Calendario agosto 2026
| Giorni lavorabili | 21 |
| Ore lavorabili | 168 |
| Festività godute * | 1 |
| Festività non godute | |
| Sabati (settimane) | 5 |
(*) /Nel mese di agosto ricorre la festività dell’Assunzione di Maria (Ferragosto sabato 15 agosto).
Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata la festività non va retribuita, in quanto ricompresa nella retribuzione mensile ordinaria.
Per i lavoratori retribuiti a ore la festività del 15 agosto, in caso di adozione del regime orario cosiddetto di settimana corta (lavoro da lunedì a venerdì), non va pagata in quanto non risulta cadente in un giorno lavorativo e nemmeno nel giorno previsto per il riposo settimanale.
NOTA BENE
Per gli operai del settore edile, la festività del 15 agosto 2026, deve essere invece retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se cadente in sabato.
Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell’elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività del 15/08/2026 deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.
Import tabelle Rel. 37.08
Dopo aver installato la versione 37.08 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle, importare automaticamente i codici DM10 per recepire le modifiche illustrate nei paragrafi successivi.
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Esonero contributivo stabilizzazione 2026
Con circolare n. 72 del 3 luglio 2026 e successivo Messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, l’INPS ha reso note le proprie istruzioni operative in ordine all’esonero per le trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, di giovani under 35 che non siano mai stati occupati a tempo determinato, denominato “Incentivo alla stabilizzazione”.
Con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026 l’Istituto ha fornito indicazioni in ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 4 DL. 62/2026 (v. circolare lavoro 5/2026).
Come precisato nella citata circolare n. 72/2026, le trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro riguardanti giovani, ai fini della legittima applicazione dell’esonero contributivo in argomento, devono rispettare le seguenti condizioni:
- devono essere effettuate nel periodo temporale espressamente previsto dall’articolo 4 del decreto Lavoro, ossia dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026;
- devono riguardare, senza soluzione di continuità, rapporti di lavoro originariamente instaurati a tempo determinato che rispettino le seguenti caratteristiche:
- con riferimento alla data di inizio del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, lo stesso deve essere stato instaurato entro e non oltre il 30 aprile 2026;
- con riferimento alla durata del rapporto di lavoro a tempo determinato che si intende trasformare, lo stesso non deve avere una durata effettiva superiore a dodici mesi. La durata effettiva del rapporto di lavoro a tempo determinato da trasformare deve essere considerata unitariamente anche nelle ipotesi in cui ci siano una o più proroghe del medesimo rapporto di lavoro.
A decorrere dalla data di pubblicazione del messaggio è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione per le trasformazioni effettuate o da effettuarsi a decorrere dal 1° agosto 2026, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 11 della citata circolare n. 72/2026.
Al riguardo, si precisa che qualora la domanda di riconoscimento dell’esonero in trattazione sia inviata per una trasformazione già effettuata, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con il riconoscimento dell’importo spettante.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro o all’intermediario tramite posta elettronica certificata (PEC), o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail) qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con la quale invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.
In tale periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav/Unisomm relativa al rapporto di lavoro da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove rilevi la presenza di tale comunicazione.
Si precisa, da ultimo, ad integrazione di quanto già previsto nella citata circolare n. 72/2026, che nei casi di trasformazione dei contratti di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato o di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92, riguardante la restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato dal comma 28 del medesimo articolo 2.
Per poter conguagliare l’agevolazione contributiva, nel limite massimo di euro 500 su base mensile, dal mese di competenza agosto 2026, i datori di lavoro che saranno autorizzati a fruire della misura, dovranno valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ESTA”, avente il significato di “Esonero contributivo stabilizzazione 2026 – articolo 4, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese. L’elemento va valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ovvero <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato.
La sezione <InfoAggcausaliContrib> deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato con valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> riferito ai mesi pregressi fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente. Il recupero può essere effettuato esclusivamente nei flussi UniEMens di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo, per il medesimo rapporto di lavoro, dell’esonero 50% “giovani under 30” di cui alla legge di bilancio 2018 (incentivo GECO) e intenda procedere all’applicazione della nuova e più favorevole agevolazione, lo stesso deve procedere alla restituzione della prima agevolazione e alla conseguente applicazione del nuovo esonero.
