta puntuale e la richiesta massiva.

Richiesta puntuale

Con la richiesta puntuale il datore di lavoro può visualizzare gli importi massimi, giornalieri e mensili, relativi alla domanda di un singolo lavoratore. E’ necessario selezionare dal menù a tendina l’azienda, inserire il codice fiscale del lavoratore e i periodi di interesse, ed eventualmente il Protocollo della domanda ANF (non obbligatorio).

Il Protocollo della domanda ANF è utile in caso di nuove assunzioni, per le quali il sistema, in mancanza della prima denuncia UniEMens, non ha ancora associato il codice fiscale del lavoratore alla matricola aziendale. Con l’informazione del Protocollo i valori della richiesta ANF, anche in caso di mancata associazione matricola aziendale / codice fiscale lavoratore, vengono comunque prelevati e visualizzati.

Se la ricerca ha successo, e quindi la domanda del lavoratore è stata accettata dall’Inps, sarà visualizzata una tabella contenente:

  • Periodo di competenza
  • Codice Fiscale Richiedente l’Anf (potrebbe essere anche diverso dal codice fiscale del soggetto Titolare ovvero del Lavoratore)
  • Codice Fiscale del soggetto Titolare dell’Anf (Lavoratore)
  • Gli importi massimi giornalieri e mensili dell’Assegno.

In alto a destra sono presenti i Bottoni per l’esportazione dei dati in formato sia .xml che .csv

Richiesta massiva

Con la richiesta massiva il datore di lavoro può visualizzare gli importi massimi, giornalieri e mensili, relativi a tutte le domande di una particolare azienda per un determinato mese. Questa modalità di richiesta si sviluppa in due tempi: la richiesta all’Inps e la consultazione dei risultati.

E’ necessario inserire nella sezione “Nuova Richiesta” la matricola dell’azienda, o le matricole nel caso in cui l’utente sia delegato da più aziende / matricole, e il periodo di competenza dopodiché la richiesta viene presa in carico dall’Inps con un numero identificativo.

Una volta inserita la richiesta massiva con il Bottone “ + Conferma Richiesta” compare la presa in carico dell’istituto.

E’ possibile interrogare, sempre nella medesima sezione del portale, l’esito della richiesta inoltrata che potrà essere in modalità “In elaborazione” o “Terminata”. Solo quando la richiesta è in modalità terminata è possibile visualizzare i risultati della medesima che possono essere:

  • Per la posizione richiesta non è stato possibile reperire informazioni sulle domande Anf (simbolo triangolo)
  • Per la posizione richiesta è possibile visualizzare i dati delle domande Anf per tutti i lavoratori dell’azienda e per il periodo prescelto (simbolo lente)

Se l’esito della richiesta contiene dei dati sarà possibile, attivando il simbolo  procedere con l’export dei dati in formato .xml o .csv.

Per maggiori dettagli sull’applicativo Consultazione Importi ANF si rimanda al Manuale Utente pubblicato sul sito INPS nella medesima sezione.

 

Valori ANF

L’importo dell’assegno per il Nucleo Familiare è messo a disposizione dall’INPS nei due valori di importo massimo giornaliero e mensile. Ciò in quanto l’assegno spetta per l’intero mese solo qualora venga raggiunto il numero di ore lavorate previste dagli artt. 59 e 72 del DPR n. 797/1955. Il diritto all’assegno in misura piena è riconosciuto anche per le giornate di assenza dal lavoro, purché siano esse retribuite o indennizzate. I limiti minimi sono esposti, per operai e impiegati nella tabella di seguito proposta:

Periodo di paga
Mese Quindicina Quattordicina Settimana
Operai 104 52 48 24
Impiegati 130 65 60 30

Qualora nel periodo di paga ultra settimanale non venga raggiunto il numero minimo di ore lavorate, l’assegno deve essere corrisposto avendo riguardo a ciascuna settimana, ovvero:

  • se è stato raggiunto il requisito minimo spettano 6 assegni, anche in caso di prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì (cosiddetta settimana corta);
  • se non è stato raggiunto il requisito minimo spettano tanti assegni quante sono le giornate lavorate.

Per i lavoratori part-time l’assegno spetta per l’intera misura settimanale (6 assegni) in presenza di una prestazione lavorativa non inferiore a 24 ore. Tale verifica va effettuata per ogni settimana anche se il periodo di paga è mensile. Se il lavoratore presta la propria attività presso più datori di lavoro, ai fini del raggiungimento del limite minimo delle 24 ore settimanali, si contano le ore lavorate complessivamente nei diversi rapporti di lavoro. In questo caso l’assegno deve essere corrisposto dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore svolge l’attività principale, ovvero quella che è fonte del maggior guadagno.

In ogni caso la somma corrisposta mensilmente non potrà eccedere quella mensile massima fornita dall’Istituto che rappresenta la quota giornaliera moltiplicata per 26.

UniEMens

I conguagli delle somme Anf anticipate ai lavoratori da effettuarsi nella dichiarazione UniEMens, dal luglio 2019, devono effettuarsi nella sezione <DenunciaIndivisuale> di <PosContributiva> nel nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> che contiene i seguenti campi:

  • <CodiceCausale> che potrà contenere i valori:
    • 0035 – Anf assegni correnti
    • L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati
    • H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc
  • <IdentiMotivoUtilizzoCausale> che deve contenere il codice fiscale del soggetto richiedente l’assegno, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore (titolare);
  • <AnnoMeseRif> che deve contenere il periodo a cui si riferisce il conguaglio Anf;
  • <ImportoAnnoMeseRif> che contiene il valore dell’assegno del periodo di riferimento di cui sopra.

