• Calendario marzo 2026

  • Import tabelle Rel. 37.03

  • Imposta sostitutiva incrementi retributivi

  • INPS: malattia in UniEMens

  • Calendario

  • Differenze Accredito

  • Conguagli

  • Permessi elettorali

  • Pari Opportunità rapporto biennale

  • Aziende obbligate

  • Appalti pubblici

  • Certificazione parità di genere: esonero contributivo

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2026

Calendario marzo 2026

Giorni lavorabili 22
Ore lavorabili 176
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

Import tabelle Rel. 37.03

Dopo aver installato la versione 37.03 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle, importare automaticamente i codici DM10, gli Eventi e le Voci di calcolo per recepire le modifiche illustrate nei paragrafi successivi.

  • Selezionare gli archivi
    • Codici DM10
    • Eventi
    • Voci di calcolo
  • Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
  • Confermare con F10

Imposta sostitutiva incrementi retributivi

Con Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia Entrate ha spiegato le novità sulla tassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali, oltre che delle maggiorazioni e delle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni di cui alla legge 30 dicembre 2025 n. 199.

Per quanto concerne l’imposta sostitutiva sulle maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per turni, rimandiamo alla Circolare 2/2026.

I commi dal 7 al 9 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026 introducono un regime di tassazione speciale, e sostitutiva all’IRPEF e alle addizionali regionali e comunali, con aliquota pari al 5%, sugli incrementi retributivi da rinnovi contrattuali nazionali.

La disposizione è applicabile ai titolari di un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025, salva la facoltà di rinuncia scritta da parte del lavoratore, con conseguente applicazione agli importi di rinnovo delle imposte calcolate con i metodi ordinari.

L’imposta sostitutiva riguarda gli incrementi retributivi corrisposti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2026 nel rispetto del principio di cassa allargata (somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo), in attuazione di rinnovi di CCNL sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

La Circolare 2/E ha chiarito che l’agevolazione si applica ai soli incrementi relativi alla contrattazione collettiva nazionale, escludendo quindi i contratti di secondo livello sia territoriali che aziendali. Inoltre l’agevolazione trova applicazione solo per le somme che confluiscono nella retribuzione diretta. A titolo esemplificativo:

Imposta sostitutiva 5% Imposta ordinaria
Retribuzione corrente Lavoro straordinario
Mensilità aggiuntive (13°, 14° ecc.) Indennità e maggiorazioni notturno / festivo / ecc.
Ferie e permessi Indennità turno
Malattia / Maternità / Infortunio quota integr. datore Una tantum rinnovo contrattuale
Superminimo se assorbito dall’aumento TFR e somme fine rapporto

Se il rinnovo contrattuale prevede incrementi distribuiti in più annualità, l’imposta sostitutiva si applica comunque alle somme erogate nel 2026, anche se la loro erogazione sia iniziata in un anno precedente.

I redditi assoggettati a imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle detrazioni. Vanno invece computati ai fini della verifica della capienza dell’imposta lorda rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente per il trattamento integrativo (TIR)

Rimangono inalterate le regole del prelievo contributivo.

Con Risoluzione n. 3/E del 29 gennaio 2026 dell’Agenzia Entrate, è stato istituito un nuovo codice tributo per il versamento, mediante modello F24 dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi. Trattasi del codice 1075 denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti – Sostituto di imposta – articolo 1, comma 7, legge 30 dicembre 2025 n. 199”.

Inserire il nuovo codice tributo in archivio e associarlo al nuovo campo della Tabella Codici F24 IN Menù Anagrafiche.

La tassazione sostitutiva per rinnovi contrattuali implementata in UNO prevede innanzitutto che gli importi di rinnovo tassabili in via sostitutiva, siano inseriti nelle tabelle dei livelli contrattuali, nel nuovo campo denominato “Rinnovi CCNL”. Prendiamo ad esempio il CCNL Edilizia Industria stipulato il 21/02/2025 scadente il 30/06/2028. In questo contratto sono previsti tre aumenti contrattuali nazionali, il primo decorrente dal 01/02/2025, il secondo dal 01/03/2026 e il terzo dal 01/03/2027.