Ai fini della restituzione delle quote di esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 (incentivo GECO) i datori di lavoro devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:
- nell’elemento <CausaleADebito> il codice causale “M472” avente il significato di “Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO”;
- nell’elemento <ImportoADebito> l’importo da restituire.
Sul sito INPS, nel portale Agevolazioni, è stata attivata la nuova procedura Incentivi Decreto lavoro 2026 – Articolo 4 – ESTA dove è possibile inoltrare le nuove domande per l’ammissione all’esonero contributivo stabilizzazione 2026.
In Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 verificare il nuovo codice per il conguaglio dell’esonero contributivo stabilizzazione 2026 DL n. 62/2026.
Il Messaggio INPS 2518 del 29/07/2026 precisa che il recupero dell’incentivo alla stabilizzazione dei mesi pregressi può avvenire esclusivamente nei mesi da agosto ad ottobre 2026. La scelta del mese di recupero va effettuata inserendo in Anagrafica – Tabelle – Minimali Massimali INPS (anno 2026) Pagina Esoneri/Incentivi il mese di agosto, settembre o ottobre 2026, oltre che il codice di conguaglio ESTA.
L’anagrafica personale dei soggetti per i quali spetta l’esonero deve contenere, in Pagina Contributi, il codice incentivo ESTA.
Per le assunzioni / trasformazioni dei lavoratori full-time, i limiti mensili e giornalieri sono indicati nei loro valori massimi, ovvero:
- limite mensile 500 euro
- limite giornaliero 16,12 euro (500/31)
Si precisa che per gli esoneri dei dipendenti part-time vanno inseriti i limiti mensile e giornaliero riproporzionati in funzione della percentuale di riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello a tempo pieno. Tali limiti dovranno essere riproporzionati manualmente e rimarranno inalterati in caso di trasformazione del rapporto in full time o in un part-time con incremento dell’orario. Viceversa, in caso di riduzione dell’orario di lavoro o di trasformazione di un rapporto di lavoro full time in uno part-time sarà necessario intervenire sui limiti inseriti per ridurli proporzionalmente.
La durata del beneficio, intesa come differenza tra data fine e data inizio, è pari a 24 mesi, ovvero per un periodo inferiore nel caso in cui sia stato ripreso un precedente esonero sfruttando il tempo residuo agevolato.
Per ottenere i valori da recuperare a titolo di esonero contributivo per i periodi arretrati al mese precedente a quello indicato nella tabella Minimali / Massimali INPS 2026, che come abbiamo visto prevede il conguaglio nella denuncia UniEMens di agosto, settembre o ottobre e non può comunque essere antecedente al mese di agosto 2026, è necessario procedere all’elaborazione della stampa denominata “Stampa recupero esonero stabilizzazione rapporti a termine”, inserita nel menù Anagrafiche – Personale – Stampe.
Nella stampa sono evidenziati i valori relativi al contributo previdenziale netto c/azienda che, mese per mese, è stato pagato, ottenuto non solo dall’imponibile c/s moltiplicato per l’aliquota aziendale, ma anche sottraendo gli importi che figurano nei recuperi contributivi, siano essi recuperi F.do Garanzia TFR, che Recuperi contributivi L. 203/2005.
Un’ulteriore quota dello 0,30% viene sottratta in presenza del dato Quota Fondo Formazione Professionale, inserito nella pagina Inps dell’Anagrafica azienda.
La stampa prevede anche la possibilità, attivando l’apposito flag “Aggiorna esonero contributivo in progressivi c/s” e confermando all’uscita del report tale impostazione, di memorizzare nei Progressivi c/s dei dipendenti, nella sezione ‘Incentivo/Esonero contributivo’, la Soglia mensile e l’Importo corrente, così calcolati e indicati nella stampa.
Il valore inserito nei Progressivi c/s dalla procedura di stampa può essere anche modificato dall’utente successivamente alla sua elaborazione. Tale valore sarà quindi recuperato dalla procedura di elaborazione UniEMens, leggendo tutti i mesi precedenti a quello individuato nella tabella Minimali – Massimali Inps 2026 come mese di recupero dell’esonero contributivo (agosto, settembre o ottobre 2026), e inserito nella denuncia Individuale del flusso UniEMens, nella sezione Info aggiuntive, con causale ESTA, come impostata in Anagrafica Personale Pagina Contributi.
Il recupero arretrati esonero stabilizzazione rapporti a termine viene inserito mese per mese dopo il calcolo e il recupero esonero del mese corrente, che a regime dal mese successivo a quello di recupero arretrati, sarà l’unica indicazione all’interno dell’elemento InfoAggiuntive.