Come si può intuire l’elemento <InfoAggCausaliContrib> è un elemento ricorrente che va compilato per ogni mese di recupero dell’Anf. Quindi, a titolo esemplificativo, il recupero di un arretrato di 6 mesi presuppone la compilazione di 7 diversi elementi, di cui uno relativo al mese corrente e sei per il recupero arretrati. Contestualmente gli elementi di <TabAnf>, <NumAnf> e <ClasseAnf>, con i quali fino ad oggi veniva identificato il valore dell’assegno, da luglio 2019 non sono obbligatori e non dovranno più essere valorizzati dal settembre 2019.

Altra novità è costituita dal venir meno dell’obbligo di trasmettere flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a maggiore a 3.000 euro.

Sanzioni

Nessuna novità per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie per i datori di lavoro che, pur essendovi tenuti non provvedano alla corresponsione degli assegni, che prevedono dei limiti edittali da € 500 a € 5.0000 (salvo l’applicazione delle sanzioni ridotte in caso di pagamento entro 60 giorni dalla contestazione di € 1.000)

Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 6 mesi la sanzione va da € 1.500 a € 9.000 (sanzione ridotta a € 3.000)

Se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori ovvero ad un periodo superiore a 12 mesi la sanzione va da € 3.000 a € 15.000 (sanzione ridotta a € 5.000)

Le nuove modalità di consultazione e di conguaglio delle somme da corrispondere ai lavoratori a titolo di Assegno per il Nucleo Familiare sono state implementate in Uno nella nuova versione 30.10.

Per gestire automaticamente, nel cedolino, il conguaglio degli Anf importati dal file estratto dalla ricerca massiva effettuata sul portale INPS, è necessario inserire le voci di calcolo utilizzate per Assegno Nucleo Familiare Corrente (ASS.01) Assegno Nucleo Familiare Arretrato (ANF.AR) e Restituzione Assegno Nucleo Familiare (ASS.02) nella Pagina INPS dei Parametri aziendali (ultima selezione in Menù Anagrafiche – Tabelle). Le voci di calcolo da impostare sono già presenti nell’archivio Voci di calcolo e non subiscono modifiche rispetto alle precedenti versioni di UNO. 

Dalla pagina Cedolino / ANF delle Anagrafiche dei dipendenti ai quali spettava l’ANF, e’ opportuno cancellare la Voce di calcolo ASS.01 Assegno Nucleo Familiare con l’indicazione del numero giorni pari a 26.

Sempre nella stessa Pagina le informazioni relative alla Tabella ANF, reddito nucleo, numero componenti e importo assegno, dal luglio 2019 non hanno più alcun rilievo ai fini della determinazione dell’importo ANF. Tuttavia tali informazioni sono ancora visibili anche se non più rilevanti.

Per importare le informazioni Anf dal file .xml estratto dal portale INPS, a seguito della positiva Ricerca massiva effettuata, è stato creato un modulo dedicato denominato Import Assegni Nucleo Familiare in Menù Libro Unico.

L’operazione di Import Assegni può essere effettuata anche per tutti i mesi successivi, a fronte di una nuova domanda di consultazione ANF effettuata sul portale INPS.

L’import deve essere effettuato in anticipo rispetto alla fase di elaborazione dei cedolini.

Il file .xml estratto dal sito INPS deve essere selezionato, validato e infine importato.

In particolare, l’operazione di validazione consente alla procedura di verificare che la matricola INPS contenuta nel file sia coincidente con una delle matricole INPS presenti in Pagina INPS dell’Anagrafica azienda, ovvero, che il periodo ‘Anno/mese’ selezionato in fase di import coincida con il periodo di consultazione del file estratto dall’INPS, altrimenti la validazione non andrà a buon fine.

L’operazione di importazione file, attiva solo se la validazione va a buon fine, riepiloga attraverso uno specifico report di stampa gli esiti di importazione dei vari ANF contenuti nel file.

In particolare, vengono elencati tutti i codici fiscali dei lavoratori titolari di ANF presenti nel file. Per ciascun soggetto viene riportato il codice dipendente corrispondente presente nell’anagrafica Personale (in presenza di rapporti plurimi viene presa l’ultima matricola in essere), l’eventuale data di cessazione, il Nr. di protocollo della domanda ANF presentata dal lavoratore e una descrizione dell’Esito di importazione che può assumere i seguenti valori:

  • Nuova domanda: nessun protocollo presente nella gestione ANF (in questo caso i valori importati verranno inseriti in Gestione ANF);
  • Variazione domanda: diverso protocollo già presente nella gestione ANF (in questo caso i nuovi valori importati saranno sostituiti a quelli già presenti in Gestione ANF);
  • F. dipendente non presente: codice fiscale dipendente non presente nell’Anagrafica personale (nessun import);
  • Nessuna variazione: protocollo domanda ANF già presente nella gestione ANF (in questo caso verrà aggiornata solo della richiesta in sede di ricerca massiva.

