• Calendario luglio 2026

  • F24 agosto: differimento dei termini

  • Novità release 37.07

  • Adesione automatica alla previdenza complementare e Fondo Tesoreria

  • Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate

  • Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2026

Calendario luglio 2026

Giorni lavorabili 23
Ore lavorabili 184
Festività godute
Festività non godute
Sabati (settimane) 4

F24 agosto: differimento dei termini

Gli adempimenti e i versamenti fiscali in scadenza dal 1 al 20 agosto possono essere effettuati, senza alcuna maggiorazione, entro martedì 20 agosto 2026. L’indicazione è contenuta nell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, portando il differimento dei termini ferragostano a regime.

Novità release 37.07

La versione 37.07 in distribuzione a luglio 2026, consente l’elaborazione e stampa in automatico dell’informativa da consegnare ai lavoratori assunti successivamente al 30 giungo 2026, al fine della eventuale destinazione del trattamento di fine rapporto a una forma di previdenza complementare. Bozza della suddetta informativa è allegata alla presente circolare.

Nel Menù Documenti è quindi stata implementata la stampa “Informativa TFR neo assunti”, oltre che la stampa della “Destinazione TFR – Mod. TF3”, che il lavoratore dovrà riconsegnare al proprio datore sempre in funzione della scelta inerente la previdenza complementare. Bozza della dichiarazione di destinazione, ancorché nella versione provvisoria, è allegata alla presente circolare.

Adesione automatica alla previdenza complementare e Fondo Tesoreria

Con Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026 l’INPS ha dettato le istruzioni per il versamento a Fondo Tesoreria del TFR relativo ai lavoratori assunti per la prima volta che optano per la destinazione del TFR in aziende tenute al versamento a Fondo Tesoreria.

L’articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, come modificato dall’articolo 1 comma 204 della legge 30 dicembre 2025 n. 109, ha introdotto, a decorrere dal 1 luglio 2026, un meccanismo di adesione automatica alle forme di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, assunti successivamente al 30 giugno 2026 (v. Circolare n. 6/bis/2026).

Le disposizioni normative attribuiscono al lavoratore un termine di 60 giorni dalla data di prima assunzione entro il quale scegliere la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. Nel corso di tale periodo il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica e optare per una diversa forma pensionistica complementare o per il mantenimento del TFR, ai sensi dell’articolo 2120 del cod. civ., con conseguente applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, della disciplina del Fondo di Tesoreria INPS.

Proprio in ragione della facoltà di scelta riconosciuta al lavoratore entro il termine dei 60 giorni, l’obbligo di versamento alla forma pensionistica complementare di destinazione sorge soltanto a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, anche se produce effetti dalla data di assunzione.

In base alle direttive adottate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, in data 19 giugno 2026, qualora il lavoratore eserciti espressamente l’opzione di mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 cc, il TFR maturando, a decorrere dalla data di assunzione, non viene devoluto alla previdenza complementare e continua a essere disciplinato dall’articolo 2120 cc, ferma restando l’applicazione della disciplina del Fondo di Tesoreria per le aziende tenute ad alimentarlo.

Da ciò deriva che, nel periodo compreso tra la data di assunzione e il perfezionamento della scelta da parte del lavoratore, non risulta ancora definitivamente individuato il regime di destinazione delle quote di TFR maturate, potendo le stesse essere imputate, retroattivamente, al TFR in azienda / Fondo Tesoreria.

Per le aziende che mantengono il TFR in azienda non ci possono essere problemi di recupero arretrati, se non quello di destinare a TFR azienda le quote medio tempore maturate e destinate momentaneamente, nel silenzio del lavoratore, al Fondo di Previdenza complementare aziendale. Per le aziende tenute al versamento del TFR in azienda al Fondo Tesoreria, si pone invece il problema del recupero e versamento tardivo delle quote TFR maturate. Con il Messaggio 2325/2026 l’INPS detta quindi le istruzioni operative relative alla regolarizzazione delle quote arretate di TFR, per il periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione della destinazione finale.

Ai fini del versamento deve essere utilizzato il codice causale “CF05” istituito con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di Gestione TFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso UniEMens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199” (v. Circolare Lavoro 2/2026).

La regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione e la determinazione del lavoratore circa la destinazione del proprio TFR, sarà effettuata senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.

Qualora invece la regolarizzazione intervenga in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta, dovrà essere utilizzato il codice “CF02” valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.

Nel Menù Gestioni Mensili / Previdenza Complementare è stata inserita la “Stampa opzioni dal 01/07/2026”, che consente la verifica delle scelte operate dai lavoratori per la destinazione del proprio TFR in un determinato intervallo di tempo.

Eventuali incongruenze riscontrate nella compilazione della sezione dedicata alla Previdenza complementare di Anagrafica Personale vengono segnalate nell’ultima colonna ‘Note’.

Nell’esempio sottostante, l’assenza della data opzione, trascorsi i 60 giorni (29/08/2026) dalla data di assunzione 01/07/2026 rispetto alla data di riferimento della stampa 31/08/2026, comporta l’adesione automatica a previdenza complementare e segnala l’incongruenza, poiché assenti in Anagrafica Personale il flag ‘Adesione automatica’, nonché la data di opzione e di iscrizione alla previdenza complementare.

Sempre nel Menù Gestioni Mensili / Previdenza Complementare è possibile, utilizzando la nuova funzione di “Aggiornamento mesi precedenti dal 01/07/2026”, effettuare in automatico lo spostamento del TFR maturato nei periodi precedenti la scelta esplicita / adesione automatica.

