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Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore

In attuazione del Regolamento del Fondo Territoriale per la qualificazione del settore, sono previste specifiche erogazioni riservate alle imprese edili.

Il fondo è stato istituito con accordo fra le parti sociali nel maggio 2022 ed è entrato in vigore il 1 ottobre 2023 (ved. Circolare n. 10/2023), alimentato da un’aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile. Le erogazioni delle prestazioni vengono erogate dal 1 gennaio 2024.

Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di 4 diverse tipologie di prestazioni a favore dei datori di lavoro.

  1. Un incentivo, a cui è destinato il 60% delle risorse del fondo, riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile competente presso cui è iscritto l’operaio e previo svolgimento, attraverso gli enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante che risulti incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), che non derivi da obblighi formativi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. L’importo dell’incentivo è parametrato in base alla durata del corso di formazione:
    • Corso di durata fino a 8 ore € 150;
    • Corso di durata compresa tra 9 e 40 ore € 350;
    • Corso di durata superiore a 40 ore € 500.
  2. Un incentivo, a cui è destinato il 30% delle risorse del fondo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile, nel caso in cui l’impresa denunci operai inquadrati al primo livello, in forza da 18 mesi, in numero pari o inferiore a 1/3 del totale degli operai in organico. La cassa edile di competenza è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro.

L’importo dell’incentivo che viene riconosciuto una volta l’anno per anno edile (dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo) è determinato secondo i seguenti importi:

  • € 40 per ogni operaio di 2 liv.;
  • € 45 per ogni operaio di 3 liv.;
  • € 50 per ogni operaio di 4 liv.
  1. Un buono formazione, a cui è destinato il 10% delle risorse del fondo, pari a € 100 per ogni operaio da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN) nei casi previsti dal regolamento (allegato).
  2. Una premialità pari alla riduzione del 50% del contributo al fondo per la formazione del Mastro formatore Artigiano.

Le suddette prestazioni saranno riconosciute nel limite delle risorse a disposizione del fondo.

Per l’accesso all’incentivo di cui al punto b) le imprese dovranno inviare, entro il 30 settembre 2024, termine poi prorogato al 31 ottobre 2024, alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto il maggior numero di operai dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, l’allegato modulo. L’invio dovrà essere effettuato utilizzando la PEC messa a disposizione da ciascuna cassa edile.

Il dettaglio degli operai in organico al settembre 2024 può essere estratto dalla stampa anagrafica dipendenti prodotta in formato Excel, con la possibilità di effettuare filtri sulla data di assunzione, qualifica Inps (1, O, W, Y) e livelli di inquadramento. Si può impostare come data di stampa 30/09/2024 e lasciare attivo il flag ‘Escludi rapporti risolti’.

UniEMens: nuova procedura di controllo

A partire da ottobre 2024 il software di controllo UniEMens della versione 4.0.4 e 3.9.7 non è più utilizzabile perché sostituito dalla versione 4.0.5. La nuova versione del software di controllo Uniemens deve quindi essere obbligatoriamente scaricata e installata dal portale INPS.