• Calendario settembre 2022

  • Permessi elettorali

  • Fringe Benefit 2022

  • Una tantum per lavoratori dipendenti

  • Modello 770/2022

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2022

Calendario settembre 2022

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Permessi elettorali

Domenica 25 settembre 2022 si sono svolte le elezioni politiche per il rinnovo del parlamento nazionale.

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D.Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate non lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Fringe Benefit 2022

L’articolo 12 del Decreto Legge 9 agosto 2022 n. 115 (cosiddetto Decreto “Aiuti bis”) ha innalzato la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefits concessi ai dipendenti ad euro 600, includendo anche il pagamento delle utenze domestiche.

I benefit sono sostanzialmente elementi marginali della retribuzione e consistono nella cessione di beni e/o nella prestazione di servizi da parte del datore di lavoro in favore dei lavoratori, senza vincolo della destinazione alla generalità delle maestranze o di categorie omogenee delle medesime. I benefit in parola sono quindi attribuibili individualmente e normalmente sono beni e servizi che vengono erogati mediante documenti di legittimazione, informato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (buoni acquisto o voucher). L’importo massimo annuale in regime di esenzione fiscale era di euro 258,23 (innalzato a 516,46 per gli anni 2020 e 2021). Il superamento della soglia determina il concorso per l’intera somma al reddito complessivo del dipendente.

Limitatamente al periodo d’imposta 2022 e in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

La deroga riguarda non solo l’innalzamento del valore dei beni ceduti o dei servizi prestati al dipendente, ma anche la tipologia dei benefit, che possono essere anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento di utenze domestiche come acqua, luce o gas. I benefit quindi si sono ampliati per ricomprendere anche erogazioni in denaro dirette o a rimborso, riferibili alle utenze domestiche. Il datore di lavoro dovrà in questo ultimo caso acquisire e conservare la documentazione comprovante i pagamenti. Non necessariamente l’importo deve coprire l’intero costo dell’utenza.

L’esenzione in parola si somma a quella dei buoni carburante pari a euro 200 previsti dall’articolo e del DL n. 21/2022 (ved. Circolare n. 4/2022).

Una tantum per lavoratori dipendenti

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 23 settembre 2022 n. 144 (cosiddetto Aiuti ter) che prevede, tra le altre disposizioni, la riproposizione del Bonus Una Tantum per i lavoratori dipendenti.

Il Decreto Legge 144/2022 prevede, a favore dei lavoratori dipendenti, l’erogazione di un Bonus Una Tantum automatico di 150 euro, nel mese di novembre. L’erogazione del Bonus è subordinata alla dichiarazione che il dipendente dovrà rilasciare di non avere un reddito Irpef 2021, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore a 20mila euro.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, sequestrabile, pignorabile.

La stessa somma di 150 euro spetta anche:

  • ai lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità prevista dal primo “decreto Aiuti”, che, alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, hanno in essere uno o più rapporti di lavoro;
  • a coloro che, per il mese di novembre 2022, percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi o DisColl;
  • a coloro che nel 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca con contratti attivi alla data di entrata in vigore dell’“Aiuti ter”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 20mila euro; ai lavoratori che nel 2021 hanno beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis” (articolo 42, Dl 73/2021);
  • ai collaboratori sportivi già beneficiari di misure di sostegno riconosciute da provvedimenti emergenziali anti Covid (articolo 32, comma 12, Dl 50/2022);
  • ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 20mila euro;
  • ai beneficiari dell’una tantum di 200 euro prevista dal Dl 50/2022, articolo 32, commi 15 (lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari nel 2021 di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile) e 16 (incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro);
  • ai nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza, sempre che nessun componente percepisca una delle indennità una tantum.

Si attendono le necessarie istruzioni operative INPS per poter procedere alla raccolta delle dichiarazioni che i dipendenti dovranno rilasciare al fine di poter beneficiare del Bonus.

 

Modello 770/2022

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il tracciato della dichiarazione dei sostituti d’imposta 2022 (redditi 2021) e le relative istruzioni.

La dichiarazione 770/2022 deve essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2022.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno – 770 2022 disponibile nell’Area riservata del nostro sito www.licon.it e sul pannello di accesso al sistema informativo UNO nella sezione Area Download.

A breve verrà pubblicata la versione 33.13 di UNO necessaria per l’elaborazione, la gestione, la stampa grafica e la creazione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2022.

Nel menù Gestioni annuali – 770 le elaborazioni in cloud della stampa del modello, nonché la creazione del file telematico, sono accorpate nella medesima maschera.

Al termine dell’elaborazione, stampa o creazione file telematico, la procedura apre direttamente la cartella MYTELEMATICI/2022 nella quale risiede il file .PDF di stampa grafica, ovvero il file telematico .TXT da inviare all’Agenzia delle Entrate.

Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2022

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2022 e il 14 settembre 2022 è pari a 113,2.

Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese AGOSTO dell’anno 2022.