L’art. 1 c. 91 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha stabilito che ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, il costo di acquisizione – con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – è maggiorato del 40%.

Ad esempio, nel caso di acquisto di un bene strumentale per euro 10.000, il costo fiscalmente rilevante per il calcolo delle quote di ammortamento è di euro 14.000: nell’ipotesi di un’aliquota di ammortamento del 20%, l’importo deducibile è di euro 2.800 (euro 14.000*20%) per 5 anni, anziché di euro 2.000 (euro 10.000*20%, in base alla disciplina previgente).

 

Acquisto di veicoli

Fermo restando quanto sopra disposto ed esclusivamente per gli investimenti effettuati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, sono maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR (ad esempio per l’acquisto di un autovettura, il limite di deduzione passa da 18.076€ passa a 25.306,39€).

 

Beni esclusi

Sono esclusi dall’applicazione della norma agevolativa:

  • gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,50%;
  • gli investimenti in fabbricati e costruzioni;
  • gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015.

 

MODAILITA’ DI CARICAMENTO IN UNO

Il modulo Cespiti di  UNO consente di gestire il doppio binario ovvero di disallineare le quote civili da quelle fiscali. Questa operazione si rende necessaria per poter procedere al calcolo del maxi ammortamento (solo fiscale).

Il maxi ammortamento potrà essere calcolato correttamente inserendo un incremento solo fiscale pari al 40% del costo del bene.