Calendario aprile 2026
| Giorni lavorabili | 21 |
| Ore lavorabili | 168 |
| Festività godute | 2 |
| Festività non godute | 0 |
| Sabati (settimane) | 4 |
Nel mese di aprile 2026 ricorrono due festività: Lunedì dell’Angelo dopo Pasqua (lunedì 6 aprile) e Festa della Liberazione (sabato 25 aprile).
La festività di Pasqua, sempre coincidente con la domenica, non è normalmente riconosciuta come giornata festiva aggiuntiva, tranne alcune eccezioni previste dalla contrattazione collettiva (es. CCNL Pulizia e Multiservizi).
Per i lavoratori con retribuzione mensilizzata le due festività non vanno pagate, in quanto ricomprese nella retribuzione mensile ordinaria.
Per i lavoratori retribuiti a ore:
- la festività del 6 aprile va pagata in rapporto alle ore lavorabili
- la festività del 25 aprile, in caso di adozione del regime orario cosiddetto di settimana corta (lavoro da lunedì a venerdì), non va pagata in quanto non risulta cadente in un giorno lavorativo e nemmeno nel giorno previsto per il riposo settimanale.
NOTA BENE
Per gli operai del settore edile, la festività del 25 aprile 2026, deve essere invece retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se cadente in sabato.
Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell’elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività del 25/04/2026 deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.
Imposta sostitutiva rinnovi contrattuali per eventi
Nella Circolare 3/bis/2026 è stata illustrato il funzionamento della Imposta Sostitutiva sui Rinnovi Contrattuali in vigore dal 1 gennaio 2026, imposta pari al 5% sugli incrementi erogati nel 2026 a fronte di rinnovi contrattuali intervenuti dal 2024 in poi.
In particolare è stato specificato che la norma prevede che l’imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali sia applicata anche alle quote di integrazione aziendale degli eventi di malattia, infortunio e maternità. E’ stato quindi presentato il caso della liquidazione mensile di un evento di malattia che qui ripresentiamo.
Per gli eventi di malattia, la quota dell’importo di integrazione da considerare soggetta a tassazione sostitutiva è determinata in rapporto proporzionale tra il valore del rinnovo e quello del livello di appartenenza.
Questo importo è inserito in cedolino quale importo soggetto a tassazione sostitutiva sui rinnovi contrattuali mediante la voce di calcolo RIN.AP (voce di calcolo presente nella Tabella delle Voci di Calcolo Comuni).
Nella versione 37.04 di UNO l’importo dell’eventuale integrazione aziendale è stato esteso anche agli eventi di infortunio e maternità.
Per l’infortunio la quota di integrazione soggetta a imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali è presente nei nuovi campi a fianco delle colonne carenza e integrazione.
Per gli eventi maternità la quota di integrazione soggetta a imposta sostitutiva sui rinnovi contrattuali è visibile nel nuovo campo (di cui rinnovi contrattuali).
A parziale rettifica di quanto esposto nella Circolare 3/bis/2026, la voce di calcolo RIN.AP, che è destinata ad esporre nel cedolino la quota di integrazione soggetta a imposta sostitutiva, deve essere una voce di tipo Competenza / Trattenuta.
CCPL Edilizia Industria Brescia: EVR 2025
Con verbale sottoscritto il 3 marzo 2026 ANCE Brescia, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA CGIL hanno stabilito l’erogazione dell’EVR della provincia di Brescia 2025 nella misura del 75% del massimo erogabile provinciale.
Il raffronto dei parametri provinciali del triennio “2023 – 2024 – 2025” rispetto al triennio “2022 – 2023 – 2024” ha dato esito positivo solo per tre dei parametri presi in considerazione:
- Numero dei lavoratori iscritti a CAPE Brescia;
- Monte salari denunciato;
- Ore denunciate alla CAPE, depurate dalle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- Numero delle notifiche preliminari.
In particolare in numero delle notifiche preliminari nella comparazione dei trienni è risultato più basso.
Pertanto l’Elemento Variabile della Retribuzione riferito all’anno 2025 deve essere erogato, fermo restando la verifica dei requisiti aziendali di cui si dirà oltre, nella misura del 75% del 4% dei minimi di paga in vigore al 1 settembre 2020.
Operai
| Livello | EVR 2025 / ora |
| 4 Livello | 0,22 |
| 3 Livello / Operaio Specializzato | 0,20 |
| 2 Livello / Operaio Qualificato | 0,18 |
| 1 Livello / Operaio Comune | 0,16 |
Impiegati
| Livello | EVR 2025 / mese |
| 7 Livello / Quadri e 1° Categoria Super | 53,72 |
| 6 Livello / 1° Categoria | 48,35 |
| 5 Livello / 2° Categoria | 40,29 |
| 4 Livello / 3° Categoria Assistente Tecnico | 37,61 |
| 3 Livello / 3° Categoria | 34,92 |
| 2 Livello / 4° Categoria | 31,43 |
| 1 Livello / 4° Categoria primo impiego | 26,86 |
L’Elemento Variabile della Retribuzione relativo al 2025 deve essere erogato nella sua interezza solo in presenza dell’andamento positivo di altri due parametri misurati a livello aziendale, sempre relativamente alla comparazione del triennio “2025 – 2024 – 2023” rispetto al triennio “2024 – 2023 – 2022”, ovvero:
- Numero ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni;
- Volume d’affari IVA rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Se una dei due parametri non risultasse positivo l’erogazione EVR 2025 dovrà essere effettuata nella misura del 50%, mentre in presenza dei due parametri entrambi negativi non si darà luogo ad alcuna erogazione.
