Sono interessati alla liquidazione mensile della Qu.I.R., ovvero della quota maturanda del trattamento di fine rapporto, per il periodo compreso fra il maggio 2015 e il giugno 2018, tutti i lavoratori dipendenti del settore privato che possano vantare almeno sei mesi di anzianità aziendale. Sono però esclusi i lavoratori di aziende sottoposte a procedura concorsuali e quelli delle unità produttive di aziende autorizzate all’intervento salariale straordinario.
Rimangono, in ogni caso, esclusi dalla possibilità di liquidazione Qu.I.R. tutti i lavoratori che, a fronte della sottoscrizione di un contratto di finanziamento, abbiano ceduto il quinto dello stipendio e fornito a garanzia del predetto finanziamento il proprio Tfr.
Possono invece accedere alla liquidazione del Qu.I.R. i lavoratori che abbiano già optato per il conferimento del proprio Tfr a forme pensionistiche complementari. In questo caso, il versamento del Tfr al fondo di previdenza complementare viene solo sospeso, per riprendere dopo il giugno 2018. Il lavoratore rimane iscritto al proprio fondo e dovrà essere eventualmente comunque versata al medesimo la quota contributiva dovuta (c/lavoratore e/o c/azienda).Procedura e durata
Per poter attivare la liquidazione del Qu.I.R. è necessario presentare, debitamente compilata e firmata, l’istanza allegata al DPCM pubblicato il 19 marzo 2015 al proprio datore di lavoro. Tale opzione, che è efficace dal mese successivo alla presentazione, è irrevocabile fino al giugno 2018, ovvero, se precedente, fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Misura e prelievo fiscale
Il Qu.I.R. non costituisce imponibile previdenziale. Il regime fiscale riservato alla quota di Tfr liquidata è quello ordinario. Il Qu.I.R. concorre alla formazione del reddito complessivo anche per il calcolo delle detrazioni, ma non deve essere considerato per quanto riguarda la verifica della spettanza del Bonus DL 66/2014 (80 Euro).
Il Qu.I.R. non costituisce reddito per il calcolo del reddito di riferimento ai fini della tassazione separata del Tfr, così come non deve essere considerato, sempre agli stessi fini, il periodo di tempo della sua liquidazione.
Finanziamento
Per i datori di lavoro non tenuti al versamento del Tfr al Fondo Tesoreria Inps, è possibile accedere ad un finanziamento, garantito da un Fondo appositamente istituito dall’Inps, per far fronte alle richieste di pagamento diretto della Qu.I.R. Tale possibilità costituisce una mera facoltà per i datori di lavoro. L’accesso al finanziamento avviene dietro presentazione ad un istituto di credito di apposita certificazione che l’Istituto previdenziale rilascia ai datori di lavoro che ne faranno richiesta. La richiesta sarà inoltrata dai datori di lavoro all’istituto con il flusso Uniemens e l’Inps rilascerà la certificazione di cui sopra entro 30 gg.
Il rimborso del finanziamento è fissato al 30 ottobre 2018, salvo i casi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, nel qual caso il datore di lavoro sarà tenuto al rimborso della quota entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione.