L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 1/E del 17.01.2018, chiarisce le modalita’ di detrazione dell’I.V.A. alla luce del D.L. n. 50/2017. Per maggiori dettagli e informazioni

Con la circolare 1/E del 17/1/2018 l’Agenzia ha chiarito che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono i due requisiti di esigibilità dell’imposta e di possesso della fattura, ovvero al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

La detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni, potrà operare da quel momento con la registrazione della fattura secondo le modalità previste dall’articolo 25 del Dpr 633/1972.

In funzione dei predetti chiarimenti si evince che:

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017

Fattura di acquisto emessa e ricevuta nell’anno 2017, relativa ad operazioni effettuate in tale anno.

Annotazione

2017

L’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, confluisce nella liquidazione IVA di dicembre.
 

Annotazione

2018

 

In mancanza dell’annotazione nel 2017, la fattura potrà essere comunque annotata entro il 30.4.2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2017), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2017. L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2017.

 

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018

Fattura di acquisto emessa nel 2017 e ricevuta nell’anno 2018, relativa ad operazioni effettuate nel 2017.

 

Annotazione

2018

 

La detrazione dell’IVA a credito, previa annotazione della fattura nel registro degli acquisti, va operata nella liquidazione IVA del mese di annotazione (così ad esempio, se la fattura è annotata a gennaio, la relativa IVA a credito concorrerà alla liquidazione del mese di gennaio).
 

Annotazione

2019

In mancanza dell’annotazione nel 2018, la fattura potrà essere comunque  annotata entro il 30.4.2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2018), in un’apposita sezione del registro IVA acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018.

L’IVA a credito confluirà nel saldo della dichiarazione IVA relativa al 2018.

Continuano, invece, ad applicarsi le disposizioni previgenti in relazione agli acquisti di beni e di servizi (e per le importazioni di beni) effettuati, e per i quali l’imposta sia divenuta esigibile, anteriormente al 1° gennaio 2017.

Comportamenti difformi da quanto chiarito dalla circolare, tenuti in sede di liquidazione periodica al 16 gennaio 2018, non saranno sanzionati.

Quanto alle note di variazione le stesse sono direttamente collegate al presupposto che le genera. Pertanto, se è stata emessa una fattura nel 2017 e il relativo contratto viene annullato nel 2019, la nota di variazione verrà emessa nel 2019. Vi è da ricordare che se il presupposto, come nell’esempio, si genera nel 2019 la nota di variazione non potrà essere emessa dopo il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa allo stesso anno e vale a dire entro il 30 aprile 2020.

Esempi:

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2017

  1. se la fattura viene ricevuta a dicembre, essa potrà essere annotata nei registri Iva acquisti di dicembre 2017 e la detrazione avverrà nella liquidazione Iva di dicembre 2017;
  2. se la fattura viene ricevuta a dicembre 2017, ma non è stata annotata nei registri Iva acquisti di dicembre 2017 la detrazione avverrà nel modello Iva 2018 relativa all’anno 2017. Verrà annotata, quindi, nei registri Iva acquisti dei mesi gennaio – aprile 2018, ma non confluirà nella liquidazione Iva dei suddetti mesi e il credito corrispondente potrà essere utilizzato in F24 dal 16/5/2018 in poi.

Acquisto 2017 – ricevimento fattura 2018

  1. se la fattura viene ricevuta dopo il 31/12/2017 ed entro il 31/12/2018, potrà essere annotata nei registri Iva acquisti del 2018 e la detrazione avverrà nella liquidazione del medesimo mese.
  2. se la fattura viene ricevuta dopo il 31/12/2018 ed entro il 30/04/2019 la detrazione avverrà nel modello Iva 2019 relativa all’anno 2018. Verrà annotata, quindi, nei registri Iva acquisti dei mesi gennaio – aprile 2019, ma non confluirà nella liquidazione Iva dei suddetti mesi e il credito corrispondente potrà essere utilizzato in F24 dal 16/5/2019 in poi.
  3. se la fattura viene ricevuta e/o annotata dal mese di maggio 2019 in poi, non è ammessa la detrazione Iva salvo la presentazione del modello Iva 2019 integrativo, entro il 2024.