Acconto Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione del TFR

Entro il 16 dicembre 2002 deve essere versato all’erario, o compensato con il credito d’imposta di cui alla L.662/1996, l’acconto dell’imposta sostitutiva dell’11% dovuto sulle rivalutazioni dei TFR.

L’art.11 comma 3 del D.Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 “sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%”. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

 

Il comma 4 del medesimo art.11 stabilisce che nell’anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell’imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell’anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell’anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.

 

L’Agenzia delle Entrate ha precisato  che:

  1. sostituti d’imposta costituiti nel 2001: possono versare solo il saldo dell’imposta sostitutiva entro il 16 febbraio 2003. Non sono tenuti a versare l’acconto entro il 16 dicembre 2002 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
  2. sostituti d’imposta costituiti nel 2002: per l’anno interessato non devono versare l’imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

 

Il versamento sia dell’acconto (entro il 16/12/2002) sia del saldo (entro il 16/2/2003) deve essere eseguito mediante l’utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

 

Il comma 4-bis dell’art.11 del D.Lgs.47/2001 stabilisce che ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva, sia in acconto sia a saldo, può essere utilizzato il credito d’imposta di cui all’art.3, comma 213, della legge 662/96 (trattenuta dell’anticipazione imposte sul TFR versata negli anni 1997 e 1998 per favorire l’ingresso dell’Italia in Europa). Detta modalità di utilizzo, come precisa l’Agenzia delle Entrate, è senza limite di importo ed è aggiuntiva a quella ordinaria già prevista dalla legge n.662/96 corrispondente al 9,78% dei TFR che vengono liquidati, ovvero alla percentuale maggiore derivante dal rapporto tra credito d’imposta residuo e i TFR.

Il predetto credito d’imposta deve essere utilizzato attraverso il mod.F24 fino a compensazione dell’imposta sostitutiva da versare. L’utilizzo del credito andrà esposto nella sezione erario del mod. F24 con il quale si procede al versamento dell’imposta sostitutiva utilizzando il codice 1250 e indicando la compensazione nella colonna “importi a credito compensati”.

 

 

Regolarizzazione Extracomunitari: istruzioni INPS

             Con la circolare n.161 del 25 ottobre 2002 l’INPS è intervenuto in materia di legalizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolarmente occupati nel nostro paese (in quanto privi del permesso di soggiorno), fornendo i necessari chiarimenti riguardanti la corretta modalità di assolvimento degli obblighi previdenziali cui sono tenuti i datori di lavoro che li abbiano occupati almeno dal 10 giugno 2002.

 

Il termine per la denuncia e il versamento della contribuzione dovuta dal 10 settembre 2002 al 31 ottobre 2002, inizialmente previsto per il 16 dicembre 2002, viene ulteriormente differito, senza ovviamente nessun aggravio di somme aggiuntive, al 16 gennaio 2003.

Resta confermato il termine per il versamento della contribuzione relativa al mese di novembre 2002,  fissato al 16 dicembre 2002.

Le imprese devono utilizzare, per il versamento della contribuzione dei lavoratori regolarizzati, la posizione aziendale in loro possesso. Devono presentare la fotocopia delle ricevute di accettazione della dichiarazione di emersione per consentire alle sede INPS di attribuire alle posizioni in essere il codice autorizzazione 0U.

Per il periodo dal 10/9/2002 al 31/10/2002 si devono utilizzare i codici:

  • C100 = Operai extracomunitari (contribuzione arretrata), con indicati il numero dei dipendenti, le retribuzioni e i contributi dovuti per il periodo in esame (entro il 16/1/2003);
  • C200 = Impiegati extracomunitari (contribuzione arretrata), con indicati il numero dipendenti, le retribuzioni e i contributi dovuti per il periodo in esame (entro il 16/1/2003).

Dal 1/11/2002:

  • Rigo 10 o 11 per operai e impiegati a tempo pieno, ovvero O o Y per operai e impiegati part time. Ai soli fini statistici devono essere indicati per ciascun mese il numero dei dipendenti e le retribuzioni dei lavoratori legalizzati con il codice XZ00.

 

Si ricorda che la misura della contribuzione a partire dal 10 settembre 2002 è quella ordinaria.

 

Tredicesima Mensilità / Gratifica Natalizia

Alla vigilia della scadenza per la sua erogazione, riassumiamo gli aspetti e i principi generali dell’istituto in esame.

La Tredicesima mensilità (impiegati) e la gratifica natalizia (operai) costituiscono forme di retribuzione differita, al fine di assicurare al lavoratore una maggiore disponibilità economica in un particolare periodo come quello natalizio.

L’importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le  mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell’arco dei 12 mesi anteriori all’erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d’anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

  • periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
  • assenza facoltativa maternità;
  • assenze per malattia del bambino;
  • sospensione dal lavoro;
  • aspettativa;
  • sciopero;
  • assenze ingiustificate.

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pai a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale nel calcolo del TFR.

Per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L’azienda in corso d’anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2002

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 14 novembre 2002 è pari a 118,7.

 

I contenuti per ciascuno degli argomenti trattati non vogliono in alcun caso essere esaustivi della materia, ma segnalare semplicemente alcune novità che interessano il mondo del lavoro.

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