Nella tabella Livelli contrattuali avremo la retribuzione fino al 31/01/2025 per l’operaio specializzato della provincia di Bergamo del precedente rinnovo, come da screen shot che segue:

La prima tranche di aumento, per le retribuzioni erogate fino al 28/02/2026 prevede un nuovo minimo di 8,02 euro, con un aumento di 0,60 euro (8,02 – 7,42) che dovrà essere indicato nel nuovo campo denominato Rinnovo CCNL. Attenzione che il valore indicato è un di cui del minimo che rimane quello complessivo.

La seconda tranche di aumento, per le retribuzioni erogate dal 01/03/2026 fino al 28/02/2027 prevede un nuovo aumento di 0,38 euro (8,40 – 8,02) che andrà a sommarsi all’aumento precedente di euro 0,60 determinando quindi un valore del rinnovo CCNL pari a 0,60 + 0,38 = 0,98 euro.

La nuova tabella Livelli Contrattuali per il contratto Edilizia Industria Bergamo diventa quindi la seguente, con indicazione della quota di rinnovo nell’ultima colonna a destra. La quota di rinnovo contrattuale è un di cui della retribuzione.

LeVoci di calcolo che saranno prese in considerazione ai fini del calcolo dell’importo della quota di rinnovo contrattuale, e quindi della tassazione sostitutiva, sono quelle che dovranno essere associate alla nuova informazione “Rinnovi contrattuali” presente in Pagina Generale a fianco del Tipo calcolo.

Oltre alla voce di retribuzione ordinaria è necessario attivare il predetto Tipo calcolo anche per le altre voci di calcolo interessate dalla normativa, ovvero mensilità aggiuntive, ferie e permessi goduti e non goduti.

Per i dipendenti retribuiti a ore le ferie e i permessi goduti sono allo stesso modo da agganciare al Tipo calcolo “Rinnovi contrattuali”, in quanto si tratta di valori che vanno a incrementare la retribuzione ordinaria per questo tipo di ore di assenza. Nell’esempio sotto riportato una competenza per ferie godute di operai meccanici retribuiti a ore. 

Rimangono chiaramente escluse le assenze ferie e permessi degli operai edili, in quanto non retribuite.

Per le ferie e i permessi goduti dei lavoratori con retribuzione mensilizzata, indipendentemente dal sistema di contabilizzazione adottato, non sarà necessario attivare il Tipo calcolo “Rinnovi contrattuali”. Infatti per le aziende con contabilizzazione dei ratei mensili, tali voci sono competenze che poi vengono trattenute dalla retribuzione, mentre per le aziende che non contabilizzano i ratei mensili si tratta solo di indicazioni descrittive. In entrami i casi il calcolo dell’importo di rinnovo contrattuale sarà effettuato sulla retribuzione mensile esposta nel cedolino.

Diverso il trattamento per i residui ferie e permessi liquidati in sede di cessazione del rapporto o in corso di rapporto. In questo caso i residui costituiscono emolumenti che scontano, per la parte dell’incremento di rinnovo contrattuale in essere, l’imposta sostitutiva.

La norma prevede inoltre che l’imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali sia applicata anche alle quote di integrazione aziendale degli eventi di malattia, infortunio e maternità.

Trattandosi di elementi retributivi ad integrazione di indennità INPS, non è possibile determinare a priori il valore delle integrazioni aziendali che costituiscono rinnovo contrattuale. La quota dell’importo di integrazione da considerare a tassazione sostitutiva è determinata in rapporto proporzionale tra il valore del rinnovo e quello del livello di appartenenza. 

Questo importo sarà inserito in cedolino quale importo soggetto a tassazione sostitutiva sui rinnovi contrattuali mediante la voce di calcolo RIN.AP (v. pagine successive)

Per i dipendenti che in Pagina IRPEF 2026 hanno impostato il flag ‘Rinnovi contrattuali’, l’inserimento delle voci di calcolo con attivo il Tipo calcolo “Rinnovi contrattuali” nel cedolino, farà scattare la nuova modalità di tassazione, con conseguente calcolo dell’imponibile da portare a tassazione sostitutiva (al netto del contributo previdenziale a carico del dipendente) e recupero della tassazione ordinaria.

