Il decreto legislativo n. 148/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2015, attua il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro a partire dal 24 settembre 2015.

 

Il provvedimento completa la riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge delega 10 dicembre 2014 n. 183.

Il decreto estende la tutela della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria agli apprendisti occupati in aziende ammesse al trattamento, anche se solo al tipo di apprendistato “professionalizzante”. Ciò determina, per converso, l’applicazione dell’aliquota di finanziamento anche agli apprendisti.

La durata dei trattamenti viene uniformata fra tipologia ordinaria e straordinaria. Per ciascuna unità produttiva il limite massimo non può superare i 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile. Ai fini del conteggio i periodi di Cigs connessi a trattamenti di Solidarietà contano per  la metà, ma entro il limite di 24 mesi. I periodi di integrazione salariale fruiti prima dell’entrata in vigore della riforma non sono conteggiati ai fini del raggiungimento del limite complessivo.

Per le imprese industriali e artigiane del settore dell’edilizia e per quelle che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, la durata dei trattamenti non può superare i 30 mesi, sempre nel quinquennio mobile.

Novità assoluta, che creerà presumibilmente un aggravio nella gestione operativa della Cassa Integrazione, sono i nuovi termini di presentazione delle istanze che dovranno avvenire entro il 15° giorno dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in caso di Cigo e il 7° giorno successivo alla conclusione della procedura sindacale o di sottoscrizione dell’accordo sindacale in caso di Cigs.

La Cassa Integrazione è ora preclusa nei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.

Il decreto riformula le aliquote di finanziamento della Cigo prevedendo una generale riduzione della contribuzione ordinaria e un innalzamento della contribuzione addizionale calcolato non più sulle somme erogate dall’Inps, ma sulla retribuzione globale di fatto perduta dal lavoratore. In particolare, mentre il contributo ordinario subisce uno sconto del 10%, il contributo addizionale per integrazione salariale fruita per le prime 52 settimane nel quinquennio mobile sale al 9% della retribuzione, per passare al 12% per le settimane fruite oltre le 52 e fino alle 104 ed, infine, al 15% della retribuzione per le settimane oltre le 104.