Qualora il rapporto di lavoro del dipendente risulta cessato, viene anteposta la dicitura ‘Dip. cessato’ alle segnalazioni di cui sopra.

Dal file vengono estratti i valori giornalieri e mensili correnti degli Anf, quelli eventualmente arretrati o da restituire. Possono essere estratti anche solo valori di Anf arretrati (per esempio quando il dipendente non è più in forza all’azienda). In questo caso il datore di lavoro è comunque tenuto alla corresponsione degli Anf arretrati mediante l’inserimento di un cedolino ad hoc.

L’importazione va a popolare/integrare le informazioni presenti nella nuova Gestione Assegni Nucleo Familiare del Menù Personale.

In questo esempio si propongono i valori 2019 e 2020 arretrati, correnti e futuri derivanti dall’import del file xml per un lavoratore.

Nel dettaglio spettante mese viene evidenziato il codice fiscale del soggetto richiedente, solitamente coincidente col C.F. del lavoratore.

Nel dettaglio di cui sotto, a titolo esemplificativo, il codice fiscale del richiedente risulta essere diverso.

In questa gestione vengono importati, suddivisi per anno e mese, i dati del file xml relativi ai valori di Anf collegati al lavoratore. Altri dati di questa gestione vengono inseriti dalla procedura di Aggiornamento archivi al termine delle elaborazioni mensili. In particolare, per ciascun mese, vengono gestite le informazioni di:

  • ANF spettante: in questo campo viene ospitato il valore mensile di ANF teoricamente spettante, ovvero il valore da corrispondere in presenza delle condizioni di erogazione piena (giorni 26);
  • Spettante utilizzato: questo campo verrà aggiornato in sede di Aggiornamento Archivi e conterrà l’importo teorico utilizzato, normalmente coincidente con l’importo spettante;
  • Giorni: numero giorni coincidente con il numero giorni INPS della testata cedolino per il mese corrente. Normalmente sarà pari a 26, ma in caso di rapporto di lavoro non coincidente con il mese di competenza (assunzione o cessazione in corso del mese) ovvero in caso di assenze non tutelate, ovvero ancora in caso di part time inferiori alle 24 ore settimanali, potrebbe subire modifiche. Per il recupero arretrati, i giorni saranno assunti dal valore Giorni memorizzato in Progressivi C/S.
  • Importo corrente: se l’importo è stato utilizzato (conguagliato) nel mese di competenza corrispondente, il valore sarà indicato in questa colonna (presenza della voce di calcolo ASS.01 nel cedolino);
  • Importi arretrati (+) recuperati (-): se l’importo è stato utilizzato in un mese diverso da quello di competenza, evidentemente sarà da attribuire al conguaglio di arretrati che saranno evidenziati con segno positivo, se trattasi di arretrati da corrispondere al lavoratore, mentre saranno evidenziati con segno negativo, se trattasi di recuperi di ANF erogati nei mesi precedenti (presenza della voce di calcolo ANF.AR o ASS.02 nel cedolino);

Per ciascun mese, nella parte inferiore della gestione, sono presenti le informazioni relative a:

  • Protocollo: in sede import viene memorizzato il protocollo univoco della domanda ANF presentata dal lavoratore sul portale INPS, e presente nel file xml scaricato dal datore di lavoro. Ciò impedirà di effettuare nuovamente l’import dati per le richieste dei mesi successivi nel caso in cui questo Protocollo risulti invariato. In quest’ultimo caso il lavoratore non avrà presentato una domanda di rettifica rispetto a quella originale. Se, viceversa, il Protocollo domanda ANF dovesse risultare variato, sarà sovrascritto il valore dell’Importo ANF spettante di cui al dettaglio principale, e memorizzato nel Dettaglio spettante mese in sequenza il nuovo Protocollo;
  • Data richiesta: data richiesta ANF del dipendente come da protocollo;
  • Data import xml: data in cui è stato effettuato materialmente l’import del file xml estratto dal sito INPS;
  • Data richiesta xml: data in cui è stata effettuata la richiesta massiva per ricevere i valori Anf di tutti i dipendenti collegati all’azienda;
  • ANF spettante: valore dell’ANF spettante collegato alla singola domanda.

Un ulteriore dettaglio del mese di competenza è costituito dal Dettaglio utilizzo mese, contenente i dati relativi ai mesi di conguaglio e agli importi conguagliati:

  • Anno/mese utilizzo: corrisponde all’Anno/Mese del cedolino nel quale è stato conguagliato l’ANF;
  • ANF utilizzato: per ciascun mese viene memorizzato il valore complessivo ANF conguagliato nel cedolino.

Dopo aver effettuato l’import Anf da file esterno, ed eventualmente aver manipolato l’informazione giorni dei mesi importati relativi ai mesi arretrati, in sede di elaborazione cedolino, la voce di calcolo di Assegno Nucleo Familiare Corrente (ASS.01), ed eventualmente quella di Assegno Nucleo Familiare Arretrato (ASS.02 o ANF.AR), vengono proposti in automatico.

Nell’esempio sotto, il file xml conteneva i valori di ANF per il periodo da luglio 2019 a giugno 2020 per un importo massimo mensile di € 214. Inoltre il file conteneva i valori di recupero arretrati ANF dal mese di marzo 2019 a giugno 2019 per un importo massimo mensile di € 205. Nell’esempio il valore dei giorni del mese di maggio 2019 è stato ridotto a 13 e conseguentemente il valore spettante di tale mese deve essere riproporzionato in € 102,50 (205 / 26 x 13)

Per quanto riguarda la voce di calcolo ASS.01 viene proposto in automatico il valore giorni della testata cedolino e conseguentemente sarà proposto il valore ANF. L’utente può comunque intervenire per modificare il valore dei giorni per cui spetta l’ANF ma dovrà manualmente riproporzionare anche l’importo spettante.

La voce di calcolo arretrati sarà invece valorizzata dalla sommatoria dei valori dei singoli mesi oggetto di recupero, così come evidenziati nella nuova Pagina ANF della Gestione Cedolino.

Come si può verificare vengono ripresi i valori degli arretrati da marzo a giugno 2019 contenuti nella gestione ANF. Viene proposto il valore del mese di maggio riproporzionato in funzione dei giorni inseriti in corrispondenza del mese.

La variazione dei dati contenuti in questa tabella determina in automatico la modifica del valore associato alla voce di calcolo arretrati.

UNIEMENS

La procedura di elaborazione UniEMens provvede alla raccolta dei dati contenuti nei cedolini e a riportare i valori Anf, arretrati e correnti, nella nuova Pagina Info aggiuntive.

Vengono inseriti per ciascun mese di recupero Anf o di erogazione Anf corrente i codici causali, con l’indicazione del codice fiscale del soggetto richiedente, anche se uguale al soggetto titolare.

I valori ANF totali, fino alla modifica del tracciato del modello UniEMens che l’INPS disporrà nei prossimi mesi, vengono comunque inseriti in Gestione Eventi di UniEMens con i medesimi codici (35 e L036)

AGGIORNAMENTO ARCHIVI

La procedura di Aggiornamento archivi è stata implementata con la gestione ANF.

Con la selezione dell’archivio dipendente “Assegni Nucleo Familiare”, i dati del cedolino riferibili all’ANF Corrente e arretrato vengono memorizzati in Gestione Assegni Nucleo Familiare del Menù Personale.

Con riferimento all’esempio riportato, l’aggiornamento archivi di luglio 2019, determinerà la storicizzazione dei valori di Importo Corrente di € 214,00 e di Importo Arretrati di € 717,50.

Contestualmente, nel Dettaglio utilizzo mese, dei singoli mesi oggetto di recupero arretrati è memorizzato il mese in cui tale recupero è avvenuto, ovvero, luglio 2019 con il relativo importo. Nell’esempio viene mostrato il dettaglio del mese di giugno 2019.

Assistenza fiscale 2019

L’assistenza fiscale 2019 relativa ai redditi 2018 non presenta particolari novità.

Il sostituto d’imposta, come di consueto, riceve i risultati contabili (703-4) per le dichiarazioni presentate a Caf e Professionisti, ovvero per le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, presso la sede telematica propria o di quella dell’intermediario prescelto.

La comunicazione della sede telematica può avvenire con due modalità diverse:

  • con il Quadro CT presente nella Certificazione Unica per i sostituti d’imposta che non hanno presentato negli anni precedenti il modello CSO e che trasmettono almeno una certificazione di lavoro dipendente;
  • con il modello CSO per i sostituti d’imposta che hanno già presentato negli anni precedenti il modello CSO o che intendono cambiare la scelta operata cambiando l’intermediario a cui indirizzare le risultanze 730-4.

Le operazioni di conguaglio

Il conguaglio deve necessariamente essere effettuato sulle retribuzioni di competenza del mese di luglio, indipendentemente dal mese in cui le medesime sono corrisposte. La scadenza impatta sicuramente sulle operazioni poste in essere dai sostituti che erogano le retribuzioni nei primi giorni del mese successivo (principio di cassa), per i quali il differimento delle operazioni si sposta ai primi giorni del mese di agosto. Non cambia nulla per quanto riguarda invece la tempistica dei sostituti che corrispondono le retribuzioni al termine del mese di luglio (principio di competenza).

Il criterio non si applica però alla seconda rata di acconto per cui la trattenuta deve essere operata sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2019. Nell’ipotesi in cui tale retribuzione fosse insufficiente l’importo residuo deve essere trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40%.

Le informazioni relative alla modalità di retribuzione (nel mese o mese successivo) e ai mesi di inizio assistenza fiscale e secondo acconto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, sono contenute nell’Anagrafica Azienda, pagina Altre Info. Il mese inizio assistenza fiscale deve essere impostato obbligatoriamente a luglio “07”, indipendentemente dalla applicazione del principio di cassa o di competenza adottato dalle aziende. Deve invece essere differenziato il mese inizio conguaglio 2° acconto: per le aziende che non retribuiscono nel mese deve essere impostato a ottobre “10”.

Mentre per le aziende che retribuiscono nel mese deve essere impostato a novembre “11”.