Nella gestione Retribuzioni, nel nuovo bottone Imposte sostitutive sarà visibile il dettaglio del calcolo dell’imposta.

Contestualmente, nel corpo del cedolino, verrà inserita la voce di calcolo descrittiva RIN.DT Imponibile fiscale rinnovi contrattuali pari all’imponibile da recuperare dalla tassazione ordinaria.

L’importo da recuperare a tassazione sostitutiva è pari al numero ore/gg lavoro moltiplicato per la quota inserita nel campo Rinnovi CCNL dei livelli contrattuali, maggiorata della percentuale inserita in Anagrafica Personale Pagina Retribuzione del campo % Maggiorazione retribuzione.

Nel nostro esempio del cedolino di marzo 2026 del dipendente Albertoni Francesco, con unica voce di calcolo LAV.01 Lavoro Ordinario impostata come Tipo calcolo a Rinnovo contrattuale, l’importo lordo del rinnovo sarà pari al numero ore (112) x importo rinnovo (0,98 per operaio specializzato edilizia) x % maggiorazione retribuzione (123,45) = 135,50. L’importo da assoggettare a imposta deve essere però al netto del contributo c/s del dipendente che costituisce onere deducibile, quindi il valore fiscale dell’imponibile soggetto a tassazione sostitutiva diventa euro 122,59 (v. esempio bottone Imposte Sostitutive).

Ricordiamo che la % di maggiorazione retribuzione che viene presa in considerazione per il calcolo dell’importo Rinnovo contrattuale è quella di Anagrafica Personale / Pagina Retribuzione

E’ stata anche prevista la possibilità di effettuare l’inserimento di voci manuali, non collegate alle tabelle retributive, che costituiscono importi da assoggettare a imposta sostitutiva. Per esempio potrebbero essere recuperi di retribuzioni arretrate o valori comunque ricollegabili agli elementi retributivi nazionali.

E’ necessario utilizzare una voce di calcolo solo a importo dedicata che ha come Tipo Calcolo “Rinnovi contrattuali”.

Nella tabella Voci di calcolo comuni sono state inserite le nuove voci dedicate alla sostituzione dell’imposta ordinaria con quella sostitutiva, oltre che la voce dedicata al recupero degli importi forfait a tassazione sostitutiva, rispettivamente per gli emolumenti collegati a:

  • Produttività – Voce STR.DT
  • Maggiorazioni lavoro notturno, festivo, ecc. – Voce MAG.DT
  • Rinnovi contrattuali – Voce RIN.DT
  • Compensi rinnovi contrattuali – Voce RIN.AP

Le voci predette, che possono essere direttamente importate, devono essere strutturate nel seguente modo, oltre ad essere inserite in tabella Voci di calcolo Comuni Pagina Generale.

Nei Progressivi IRPEF sono stati inseriti i nuovi campi destinati a ospitare gli imponibili teorico e applicato.

Anche nei Progressivi Lavori Precedenti sono state inserite le info di imponibile teorico e applicato da altri sostituti d’imposta.

Il campo imponibile fiscale, anche alla luce delle nuove istruzioni CU, è stato ripartito tra:

  • Imponibile tempo indeterminato
  • Imponibile tempo determinato
  • Imponibile cococo

Il recupero delle quote erogate di Emolumenti di Produttività, Maggiorazioni Retribuzione lavoro notturno, festivo , ecc. e di Rinnovo contrattuale, per i mesi pregressi, si può effettuare attivando la procedura presente nel Menù Gestione Mensili / Servizi / Manutenzione Imposte Sostitutive, selezionando l’intervallo di tempo da recuperare.

La manutenzione effettua il calcolo degli importi a tassazione sostitutiva che saranno inseriti nei progressivi IRPEF dei mesi come somme teoriche. Solo in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto tali importi saranno assoggettati a imposta sostitutiva e quindi sottratti all’imponibile fiscale ordinario.

INPS: malattia in UniEMens

Con i messaggi 3029 del 10 ottobre 2025, 3743 del 10 dicembre 2025, l’INPS ha dettato le istruzioni per la nuova compilazione del flusso Uniemens per gli eventi di malattia dal 2026.