La verifica del numero di ore denunciate sarà effettuata direttamente da Cassa Edile, mentre per il volume d’affari IVA sarà l’impresa ad effettuare il raffronto.
In presenza del requisito positivo di cui sopra (numero ore denunciate), l’erogazione EVR 2024 avverrà in due quote, pari ciascuna al 50% dell’importo EVR totale, nelle denunce di competenza dei mesi di Aprile 2026 e Settembre 2026.
Agli importi riconosciuti a titolo di EVR 2025 è applicabile l’imposta sostitutiva del 1% in quanto erogazioni ricollegabili all’incremento della produttività ed efficienza organizzativa.
Per le imprese operanti in provincia di Brescia ma provenienti da fuori provincia l’erogazione EVR agli operai operanti a Brescia va effettuata con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore della provincia di provenienza.
Per gli operai l’erogazione non sarà a beneficio diretto del lavoratore, e quindi non sarà direttamente inserita nel cedolino del dipendente, ma sarà effettuato un accantonamento presso la Cassa Edile del valore dell’EVR, al netto del prelievo contributivo e fiscale. Sarà poi la Cassa Edile a provvedere alla corresponsione ai lavoratori dell’Elemento accantonato.
Se anche l’andamento del volume d’affari IVA dovesse dare un risultato positivo, il rimanente 50% dell’EVR 2025 sarà erogato / accantonato nel mese di settembre 2026.
Per il 2025 sarà direttamente l’impresa che dovrà verificare in autonomia il numero delle ore denunciate in Cassa Edile per ogni singolo operaio.
Per verificare il numero di ore accantonate dell’anno 2025 è possibile utilizzare in Menù Libro Unico – Presenze – Stampa Riepilogo Presenze inserendo come intervallo gennaio – dicembre 2025 con selezione delle sole attività “Ordinario”, “Notturno” e “Festività”.
Il monte ore sarà moltiplicato per gli importi orari stabiliti per l’EVR 2025 e inserito al 50% nel cedolino di aprile 2026 e il restante 50% nel cedolino di settembre 2026. La voce di calcolo da utilizzare deve essere di tipo competenza con assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale, senza maturazione TFR. Si può ipotizzare una voce di calcolo che funzioni moltiplicando il numero delle ore accantonate nel 2025 di cui sopra per l’importo unitario dell’EVR, già riproporzionata al 50%.
CAPE Brescia ha specificato che l’Elemento Variabile della Retribuzione 2025, al ricorrere delle condizioni soggettive (reddito imponibile 2025 inferiore a 80.000 euro e per un massimo di euro 5.000 annui), gli importi sono soggetti a tassazione sostitutiva del 1%.
Per l’applicazione concreta della tassazione sostitutiva in Anagrafica Personale Pagina IRPEF anno 2026 deve essere attivato il flag ‘Emolumenti di produttività’.
Nella voce di calcolo per l’erogazione EVR 2025 da riversare in CAPE sarà attivo il flag “Emolumento di Produttività”.
La voce di calcolo di competenza deve essere accompagnata dalla voce di calcolo di trattenuta per accantonamento in Cassa Edile. La voce potrebbe essere gestita solo ad importo per un valore convenzionale pari all’importo erogato al netto del prelievo contributivo e fiscale.
Nel cedolino le due voci di calcolo CAS.E6 “EVR Brescia 2025” e CAS.E7 “Accantonamento EVR Brescia 2025” saranno quindi impostate secondo le modalità sopra illustrate.
Per gli impiegati l’importo sarà erogato direttamente dall’impresa a partire dal cedolino di aprile 2026 secondo le percentuali prefissate.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno si dovranno liquidare gli importi totali residui in unica soluzione insieme con le competenze di fine rapporto.
Nel caso di modifica dell’inquadramento del lavoratore, sia esso impiegato che operaio, sarà dovuto l’importo dell’EVR secondo il livello di appartenenza al 31 dicembre 2025.
La voce di calcolo da utilizzare per il recupero EVR 2025 potrebbe essere la medesima già utilizzata per gli operai CAS.E6 “EVR Brescia 2025”. La base di calcolo da impostare sarà l’importo lordo mensile, moltiplicato per il 50% del numero di mensilità del 2025 da recuperare (se il recupero è per l’anno intero impostare il valore 6).
Rivalutazione TFR: coefficiente di marzo 2026
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo 2026 e il 14 aprile 2026 è pari a 101,5.