Nell’ipotesi in cui la comunicazione del risultato contabile non pervenga al sostituto d’imposta in tempo utile perché lo stesso possa procedere alle operazioni di conguaglio sulle retribuzioni e sui compensi di competenza del mese di luglio, il conguaglio effettuato sarà tardivo e l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione del 30% delle somme tardivamente versate nei confronti del responsabile (il CAF o professionista). Se il sostituto riceve un risultato 730-4 di un soggetto non suo dipendente o se il dipendente è cessato prima dell’avvio delle operazioni di assistenza fiscale, deve dare comunicazione di diniego, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione, tramite i servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, affinché questa possa inoltrarla al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale. Allo scopo, nella sezione Comunicazioni – Mod. 730-4, è presente l’applicazione “Comunicazioni diniego”. Non è quindi più possibile restituire direttamente al Caf o al professionista abilitato i 730-4 contenenti i risultati contabili di conguagli che non possono essere effettuati. L’invio telematico del diniego non può essere annullato ne rettificato.

Quando pervengono al sostituto le dichiarazioni mod. 730/4, i contenuti delle stesse in termini di importi, codici regione e comune per il coniuge, nonché codice CAF (se presente) devono essere inseriti nella gestione Assistenza Fiscale del dipendente manualmente o avvalendosi della nuova procedura di Import 730-4 Ordinario. Se la codifica del CAF non è già presente in Anagrafica Caf, deve essere inserita manualmente con tutte le informazioni correlate (Anagrafiche – Tabelle – Fiscali). Importanti sono soprattutto il codice fiscale e il numero iscrizione albo.

In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente (senza sostituto), l’informazione inerente il Centro di assistenza fiscale potrebbe anche mancare del tutto e, in questo caso, nulla va indicato nel codice Caf dei progressivi Assistenza fiscale dipendente.

Nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza fiscale è stata inserita la funzione di Import 730-4 ordinario in formato XML, che permette di estrapolare dai files preparati dall’Amministrazione Finanziaria, i modelli di liquidazione delle imposte. L’operazione di Import, in presenza di più files, dovrà essere ripetuta per ciascuno di essi.

Dopo aver richiamato il file ‘M7304_XXXX.rel’, contenente i risultati contabili dei dipendenti che hanno fatto richiesta d’assistenza fiscale, si deve procedere come segue:

  1. Validazione file: in questa fase vengono letti dal file XML i risultati 730-4 ordinario identificati da partita IVA del sostituto, CF dipendente e CF Caf/Professionista. Se in UNO risulta assente o errato almeno uno dei tre dati identificativi, il file viene scartato.

Al termine della validazione viene elaborato un report contenente le segnalazioni di blocco dell’importazione (es. C.F. dipendente non corretto o non presente, codice fiscale CAF assente nell’archivio, P.I. azienda non corretta).

Nell’esempio la procedura segnala l’assenza in archivio del CAF ‘CGIL LOMBARDIA’: per poter procedere con l’importazione del file è opportuno, prima, inserire la codifica del Caf e poi effettuare nuovamente la validazione del file;

  1. Importazione file: solo se la validazione file è andata a buon fine l’utente può precedere, utilizzando allo scopo lo specifico Bottone, con l’importazione dei risultati contabili nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti; viceversa il Bottone di import rimane disattivo.

I risultati 730-4 relativi a dipendenti cessati in data antecedente al 01/07/2019 non vengono importati nella gestione Assistenza Fiscale, ma vengono segnalati, al termine dell’importazione, nel report di stampa dettagliato, così da poter procedere con la comunicazione di diniego da effettuare sul portale dell’Agenzia delle Entrate.

La gestione Assistenza Fiscale è ripartita su due pagine: Generale e Cedolare secca/Solidarietà. Il mese inizio conguaglio va indicato solo se diverso dal mese inserito nell’anagrafica Azienda, pagina Altre Info, sezione Sostituto d’Imposta.

Conguaglio a debito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione debitoria Irpef, il sostituto dovrà trattenere dai compensi corrisposti a partire dal mese di luglio il debito risultante dal prospetto di liquidazione e riversare all’erario tale importo nel mod. F24 del mese di agosto/settembre (in funzione dell’applicazione del principio di competenza o di cassa).

Il sostituto dovrà inoltre tenere conto dell’eventuale importo di addizionale regionale e comunale da versare a seguito di eventuali altri redditi posseduti dal contribuente in aggiunta a quelli erogati dal sostituto che ha effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno. Naturalmente anche il debito aggiuntivo per addizionali sarà versato nel modello F24 dello stesso mese.

Inoltre dovrà essere trattenuto, qualora dovuto, anche l’importo relativo all’acconto dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata nella misura del 20% del relativo imponibile.

Altre partite a debito che potrebbero essere trattenute riguardano l’imposta sostitutiva sulle somme corrisposte per l’incremento della produttività e la cedolare secca sui canoni di locazione.