Originariamente le nuove modalità di esposizione degli eventi di malattia avrebbero dovuto essere a regime già dal gennaio 2026, termine poi prorogato al marzo 2026

Dai flussi UniEMens di marzo 2026 diventa obbligatoria l’indicazione del codice PUC (Protocollo Univoco Certificato) dei singoli certificati medici all’interno dell’elemento “Giorno” del calendario della denuncia individuale, oltre ad essere modificato il sistema di indicazione delle differenze retributive da accreditare e delle somme poste a conguaglio per l’indennità di malattia.

Calendario

La valorizzazione del calendario giornaliero è necessaria per tutti gli eventi di malattia, indipendentemente dalla durata inferiore o superiore a 7 giorni. Per le giornate dal lunedì al venerdì il “TipoCoperturaGiorn” deve essere valorizzato con il codice “1” in caso di assenza di integrazione da parte del datore di lavoro, e con il codice “2” in caso di parziale retribuzione. Le prime tre giornate (carenza retribuita esclusivamente dal datore) devono essere valorizzate con “TipiCoperturaGiorn” = “0”.

Le giornate di sabato e domenica all’interno dell’evento malattia devono essere sempre valorizzate con “TipiCoperturaGiorn” = “0”.

In “InfoAggEvento” deve essere indicato:

  • CM in presenza del codice PUC
  • PR se certificato cartaceo indicando il numero di protocollo del medesimo
  • DT in assenza di dati sui protocolli con indicazione della data inizio evento scritta nel formato AAAA-MM-DD

Differenze Accredito

Rimane obbligatorio indicare la casuale MAL all’interno del “CodiceEvento” in corrispondenza di ogni settimana con la valorizzazione del “TipoCopertura” per ogni singola settimana (alternativamente “1” per settimane totalmente non retribuite e “2” per settimane parzialmente retribuite). Nel campo “DiffAccredito” va indicata la retribuzione persa dal lavoratore.

In questa sezione è stata inserita un’ulteriore specifica denominata “InfoEvento” contenente due nuovi elementi:

  • <MotivoEvento> con l’attributo <TipoMotivoEvento>
  • <DiffAccreditoEvento>

Nell’elemento “MotivoEvento” deve essere indicato il codice PUC o il protocollo del certificato cartaceo o, in assenza dei predetti dati, la data inizio evento. L’elemento “DiffAccreditoEvento” deve essere valorizzato con la retribuzione persa riferita al motivo utilizzo. Per lo stesso evento viene ora richiesta la compilazione di diversi elementi “InfoEvento”, in base ai differenti elementi dichiarati nell’attributo “TipoMotivoEvento”, specificando che la somma degli importi delle singole “DiffAccreditoEvento” deve essere uguale al totale “DiffAccredito”. Ciò significa che le differenze di accredito saranno ora collegate ai singoli PUC, con indicazione separata degli importi.

Conguagli

Dal mese di marzo 2026, il conguaglio dell’indennità anticipata dal datore di lavoro, va indicata nella sezione “InfoAggCausaliContrib” con “CodiceCausale”:

  • 0058 avente il significato di “Importo dell’indennità economica di malattia anticipata dal datore di lavoro”
  • E777 avente il significato di “Differenze Indennità malattia”

Nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” va indicato il codice PUC del certificato di malattia, o il numero di protocollo del cartaceo o la data di inizio dell’evento.

All’elemento “AnnoMeseRif” va attribuito l’anno e il mese di riferimento della prestazione di malattia anticipata al lavoratore e conguagliata in denuncia, andando poi a inserire in “ImportoAnnoMeseRif” l’importo medesimo.

In caso di pluralità di eventi malattia nello stesso mese, con distinti codici PUC, il datore di lavoro può indicare, alternativamente:

  • Per ogni PUC un distinto importo a conguaglio
  • L’importo complessivo conguagliato

Dopo l’import dei codici UniEMens saranno presenti in archivio i seguenti codici DM10

Questi nuovi codici devono essere agganciati alle voci di calcolo delle indennità INPS anticipate dal datore di lavoro, già presenti nell’archivio voci di calcolo. Si devono sostituire i codici presenti in Pagina Contributi. In particolare devono essere variati i codici DM10 delle voci di Malattia c/INPS e Differenze di Malattia c/INPS.