Esonero contributivo lavoratrici con almeno 3 figli
L’INPS con propria circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha dettato le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per le assunzioni, effettuate dal 1° gennaio2026, di lavoratrici madri con almeno 3 figli, prive di impiego da almeno sei mesi, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato di cui all’articolo 1, commi da 210 a 213 della legge 30 dicembre 2025 n. 199 (circ. lavoro 01/206).
Come anticipato con la circolare lavoro 01/2026, la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ad esclusione di premi e contributi INAIL, a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro all’anno:
- per 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato (anche in somministrazione);
- per 18 mesi dalla data dell’assunzione originaria, nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in contratto a tempo indeterminato;
- per 24 mesi in caso di assunzione con contratto con contratto a tempo indeterminato.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato, e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile con la c.d. maxi-deduzione e con l’agevolazione prevista dall’art. 5 della L. 162/2021, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali a favore dei datori di lavoro in possesso della “Certificazione parità di genere” di cui all’art.46-bis del DL. 198/2006.
Il requisito di essere madre deve essere posseduto dalla lavoratrice al momento dell’assunzione a tempo determinato o a tempo indeterminato, dovendosi ritenere ininfluente, ai fini della fruizione dell’esonero, la nascita del terzo figlio successiva all’evento incentivato o il compimento di diciotto anni da parte di uno dei figli in data successiva all’assunzione incentivata o, ancora, nell’ipotesi di un numero di figli maggiore di tre, la presenza di figli di età superiore a 18 anni, a condizione che almeno tre abbiano il requisito anagrafico richiesto.
Si specifica che il possesso del requisito si cristallizza al momento dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in argomento in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
Inoltre, tenuto conto della parificazione tra la filiazione naturale e gli istituti dell’adozione e dell’affidamento operata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (c.d. Testo unico della maternità e della paternità), ai fini dell’applicazione della misura in argomento, a tutela e sostegno della maternità e della paternità, l’esonero contributivo in esame spetta anche alle lavoratrici che hanno figli in adozione o in affidamento, compresi i periodi di pre-affido o preadozione.
La soglia massima mensile di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice è pari a 666,66 euro (8.000 / 12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66 / 31) per ogni giorno di fruizione.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
In particolare, nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto di lavoro part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
Si chiarisce che, nell’ipotesi di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’esonero può essere riconosciuto solo nel caso in cui il rapporto a termine sia già agevolato per effetto della medesima disposizione.
Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS – avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto e disponibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DIResCO)” – la domanda di ammissione all’agevolazione.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro, previa autentificazione, deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del citato modulo di istanza on-line, la domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali, provvede a:
- verificare l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
- calcolare l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
- verificare la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
- in caso di sufficiente capienza di risorse per tutto il periodo agevolabile, informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Sul sito INPS, nel portale Agevolazioni, è stata attivata la nuova procedura incentivi “Esonero ELM3”.
I datori di lavoro che applicano l’esonero contributivo alle lavoratrici madri che ne fanno domanda, devono esporre, a partire dal flusso UniEMens di competenza agosto 2026, per ciascuna lavoratrice l’esonero valorizzando secondo le consuete modalità l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale> (ovvero il contributo pieno dovuto).
Il benefico spettante deve essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l’elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “ELM3”, avente il significato di “Esonero articolo 1, comma 210, legge n. 199/2025”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere presente tre volte, valorizzato con i codici fiscali di tre figli;
- nell’elemento <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere inserito il valore “CF_PERS_FIS;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della specifica competenza.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi arretrati da gennaio 2026 a luglio 2026 può essere effettuata nei flussi UniEMens dei tre mesi successivi alla pubblicazione della circolare INPS, ovvero agosto, settembre e ottobre 2026.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, possono avvalersi della procedura di regolarizzazione (UniEMens/vig).
In Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 verificare iI nuovo codice DM10 denominato ELM3.
L’anagrafica personale delle lavoratrici madri per le quali spetta l’esonero deve contenere, in Pagina Contributi, il codice incentivo ELM3, nonché i limiti mensili e giornalieri autorizzati nella procedura telematica.
Nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto di lavoro part-time, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato nella procedura telematica.
Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà necessario intervenire sui limiti inseriti per ridurli proporzionalmente.