Nell’ipotesi in cui l’importo complessivo Irpef, aumentato dell’importo da trattenere a titolo di addizionale regionale e comunale, nonché dell’acconto del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sulle somme di incremento della produttività ovvero della cedolare secca sui canoni di locazione, risultante dal prospetto di liquidazione, sia superiore all’importo dei compensi netti di competenza del mese di luglio, il sostituto d’imposta dovrà:

  • trattenere la parte residua dalla retribuzione erogata nel mese successivo, e così via fino ad esaurimento; gli importi dell’unica o seconda rata relativi all’acconto Irpef e all’unica o seconda rata di cedolare secca saranno invece trattenuti dalla retribuzione del mese di ottobre/novembre 2019 (anche in questo caso conta il sistema di retribuzione nel mese o mese successivo);
  • applicare, a carico dei contribuenti assistiti, sugli importi differiti per incapienza, l’interesse dello 0,40% mensile, trattenendolo e versandolo nei modi e nei tempi previsti per le somme cui si riferisce. Tale interesse non deve essere oggetto di autonoma indicazione nei modelli di versamento, in quanto deve essere versato in aggiunta (cioè con lo stesso codice tributo) alle somme cui si riferisce;
  • se, entro la fine dell’anno, il sostituto d’imposta non ha potuto trattenere l’intero importo dovuto per insufficienza delle retribuzioni erogate, la parte residua e il relativo interesse dello 0,40% mensile dovranno essere versati dal lavoratore dipendente nel mese di gennaio 2020 con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche (mod. F24). In questo caso il sostituto d’imposta deve comunicare al contribuente assistito, entro il mese di dicembre 2019, gli importi che devono ancora essere versati utilizzando le stesse voci del modello 730/3.

A questo scopo nel menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale è presente la stampa delle risultanze residue.

Conguaglio a credito

Nell’ipotesi in cui il modello 730/4 evidenzi una posizione creditoria Irpef, il sostituto dovrà esporre i crediti restituiti ai dipendenti nella colonna “Importi a credito compensati” del modello F24, utilizzando i codici tributi in compensazione “esterna”.

L’ammontare dei crediti restituiti ai dipendenti non deve comunque eccedere l’ammontare complessivo delle ritenute relative alla totalità dei compensi dello stesso mese di luglio e la riduzione delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.

Qualora l’ammontare delle ritenute non fosse sufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui dovranno essere rimborsati mediante un ulteriore inserimento di codici a credito nel modello F24 dei mesi successivi dell’anno 2019.

In presenza di una pluralità di aventi diritto e di incapienza del monte ritenute e debito di assistenza fiscale, per effettuare la totalità dei rimborsi, il sostituto d’imposta dovrà concedere i rimborsi mensilmente, sulla base di una percentuale (uguale per tutti gli assistiti), data dal rapporto fra l’importo globale delle ritenute del singolo mese, comprensivo del debito per assistenza fiscale, nei confronti di tutti i percipienti (compresi quindi quelli non aventi diritto al rimborso in sede di conguaglio) e l’ammontare complessivo del credito Irpef da rimborsare.

Nell’ipotesi in cui, entro il mese di dicembre 2019, il sostituto d’imposta non sia riuscito a rimborsare l’intero credito di imposta per insufficienza delle ritenute, lo stesso si asterrà dall’effettuare detti rimborsi e comunicherà all’assistito gli importi residui di credito, utilizzando le stesse voci contenute nel mod. 730/3, indicandoli anche nella certificazione CU di competenza. Detti importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella dichiarazione dei redditi successiva.

E’ importante evidenziare che il sostituto non può rimborsare crediti risultanti dalle operazioni di conguaglio di assistenza fiscale utilizzando importi da lui anticipati, e che quindi, successivamente, non potrà utilizzare nel mod. 770/Semplificato tali importi a scomputo di ritenute operate al fine di recuperare le somme anticipate effettuando versamenti inferiori rispetto al dovuto.

Con riferimento all’obbligo, inserito dall’articolo 3 del DL 50/2017 nell’articolo 37, comma 49 bis, del DL 223/2006, per i soggetti titolari di partita IVA di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in luogo dell’home banking qualora intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, ricordo il contenuto della Risoluzione n. 68/E/2017 che ha individuato i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita della trasmissione della delega esclusivamente tramite i canali telematici delle Entratel (ved. Circolare Lavoro 06/2017). Con la predetta Risoluzione viene chiarito che i vincoli di utilizzo del sistema telematico Entratel o Fisconline riguardano solo la compensazione orizzontale sul modello F24 con imposte diverse, mentre nulla cambia per le compensazioni “ritenuta da ritenuta” effettuate con il codice 1627, 1669 o 1671. Inoltre, per quanto qui di interesse, le somme rimborsate ai percipienti a seguito dei crediti per assistenza fiscale scaturenti dai modelli 730/4, la Risoluzione precisa che la compensazione può essere effettuata anche in home banking.

La procedura che effettua le Operazioni di Conguaglio è contenuta nel Menù Libro Unico del Lavoro – Assistenza Fiscale. E’ importante eseguire tale operazione solo dopo aver elaborato tutti i cedolini e, naturalmente aver inserito o importato i mod. 730/4. Infatti, solo in questo modo è possibile determinare il valore delle ritenute operate sui dipendenti ovvero delle somme a debito per assistenza fiscale e, quindi, procedere alle operazioni di conguaglio del credito con la verifica della capienza dello stesso. I calcoli relativi all’interesse per rateazione e a quello di differimento per incapienza della retribuzione sono effettuati in automatico.

La modalità di Conguaglio prevede la compensazione dei crediti con il monte ritenute e le somme a debito da assistenza fiscale. Si ricorda che la procedura effettua compensazioni solo all’interno delle singole sezioni (Erario, Regioni e Comuni) e non è prevista la possibilità di compensazioni trasversali. Per verificare la capienza del monte ritenute e del debito di assistenza al soddisfacimento dei crediti di assistenza fiscale, al termine dell’elaborazione dei cedolini, si deve effettuare l’operazione di Conguaglio assistenza fiscale.