La gestione malattie è stata modificata per accogliere tutte le informazioni relative ai periodi certificati con i relativi protocolli.

Come per la gestione malattia delle versioni precedenti, è necessario inserire il periodo coperto dall’evento, anche per effettuare il calcolo della retribuzione media giornaliera (RMG), basata sugli imponibili e i giorni di lavoro del mese precedente l’evento, utile a determinare l’indennità INPS.

L’operazione successiva è quella della Verifica dei Certificati Medici di malattia che, tramite l’import del file .xml estratto dal portale INPS, in Ricerca Attestati di malattia, consente di effettuare la verifica della corrispondenza dei certificati con la gestione malattie e il foglio presenze.

La stampa di Verifica dei Certificati Medici consente, attivando il flag “Importa certificati in gestione malattia (sovrascrive a parità di PUC)”, di importare per ciascuna malattia i relativi protocolli PUC.

Nella gestione malattia, oltre al periodo di astensione, il bottone Certificati mostrerà l’elenco dei PUC, che deve essere integrato da eventuali codici di certificati cartacei o, in assenza di documentazione, dalla data di inizio malattia. Per scegliere quale tipo di codice utilizzare è stato aggiunto il tipo protocollo:

  • CM PUC
  • PR Protocollo certificato cartaceo
  • DT Data inizio malattia

Nel Bottone Certificati è presente anche il flag “R” Ricoveri, attivato in presenza di certificati medici di ricovero, caratterizzati da un codice PUCIR di inzio ricovero e da un successivo codice PUC di dimissioni. Ricordiamo che in assenza dell’attivazione del flag “Familiari a carico” in gestione malattia, i periodi di ricovero vengono indennizzati dall’INPS in misura pari ai 2/5 dell’indennità ordinaria.

Pare opportuno sottolineare che, la nuova sezione certificati medici con i protocolli PUC può essere gestita anche manualmente senza ricorso all’import di cui sopra. La gestione manuale si renderà necessaria tutte le volte in cui non sarà reperibile dal portale INPS la protocollazione.

Nella liquidazione della malattia le singole indennità INPS e le righe di integrazione c/azienda sono ora associate ai PUC di riferimento, visibili attivando il nuovo campo a destra di ciascuna riga.

Nel cedolino saranno inserite le consuete voci di calcolo di integrazione aziendale e carenza per sommatoria, mentre la voce di calcolo dell’indennità di malattia c/Inps (nell’esempio MAL.01) sarà suddivisa per ciascun protocollo PUC presente in liquidazione. Il protocollo PUC è visualizzabile dall’utente attivando il nuovo campo a destra della colonna Conto.

In fase di elaborazione della denuncia UniEMens, la malattia suddivisa per PUC sarà presente nelle seguenti gestioni.

 

Permessi elettorali

Domenica 22 marzo e lunedì 23 marzo 2026 si è svolto il referendum confermativo della legge costituzionale “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025

Di seguito vengono riepilogati gli adempimenti dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti chiamati a svolgere funzioni presso i seggi elettorali.

La partecipazione ai seggi per i lavoratori dipendenti che hanno svolto funzioni di presidente, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o di gruppo, comporta l’applicazione della seguente disciplina:

  • i giorni di impegno al seggio considerati lavorativi (lunedì) devono essere retribuiti normalmente, come se il lavoratore avesse prestato l’attività lavorativa ordinaria;
  • i giorni festivi o non lavorativi (domenica e sabato) danno diritto ad una quota di retribuzione aggiuntiva rispetto alla normale oppure a giorni di riposo compensativo.

Le modalità di fruizione del riposo, nel silenzio della legge, devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro. In linea di massima il giorno di riposo deve essere fruito salvaguardando le esigenze produttive e organizzative, entro un arco temporale molto ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale. Deve comunque essere prestata attenzione alla normativa in tema di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e ai limiti settimanali dell’orario di lavoro imposti dall’art. 4 del D. Lgs. 66/2003. Poiché l’attività svolta presso gli uffici elettorali è considerata attività lavorativa, la scelta del riposo settimanale appare quella più corretta, indipendentemente dalla volontà delle parti, in quanto la salute del lavoratore prevale sulle esigenze produttive.