La durata del beneficio, intesa come differenza tra data fine e data inizio, è pari a:
- 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato;
- 18 mesi, in caso di trasformazione di un rapporto a termine già agevolato;
- 12 mesi, nel caso di proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato.
Nel bottone CF figli vanno inseriti i codici fiscali dei tre figli minori di 18 anni, che danno diritto all’esonero contributivo in oggetto.
N.B.: il campo Esonero lav. Madri va compilato, solo ed esclusivamente se la lavoratrice gode anche dell’esonero dal versamento dei contributi a carico della lavoratrice madre di cui alla Legge 213/2023.
Nella denuncia UniEMens il codice di Esonero lavoratrici madri del mese di riferimento sarà inserito automaticamente insieme ai codici fiscali dei figli, inseriti nel bottone CF figli in pagina Contributi di Anagrafica Personale.
Il recupero degli arretrati esonero contributi lavoratrici madri, con riferimento ai mesi da gennaio 2026 a luglio 2026, può essere effettuato manualmente nei flussi UniEMens di agosto, settembre o ottobre 2026. In questo caso, nella sezione InfoAggiuntive, oltre al codice incentivo ELM3, ai codici fiscali dei 3 figli, al periodo di riferimento Anno/Mese e all’importo conguagliato, va inserita la Base di calcolo pari all’imponibile contributivo del mese a cui si riferisce l’esonero.
Contabilmente, nel caso di recupero dell’esonero periodi arretrati, va rilevato manualmente il minor debito Inps.
UniEMens: Permessi L. 104/92 e Congedo straordinario
Con Messaggio n. 2287 del 7 luglio 2026, l’INPS detta nuove istruzioni per la compilazione nei flussi UniEMens dei conguagli in materia di Permessi L. 104/1992 e di Congedi straordinari L. 151/2001.
Con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023 sono state fornite indicazioni sulle modalità di compilazione del flusso UniEMens relativamente ai conguagli in materia di permessi ai sensi dell’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e di congedi straordinari ai sensi dell’articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Con il presente messaggio, al fine di garantire una maggiore coerenza nella valorizzazione dei conguagli in argomento, si comunica che per i codici conguaglio di seguito riportati, a partire dal mese di competenza di settembre 2026, è obbligatorio compilare l’elemento <BaseRif>, presente come facoltativo, della sezione a valenza contributiva <InfoAggCausaliContrib>.
L’elemento <BaseRif> deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese di riferimento dell’evento, nel caso di permessi L. 104/1992; mentre nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, il medesimo elemento deve essere valorizzato con la “retribuzione teorica” indicata su <RetribTeorica> del mese precedente rispetto a quello in cui si verifica l’evento.
Nei casi di lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione della retribuzione teorica, deve essere considerata la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
I codici interessati dall’integrazione sono i seguenti:
- codice “L300” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “YA1”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- codice “L301” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “YA2”), avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 14 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- codice “L302” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “XB3”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D. lgs n. 151/2001”;
- codice “L303” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “RA1”), avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”;
- codice “L306” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “QB5”), avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L307” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “TA1”), avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- codice “L308” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “MD1”), avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave”.
A riguardo, i datori di lavoro avranno cura di compilare tutti gli elementi presenti nel flusso UniEMens, come sopra descritti, con particolare riferimento al nuovo elemento <BaseRif>, alla retribuzione teorica, ai giorni retribuiti, alla percentuale di part-time, al codice fiscale del/dei dante causa, nonché alla corretta associazione codice evento/codice conguaglio.
A seguito dell’import Codici DM10 nei codici interessati dall’integrazione L300, L301, L302, L303, L306, L307 e L308 è stato attivato il flag ‘Base di riferimento’.
Nella denuncia UniEMens, sezione Info aggiuntive, in presenza di eventi Permessi L. 104/92, la base di calcolo viene inserita automaticamente pari alla retribuzione teorica esposta nella sezione Dati Retributivi della denuncia. Nel caso di assunzione/cessazione nel mese la retribuzione teorica viene opportunamente ricalcolata sul mese interamente lavorato.
Viceversa, in presenza di Congedi straordinari L. 151/2001, la base di calcolo sarà pari alla retribuzione teorica della denuncia UniEMens riferita al mese precedente di inizio evento, inserito in Gestione congedo straordinario.
Rivalutazione TFR: coefficiente di luglio 2026
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 luglio 2026 e il 14 agosto 2026 è pari a 103,10.