Credito d’imposta nuovi assunti: nuove regole

Il credito d’imposta per nuove assunzioni di cui all’art.7 della Legge 388/2000 (cosiddetto bonus assunzioni) è ancora oggetto  di interventi normativi. L’art.2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209 ripristina il Bonus Assunzioni stabilendo che i crediti, maturati tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2002 secondo i nuovi limiti previsti, possono essere utilizzati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Per poter meglio comprendere le novità che intervengono in un quadro normativo già piuttosto elaborato, prima di passare all’analisi del Decreto Legge, viene proposto uno schema grafico di funzionamento del Credito in oggetto.

 

Finalità della nuova norma è quella di garantire i diritti dei datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni fino alla data del 7 luglio 2002, riconoscendo, quindi, il credito d’imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002.

E’ previsto che i crediti d’imposta maturati sulla base dell’incremento della base occupazionale rilevato alla fine di ciascuno dei mesi da luglio a dicembre 2002, competano solo nei limiti dell’incremento rilevato al 7 luglio 2002 e possano essere utilizzati, a decorrere dal 2003, in quote mensili non superiori a un terzo del totale.

L’art. 2 del nuovo D.L. prevede infatti che “l’incremento del numero dei lavoratori  dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002, costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d’imposta per il periodo dal 1/7 al 31/12/2002”. Tale disposizione comporta, pertanto, una limitazione in valore assoluto alla crescita del bonus occupazionale cristallizzato alla data del 7 luglio 2002. Deve quindi essere effettuata una nuova rilevazione dell’incremento occupazionale calcolata facendo concorrere anche le assunzioni e dimissioni effettuate nella prima settimana di luglio 2002. Tale valore costituirà l’importo massimo del beneficio. Ai fini del calcolo del bonus spettante devono considerarsi non solo lavoratori assunti entro la predetta data del 7 luglio 2002 ma, entro i richiamati limiti in valore assoluto, anche quelli assunti successivamente fino al 31/12/2002. Questi ultimi, tuttavia, devono essere considerati ai soli fini della eventuale reintegrazione dell’incremento occupazionale rilevato alla predetta data del 7 luglio 2002.

Viene precisato che il credito d’imposta previsto dalla norma può essere fruito automaticamente, senza i limiti e le formalità previsti dal DM 1/8/2002 (inoltro telematico della domanda la Centro di Servizio di Pescara). Inoltre sono stati istituiti due nuovi codici tributo di utilizzo, 6744 e 6745 invece dei vecchi codici 6732 e 6733 che non si possono più utilizzare a partire dal 30 giugno 2002.

In merito alla tempistica di fruizione del credito, l’ultimo periodo dell’art.2 del provvedimento in commento dispone infine che lo stesso può essere utilizzato a decorrere dal 1/1/2003 in quote costanti non superiori a un terzo del totale. Pertanto il credito complessivamente maturato dal 1/7/2002 al 31/12/2002 non potrà essere fruito in unica soluzione, ma in un minimo di tre rate.

 

Sconto contributivo edilizia

             Le imprese edili potranno di nuovo godere, fino al 2006, previa emanazione del prescritto decreto ministeriale, della speciale riduzione contributiva da applicarsi sui contributi diversi dal Fpld (F.do Previdenza Lavoratori Dipendenti) dovuti per gli operai occupati a tempo pieno.

 

Il comma 3 dell’art.2 del DL 210/2002 in oggetto (recante proroga dei termini indicati nell’art.45, comma 18, della legge n.144 del 1999) stabilisce che il Ministero del Lavoro, con proprio decreto può riconfermare o rideterminare (in funzione delle disponibilità finanziarie), anche per gli anni dal 2002 al 2006, la speciale riduzione contributiva (fino al 31/12/2001 fissata nella misura dell’11,5%) introdotta dall’art.29 del DL 244/1995 in favore delle imprese edili (Indici ISTAT dal 45.01 al 45.45.2).

Si ricorda che lo sconto contributivo in argomento è da calcolarsi sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro dovute all’INPS e all’INAIL per gli operai occupati a tempo pieno.