Si ricorda che i debiti da assistenza fiscale vengono automaticamente considerati per la compensazione dei crediti da assistenza fiscale. Pertanto, è opportuno verificare nei codici tributo interessati ai conguagli per assistenza fiscale a debito 4730, 4731, 4201, 1057, 1846, 1845, 1619, 3803, 3846 e 3845 di avere attivato il flag ‘Debito compensabile’ e disattivato il flag ‘Credito compensabile’.

Nel Menù Anagrafiche – Voci Conguaglio Assistenza Fiscale si trovano le voci di calcolo che vengono utilizzate all’interno dei cedolini per i conguagli di assistenza fiscale a credito e/o a debito.

La procedura di Conguaglio assistenza fiscale va ripetuta, in presenza di versamenti rateali dei debiti o di incapienza del monte tributi per restituire il credito per ogni mese successivo, fino ad esaurimento dei valori.

Per verificare lo stato delle operazioni di assistenza fiscale è utile la stampa Riepilogo Situazione che legge i valori inseriti nei progressivi Assistenza Fiscale dei dipendenti.

Pagamenti rateali

Anche i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale possono effettuare il versamento di quanto dovuto a titolo di saldo e primo acconto Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, dell’acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata, dell’imposta sostitutiva sugli emolumenti legati alla produttività e della cedolare secca in rate mensili di uguale importo. Il numero delle rate può essere compreso da un minimo di due a un massimo di cinque, in quanto il versamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro il mese di novembre. A seguito della novità introdotta negli anni passati inerente il mese di inizio delle operazioni (retribuzioni di competenza del mese di luglio), per quelle aziende che operano utilizzando il principio di cassa e quindi effettuano i pagamenti di dette retribuzioni nei primi giorni del mese di agosto, l’inizio del conguaglio in F24 parte con il mese di settembre e quindi non pare ci sia la possibilità di utilizzare per i debiti le 5 rate previste, ma solo 4.

Non è possibile chiedere il pagamento rateale della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca.

L’importo delle singole rate è calcolato dal sostituto che deve inoltre calcolare l’interesse dovuto per la rateazione fissato in ragione dello 0,33% mensile. Si ricorda che tale interesse deve essere versato separatamente.

Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio, il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate che si avvicini il più possibile alla scelta effettuata dal contribuente nel rispetto del termine entro il quale deve essere ultimata la rateazione (compensi corrisposti nel mese di novembre). Ove la retribuzione mensile risulti insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta che effettua il conguaglio applicherà oltre all’interesse dello 0,40% mensile riferito al differimento del pagamento, anche l’interesse nella misura dello 0,33% mensile.

Gli interessi dovuti per la rateazione delle somme devono essere applicati a partire dal versamento relativo alla seconda rata.

Dichiarazione Integrativa / Rettificativa

Per correggere eventuali errori ed omissioni riscontrati dal contribuente in sede di compilazione del modello 730 che danno origine ad un minor debito d’imposta, ad un rimborso non precedentemente richiesto ovvero ad un rimborso di imposta superiore a quello originariamente preteso il dipendente può far ricorso al modello 730 integrativo. Sulla base del modello presentato, il CAF elabora un nuovo 730/4, che farà pervenire al datore di lavoro che effettuerà il conguaglio.

Nei casi in cui vengano riscontrati errori nel prospetto di liquidazione del modello 730 commessi dal CAF, viene rielaborato un nuovo modello 730 detto rettificativo.

Si ritiene utile sottolineare che, mentre con il modello 730/4 integrativo il CAF comunica al sostituto d’imposta unicamente gli importi per differenza rispetto ai dati originariamente elaborati, con il modello 730/4 rettificativo il CAF ridetermina e comunica al sostituto tutti gli importi derivanti dalla riliquidazione del modello 730, nella loro misura integrale, non solo gli incrementi o decrementi. Spetterà quindi al sostituto effettuare i necessari conguagli, operando per differenza rispetto a quanto già trattenuto e/o rimborsato nei mesi precedenti.

Interruzione del rapporto di lavoro

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a debito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta non deve effettuare le operazioni, ma deve comunicare al dichiarante gli importi dovuti (a saldo e in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione della dichiarazione presentata, che dovranno essere direttamente versati dall’interessato secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti per i versamenti relativi alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Nell’ipotesi in cui, prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio a credito intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti mediante una corrispondente e prioritaria riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e i tempi ordinariamente previsti.

Passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro

In questo caso, qualora il dipendente si avvalga della possibilità di cui all’art. 23, comma 4, del Dpr 600/1973 di chiedere al nuovo datore di lavoro il cosiddetto conguaglio riassuntivo, e cioè di tener conto, ai fini del calcolo delle ritenute fiscali, dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate dal precedente datore di lavoro, il nuovo datore di lavoro considererà l’operato del precedente ai soli fini della effettuazione delle ritenute Irpef, del relativo conguaglio di fine anno e della conseguente certificazione, mentre non assume alcun obbligo di prosecuzione dell’assistenza fiscale iniziata dal precedente datore di lavoro.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli. Quindi, in tutte le ipotesi di operazioni straordinarie che determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. fusione) o che non determinino una scomparsa del precedente datore di lavoro (es. cessione di ramo d’azienda o cessione di contratto) il nuovo datore di lavoro è tenuto a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale. In questo caso, nel modello ST del modello 770/2020 semplificato dovranno essere indicati sia per la società cedente che per quella che prende in carico i dipendenti i dati dei versamenti rispettivamente operati, con codici particolari. Il sostituto d’imposta presso cui sono passati i dipendenti deve effettuare il versamento delle imposte a seguito di assistenza fiscale separatamente rispetto al versamento delle stesse imposte dovute per i dipendenti già in forza presso di lui.

