• Patente a punti in edilizia: prime indicazioni operative

  • Rilascio della patente

  • Revoca patente

  • Contenuti patente

  • Sospensione della patente

  • Attribuzione crediti

  • Decurtazione dei crediti

  • Recupero crediti

Patente a punti in edilizia: prime indicazioni operative

A seguito dell’emanazione del decreto legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024 n. 56 e del D.M. 18 settembre 2024 n. 132, con Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 L’ispettorato Nazionale del Lavoro dirama le prime indicazioni operative in ordine al rilascio e alla gestione della patente a punti in edilizia.

Ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1 ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili di ciui all’articolo 89, comma 1, lett.), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale” (ved. Circolare Lavoro n. 3/2024).

L’unica ipotesi di esclusione riguarda le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento da parte dei datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  3. Possesso del DURC in corso di validità;
  4. Possesso del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti dalla legge (no per lav. autonomi e imprese prive di lavoratori);
  5. Possesso della certificazione fiscale di cui all’art. 17-bs commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa;
  6. Avvenuta designazione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dalla normativa.

La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro attraverso SPID o C.I.E. Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con nota di prossima emanazione.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Qualora la richiesta della patente sia effettuata da soggetti delegati (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, CAF), questi ultimi dovranno munirsi delle dichiarazioni rilasciate dal legale rappresentate dell’impresa o dal lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti.

All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.

Come stabilito dall’articolo 27 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e dal DM 132/2024 dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività.

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1 ottobre 2024.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla presente circolare, un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 27, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

L’autocertificazione di cui sopra ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola alla presentazione della domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato entro la medesima data.

A partire dal 1 novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della autocertificazione prodotta in assenza di richiesta di rilascio patente tramite portale.

Revoca patente

Ai sensi dell’articolo 27 comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008 la patente sarà revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti accertata in sede di controllo. Il rilascio di una nuova patente potrà essere richiesto solo dopo dodici mesi. La revoca sarà effettuata al venir meno di uno o più requisiti dichiarati inizialmente. Pertanto il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo (esempio assenza del DURC) non inciderà sulla utilizzabilità della patente, fermo restando le conseguenze sanzionatorie.

Contenuti patente

Ai sensi del DM n. 132 del 18 settembre 2024 la patente contiene i seguenti dati:

  1. Dati identificativi persona giuridica, imprenditore individuale o lavoratore autonomo titolare della patente;
  2. Dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
  3. Data di rilascio e numero
  4. Punteggio attribuito al momento del rilascio
  5. Punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale
  6. Esiti di eventuali provvedimenti di sospensione a seguito di infortunio da cui derivi la morte o un’inabilità permanente del lavoratore;
  7. Esiti di eventuali altri provvedimenti amministrativi o giurisdizionali dai quali consegue la decurtazione dei crediti

Potranno accedere alle informazioni contenute nel fascicolo elettronico, secondo modalità non ancora definite, i titolari della patente, le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, gli organismi paritetici, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) e i soggetti che intendono affidare i lavori a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri.

Sospensione della patente

Ai sensi dell’articolo 27 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi.

Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 introduce una disciplina di dettaglio che prevede che gli Uffici territoriali degli ispettorati, prima di adottare il provvedimento di sospensione, possono chiedere che la Direzione centrale di vigilanza e sicurezza sul lavoro esprima un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento.

La sospensione della patente può durare sino a 12 mesi. La durata è determinata tenendo conto della gravità egli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

Attribuzione crediti

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti, secondo i criteri stabiliti dall’articolo 5 del DM 132 del 18 settembre 2024.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, ora non disponibile. Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di accredito, l’attribuzione avrà decorrenza retroattiva.

L’incremento potrà essere dettato da:

Storicità dell’azienda

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
1 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 2, 3 e 4 della tabella. 3
2 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 3 e 4 della tabella. 5
3 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1,2 e 4 della tabella. 8
4 Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre 20 anni. I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con quelli di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella. 10

In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio, sino ad un massimo i 20 crediti.

Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sino a 30 crediti

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
5 Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. 5
6 Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme

all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG- SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.

4
7 i.) Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell’arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma

2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.

i.) 6

ii.) 8

8 Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza 3
9 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro. 1
10 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, compresi fra 25.000,01 e 50.000,00 euro. 3
11 Investimenti per l’acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l’azienda per la singola opera ovvero con l’Inail, superiori a 50.000,01 euro. 6
12 Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall’articolo 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall’articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 3
13 Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente

competente

2

Attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sino a 10 crediti

REQUISITO INCREMENTO CREDITI
14 Imprese che occupano fino a 15 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 1
15 Imprese che occupano da 16 a 50 dipendenti. Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 2
16 Imprese che occupano più di 50 dipendenti. Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore. 4
17 Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 2
18 Possesso della certificazione SOA di classifica I. 1
19 Possesso della certificazione SOA di classifica II. 2
20 Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 2
21 Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo. 2
22 Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri. 2
23 Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico. 2
24 Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 2
25 Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 legge3 aprile 2011, n. 142della 2

Decurtazione dei crediti

Il punteggio della patente potrà subire, in accordo con l’articolo 27 comma 6 del D.Lgs. . 81/2008, delle decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposi delle imprese o dei lavoratori autonomi. Di seguito l’elenco delle ipotesi previste dalla norma.

N. FATTISPECIE DECURTAZIONE DI CREDITI
1 Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi 5
2 Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione 3
3 Omessi formazione e addestramento 2
4 Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile 3
5 Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza 3
6 Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto 2
7 Mancanza di protezioni verso il vuoto 3
8 Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno 2
9 Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
10 Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi 2
11 Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) 2
12 Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 2
13 Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto 1
14 Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28 3
15 Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche 3
16 Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 3
17 Omessa valutazione del rischio di annegamento 2
18 Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 2
19 Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi 3
20 Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 1
21 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 1
22 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 2
23 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 3
24 Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23 1
25 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni 5
26 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro 8
27 Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro 15
28 Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 20
29 Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto 10

Se nel medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni fra quelle sopra elencate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per quella più grave.

I provvedimenti che possono dare origine alla decurtazione di punti sono quelli riferibili a violazioni e condotte illecite poste in essere a partire dal 1 ottobre 2024.

Qualora la patente non abbia almeno 15 crediti, l’operatività dell’impresa in cantiere sarà sospesa, salvo il completamento delle attività in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiore al 30% del valore del contratto di appalto o subappalto. In questo caso sarà concesso il completamento delle opere.

L’impresa o il lavoratore autonomo che operi in cantiere senza la patente o con patente con meno di 15 crediti, sarò soggetta a sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro.

Recupero crediti

Il recupero dei crediti persi è subordinato alla valutazione di una commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’Ispettorato e dell’INAIL, con invito ai rappresentanti delle ASL e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, tenendo conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e della eventuale realizzazione di investimenti sempre in materia di tutela della salute e sicurezza.

La modalità tecniche per l’accredito dei crediti saranno successivamente comunicate.