L’applicazione dell’agevolazione è peraltro subordinata all’iscrizione alla Cassa Edile. Le aziende interessate sono tenute ad inoltrare alle sedi INPS competenti le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dalle Casse Edili stesse entro il 31 dicembre 2002. Dette dichiarazioni dovranno attestare che nell’anno precedente i contributi sono stati regolarmente versati. Il termine ultimo per la presentazione delle predette dichiarazioni è il 31 dicembre di ciascun anno. Le regolarità contributive relative al 2001 dovranno quindi essere trasmesse entro il prossimo 31/12/2002.

Il beneficio non è ancora operativo per la mancanza del Decreto Ministeriale di cui sopra, di cui si attende con impazienza l’emanazione.

Sull’argomento è intervenuto anche l’Istituto di Previdenza che con Messaggio del 9 ottobre 2002 n.347 ha ribadito che la speciale riduzione contributiva prevista per il settore edile per l’anno 2002, potrà essere effettivamente applicata solo dopo l’emanazione del predetto decreto interministeriale  che rideterminerà la misura del beneficio.

 

Lavoro supplementare nel part time: proroga della disciplina contrattuale

             Il lavoro supplementare consiste nell’effettuazione di ore di prestazione lavorativa che eccedono quelle pattuite fino all’orario a tempo pieno e può essere effettuato dal lavoratore che ha stipulato un contratto part-time di tipo orizzontale nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Il DL 25/9/2002 n.210 proroga al 30 settembre 2003 il termine, previsto in un primo tempo al 30 settembre 2001, successivamente spostato al 30 settembre 2002, dal quale dovrebbero perdere di efficacia le clausole dei contratti collettivi relative al lavoro supplementare nel part time.

Il ricorso al lavoro supplementare nel part time, prima delle riforma introdotta dal decreto legislativo 61 del 2000, era escluso, con la sola eccezione affidata ai contratti collettivi di rimuovere tale divieto per specifiche esigenze organizzative.

L’art. 3 del D.Lgs. 61/2000 detta una disciplina che affida la regolamentazione del lavoro supplementare alla contrattazione collettiva, ponendo solo il limite imperativo del necessario consenso del lavoratore.

 

Previsioni contrattuali

I CCNL nell’ambito della nuova disciplina sul lavoro part-time, devono prevedere:

  • il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabile nell’anno;
  • il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili nella singola giornata lavorativa;
  • le cause che permettono di richiedere lo svolgimento di lavoro supplementare;
  • una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto relativamente al lavoro supplementare;
  • che l’incidenza di detta maggiorazione si istituti retributivi indiretti (mensilità supplementare, compensi per festività, ferie, etc.) e differiti (TFR) sia determinata convenzionalmente mediante l’applicazione di una maggiorazione a forfait sulla retribuzione dovuta per il lavoro supplementare.

 

Disciplina transitoria

In attesa che i contratti collettivi definiscano tutti gli aspetti di cui sopra l’art.3 comma 2 dello stesso D.Lgs.61/2000 prevede la possibilità di far svolgere lavoro supplementare nel rispetto dei seguenti limiti:

  • entro il 10% dell’orario part-time concordato, in riferimento a periodi non superiori al mese e da utilizzare nell’arco di più di una settimana;
  • l’importo delle ore di lavoro supplementare deve essere pari alla retribuzione ordinaria;
  • le ore di lavoro che eccedono il tetto massimo consentito devono essere retribuite con una maggiorazione del 50%.

 

N.B: il contratto collettivo Edilizia Industria, con accordo del 29/1/2000 ha ridisciplinato il part time in base al D.Lgs.61/2000, e quindi a questo settore si applicano le norme contrattuali.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di settembre 2002

 

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 14 ottobre 2002 è pari a 118,4.

 

I contenuti per ciascuno degli argomenti trattati non vogliono in alcun caso essere esaustivi della materia, ma segnalare semplicemente alcune novità che interessano il mondo del lavoro.

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