Se il lavoratore chiamato ai seggi elettorali per svolgere le funzioni di scrutatore si trova in Cassa Integrazione Guadagni con sospensione programmata dell’attività lavorativa, il datore di lavoro non ha alcun obbligo retributivo né per quanto concerne le giornate lavorative né per quanto concerne le festività o le giornate non lavorative. In questo caso il lavoratore percepirà il trattamento economico della Cassa Integrazione per il periodo lavorativo coincidente con le operazioni di seggio, mentre nulla sarà erogato in ordine alle prestazioni festive.

In base ai principi di correttezza e buona fede il lavoratore nominato ai seggi per espletare una funzione deve:

  • preavvertire con anticipo il proprio datore di lavoro della sua assenza, consegnandogli copia della convocazione inviata dal competente ufficio elettorale;
  • ultimate le operazioni di voto, al rientro sul posto di lavoro, deve consegnare copia della documentazione attestante la funzione svolta presso il seggio elettorale, con timbro della sezione e firma del presidente di seggio.

Pari Opportunità rapporto biennale

Il Ministero del lavoro ha reso disponibile all’indirizzo https://servizi.lavor.gov.it/ dal 1 marzo 2026 il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025, da inviare entro il 30 aprile 2026.

Aziende obbligate

La legge 162/2021 ha modificato l’articolo 46 del D. Lgs. 198/2006 prevedendo che l’obbligo di redazione del rapporto riguarda le aziende con oltre 50 dipendenti. Per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto è su base volontaria.

La redazione del rapporto per il periodo 2024/2025 può avvenire esclusivamente in modalità telematica sul portale del Ministero del Lavoro servizi.gov.it entro e non oltre il 30 aprile 2026.

La procedura telematica del Ministero rilascerà una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto che, dovrà essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per le aziende inadempienti, la mancata trasmissione del Rapporto comporta, ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 520/1955, l’applicazione di una sanzione amministrativa da 515,00 a 2.580,00 euro. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi goduti dall’azienda.

Se il rapporto risultasse falso o incompleto si applicherà la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

Il rapporto è composto da tre sezioni

Sezione 1 Contenuto Dettaglio
Informazioni generali Dati azienda Occupazione totale al 31/12/2025
Contratti collettivi applicati Occupazione donne al 31/12/2025
Sezione 2 Contenuto Dettaglio
Informazioni numero occupati Occupati al 31/12/2024 Suddivisione per categoria e qualifica
Occupati al 31/12/2025 Promozioni e assunzioni
Condizione lavorativa
Mobilità tra unità produttive
Cessazioni e trasformazioni
Formazione
Processi e strumenti di recruitment
Retribuzione
Componenti accessori retribuzione
Sezione 3 Contenuto Dettaglio
Informazioni unità produttive Per categoria uomini / donne Occupati per provincia

Appalti pubblici

Le aziende obbligate alla redazione del rapporto, ai sensi dell’articolo 46 del D. Lgs. n. 198/2006, devono presentare, a pena di esclusione dalla gara di appalto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali e alla consigliera di parità.

Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a gare pubbliche per le quali è richiesta la presentazione del rapporto biennale, possono presentare copia di quello già presentato con riferimento al biennio precedente del 2022 / 2023.

Le aziende che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti sono tenute a consegnare alla stazione appaltante una relazione sullo stato delle assunzioni del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, dei fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione corrisposta.

Certificazione parità di genere: esonero contributivo

L’Istituto previdenziale, con proprio messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo di cui alla Legge n. 162/2021 per i datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46 bis del decreto legislativo n. 198/2006.

L’articolo 5 della legge 5 novembre 2021 n. 162, prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della Certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (Codice per le pari opportunità tra uomo e donna), introdotto dall’articolo 4 della medesima legge.