Versamento Irpef – Cedolare secca – Contributo solidarietà

In merito al versamento dell’Irpef, della cedolare secca e del contributo di solidarietà risultante dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:

Codice Denominazione
4731 Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
4730 Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1057 Imposta sostitutiva all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
4201 Acconto 20% tassazione separata trattenuto dal sostituto d’imposta
1846 Cedolare secca a saldo trattenuta dal sostituto d’imposta
1845 Cedolare secca in acconto trattenuta dal sostituto d’imposta
1619 Contributo di solidarietà trattenuto dal sostituto d’imposta
1630 Interessi pagamento dilazionato all’Irpef (saldo, prima rata d’acconto, acconto tassazione separata, imposta sostitutiva produttività, cedolare secca)

Versamento addizionali regionale e comunale

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

Codice Denominazione
3803 Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta
3790 Interessi da rateazione addizionale Irpef Regionale
3846 Addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto d’imposta
3845 Acconto addizionale Irpef Enti Locali trattenuta dal sostituto
3795 Interessi da rateazione addizionale Irpef Enti Locali

I codici 3803 e 3790 vanno utilizzati nella sezione regioni. I codici 3846, 3845 e 3795 vanno utilizzati nella sezione Ici e altri tributi locali. Il periodo di riferimento per i codici 3803 e 3846 è l’anno d’imposta per il quale si effettua il versamento. Per il codice 3845 il periodo di riferimento è sempre l’anno in corso.

In merito al numero delle rate da indicare nel modello F24 nell’ipotesi in cui i pagamenti vengano o meno dilazionati, la circolare n. 83/E del 27 aprile 2000 ha precisato che i dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio rateazione/regione/prov. Nell’ipotesi in cui alcuni dipendenti scelgano di rateizzare i loro debiti d’imposta ed altri scelgano di non esercitare tale opzione, il sostituto d’imposta può indifferentemente ad ogni scadenza:

  • compilare un rigo del modello F24 per ciascun gruppo di sostituiti che abbiano scelto di pagare in uno stesso numero di rate;
  • effettuare un versamento cumulativo per tutti i sostituiti indicando sempre nel campo rateazione/regione/prov

Rimborso imposte erariali, addizionali regionale e comunale

Per compensare, mediante F24, le somme rimborsate risultanti dalle operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo istituiti con Risoluzione AE n. 13/E:

Codice Denominazione
1631 Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta
3796 Somme a titolo di addizionale regionale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta
3797 Somme a titolo di addizionale comunale Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta

CCNL Edilizia Industria: aumento retributivo

A seguito dell’accordo nazionale del 18 luglio 2018 tra ANCE e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Fenel – Uil, Filca – Cisl, Fillea – CGIL), dal 1 luglio 2019 aumenta la retribuzione base nel CCNL Edilizia Industria.

Come si ricorderà (ved. Circolare lavoro 7/2018), l’accordo prevede un aumento contrattuale da riconoscersi in tre tranches, la prima dal 1 luglio 2018, la seconda dal 1 luglio 2019 e la terza dal 1 settembre 2020. Di seguito i valori minimi di Paga Base valevoli dal 1/7/2019 al 31/8/2020

Livello Dal 01/07/2019
C4 – Caposquadra IV livello 7,74
O4 – IV livello 7,04
C3 – Caposquadra specializzato 7,19
O3 – Operaio specializzato 6,54
C2 – Caposquadra qualificato 6,48
O2 – Operaio qualificato 5,89
O1 – Operaio comune 5,03
Impiegati 7° livello (1° super) 1.740,71
Impiegati 6° livello (1° cat) 1.566,63
Impiegati 5° livello (2° cat) 1.305,52
Impiegati 4° livello (3° cat ass/tec) 1.218,51
Impiegati 3° livello (3° cat) 1.131,46
Impiegati 2° livello (4° cat) 1.018,32
Impiegati 1° livello (4° cat 1 impiego) 870,36

Per il CCNL Edilizia Industria è quindi necessario procedere all’aggiornamento dei valori di Paga Base nella gestione Livelli Contrattuali. Nell’esempio proposto il Contratto Collettivo Provinciale di riferimento è quello di Bergamo. L’operazione va replicata per ogni contratto collettivo provinciale applicato.

Addizionale Irpef regione Molise

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto il mancato raggiungimento, nell’esercizio 2018, degli obiettivi di rientro dal disavanzo sanitario da parte della Regione Molise.

Pertanto, per l’anno d’imposta 2019, le relative aliquote di addizionale regionale sono state aumentate di 0,30 punti percentuali, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2, co. 86, della L. 191/2009.

Da menù Anagrafiche – Tabelle – Fiscali variare la tabella Addizionali regionali 2019 per la regione Molise.

Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2019

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2019 e il 14 luglio 2019 è pari a 102,7.