Le certificazioni utili all’esonero in commento sono quelle rilasciate in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 dagli Organismi di valutazione accreditati ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. L’elenco degli organismi accreditati è reperibile al link https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/organismi-di-certificazione

La sola presentazione, anche su base volontaria, del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità non consente alle aziende di accedere al beneficio.

Il decreto 20 ottobre 2022, del Ministro del lavoro e delle politiche sociale, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha disciplinato i criteri e le modalità di concessione dell’esonero in oggetto, a decorrere dal 2022.

Con Circolare n. 137 del 27 dicembre 2022, l’INPS ha fornito le indicazioni e le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro che avessero conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2022 di accedere all’esonero.

Successivamente, con Messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023 e n. 4479 del 30 dicembre 2024 è stata avviata la campagna di acquisizione delle richieste di esonero relative alle certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 ed entro il 31 dicembre 2024.

Con il messaggio 3804 del 16 dicembre 2025 l’INPS ha comunicato che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle agevolazioni (ex DiResCo), è stato rilasciato il modulo di istanza on lineSGRAVIO PAR_GEN” per l’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025. Per l’anno 2025 le richieste di riconoscimento dell’agevolazione potranno essere presentate fino al 30 aprile 2026.

La domanda da inoltrare tramite il portale Agevolazioni del sito INPS, deve contenere le seguenti informazioni:

  • Data identificatici del datore di lavoro (matricola e codice fiscale)
  • La retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della Certificazione della parità di genere, intesa come cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte
  • L’aliquota datoriale media
  • La forza aziendale media stimata
  • La dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso della Certificazione della parità di genere
  • La data di emissione della certificazione e il suo periodo di validità.

L’INPS autorizzerà i datori di lavoro alla fruizione del beneficio in misura non superiore all’1% dei complessi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dallo stesso indicati nella domanda di autorizzazione, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui per ciascun beneficiario. Per beneficiario è inteso il medesimo soggetto giuridico, anche se in possesso di diverse matricole aziendali.

L’importo autorizzato dovrà inoltre tener conto del limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro annui stabilito dall’articolo 6 comma 1 del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022 e, quindi, nell’ipotesi di insufficienza di risorse, l’importo autorizzato sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari.

All’esito positivo dell’elaborazione sarà attribuito alle aziende beneficiarie il codice autorizzazione “4R” avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

I datori di lavoro che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato i datori di lavoro a cui sia stato attribuito il ca “4R” all’esito dell’accoglimento della propria istanza, e per le mensilità di validità della certificazione, esporranno a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo a quello di comunicazione di accoglimento la quota di esonero spettante, valorizzando all’interno dell’elemento <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L238” avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 della legge n. 162/2021” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo dell’esonero da conguagliare.

Per il recupero delle mensilità pregresse, dal primo mese di validità della certificazione al mese precedente l’esposizione del corrente, i datori di lavoro valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale “L239” avente il significato di “Arretrato conguaglio esonero contributivo parità di genere articolo 5 della legge n. 162/2021” e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo dell’esonero arretrato da conguagliare

In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici DM10 inserire i nuovi codici “L238” e “L239” per il conguaglio dell’esonero contributivo parità di genere art. 5 L. 162/2021.

In Anagrafica – Tabelle – DM10/UniEMens Codici Comuni inserire i due nuovi codici nella sezione dedicata “Esonero certificazione parità di genere”.

In Anagrafiche – Aziende – Gestione in corrispondenza della matricola Inps autorizzata all’esonero contributivo va compilata la sezione dedicata ‘Esonero certificazione parità di genere’.

In particolare va inserita la validità della certificazione (anno/mese inizio – anno/mese fine), l’importo mensile riconosciuto come esonero, l’anno/mese di recupero mesi precedenti e il nr. dei mesi da recuperare.

In denuncia UniEMens, a partire dal mese di recupero dell’esonero, verrà inserito in denuncia aziendale Altri Crediti il codice L238 ed il relativo importo corrente, nonché, per il solo mese di recupero mesi precedenti il codice L239 con l’importo totale da recuperare pari al limite mensile * il nr. mesi da recuperare.

Rivalutazione TFR: coefficiente di febbraio 2026

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2026 e il 14 marzo 2026 è pari a 100,90.