Nell’esempio proposto, la dipendente Irene Colleoni (lavoratore NON di prima assunzione) assunta il 1 luglio 2026, che aveva una destinazione TFR in modalità provvisoria a Fondo Prevedi, ha consegnato il modulo TFR3 il giorno 10 agosto 2026 dichiarando di non avere in essere l’adesione alla previdenza complementare. Pertanto il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell’articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.

L’aggiornamento deve quindi essere effettuato inserendo come mese di riferimento il mese di agosto e come periodo oggetto di aggiornamento dal luglio 2026 al luglio 2026.

Nei progressivi TFR di luglio la quota TFR viene spostata da Previdenza complementare a F.do Tesoreria Inps; nei progressivi Contributi Sociali di luglio vengono inseriti il recupero contributo f.do garanzia TFR e il recupero contribuzione DL. 203/2005; infine, nella denuncia UniEMens di agosto 2026 vengono automaticamente recuperati sia gli sgravi contributivi che il versamento della quota TFR pregressa di competenza luglio 2026, oltre alle quote correnti.

Nella diversa ipotesi in cui la dipendente Irene Colleoni (lavoratore di prima assunzione) assunta il 1 luglio 2026, con una destinazione TFR in modalità provvisoria a Fondo Prevedi, non consegna il modulo TFR3 entro i 60 giorno dalla data di assunzione, aderisce automaticamente al fondo collettivo di riferimento aziendale Prevedi a partire dal 01/07/2026, con data opzione il giorno successivo la scadenza dei 60 giorni, ovvero il 30/08/2026.

In questo caso non si rende necessario l’aggiornamento mesi precedenti, poiché le quote TFR maturate dall’assunzione sono già calcolate e memorizzate a previdenza complementare nei progressivi TFR mensili del dipendente.

In anagrafica Personale – Pagina Contributi è necessario variare la tabella C.S. inserendo il contributo ordinario a carico azienda e a carico dipendente previsti dal fondo (per il f.do Prevedi pari al 1% c/azienda + 1% c/dipendente), nonché il recupero a forfait dei contributi mesi precedenti, da calcolare manualmente sulla Retribuzione utile TFR del/dei mese/i precedete/i e da inserire in NC diversa rispetto a quella prevista per il calcolo contributo in %.

Nel caso di dipendente di nuova iscrizione a fondo previdenziale si ricorda di verificare le istruzioni fornite dal fondo ed inserire in tabella C.S. a forfait anche le eventuali quote di iscrizione a carico azienda e a carico dipendente.

Sempre in anagrafica Personale – pagina Previdenza complementare va attivato il flag ‘Adesione automatica’ e vanno inserite la data opzione e la data iscrizione, lasciando confermato il Tipo scelta F.do aziendale.

Automaticamente, in fase di elaborazione Cedolino, prima, e in denuncia mensile UniEMens, dopo, verranno calcolati, oltre al TFR mturato nel mese, i contributi a carico azienda e dipendente dovuti, nonché il recupero contributo f.do garanzia TFR e il recupero contribuzione DL. 203/2005.

Cassa Integrazione Intemperie – temperature elevate

Con Messaggio n. 2418 del 20 luglio 2026 l’INPS detta le istruzioni operative per le richieste di integrazione salariale a fronte della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo ai sensi del DL 107/2026.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2026 è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante “Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti”.

Il citato decreto-legge n. 107/2026, entrato in vigore il 27 giugno 2026, giorno successivo a quello della sua pubblicazione, reca, tra le altre, disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, finalizzate a rafforzare le tutele dei lavoratori nei contesti di emergenza climatica.

In particolare, l’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 dispone specifiche misure volte ad agevolare, per il periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, l’accesso agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro da parte dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), al fine di assicurare adeguate forme di tutela in presenza di eccezionali situazioni climatiche e, al contempo, supportare la continuità delle attività produttive e infrastrutturali interessate.

Il Messaggio INPS 2418 fornisce le relative istruzioni operative e contabili. Per quanto non espressamente previsto nel messaggio, che fa esclusivo riferimento alle fattispecie di “eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore” di cui all’articolo 6 del citato decreto-legge, valgono le regole ordinarie sulla sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo, le cui indicazioni operative sono state di recente riepilogate con il messaggio n. 2103 del 24 giugno 2026.

Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026 prevede che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori dell’edilizia e affini, lapideo e delle escavazioni – rientranti nel campo di applicazione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO) ai sensi di quanto disposto dall’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, determinate da eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), possono accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi siano computati al fine del raggiungimento del limite massimo di durata dei trattamenti, fissato in 52 settimane nel biennio mobile dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015.

Al riguardo, si rappresenta che gli altri datori di lavoro rientranti nella disciplina della CIGO ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l), del decreto legislativo n. 148/2015, per i trattamenti connessi a eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), fruiscono già della neutralizzazione dei periodi richiesti per i suddetti eventi.

Si ricorda che, per le richieste di integrazione salariale connesse a eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”), non trova applicazione il principio generale, previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, in base al quale, per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, i lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto l’ammortizzatore in costanza di rapporto di lavoro, un’anzianità minima di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione.

Inoltre, il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 107/2026, confermando la disposizione già contenuta nell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, stabilisce che, per le richieste di trattamento di integrazione salariale in argomento, i datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Infine, si ricorda che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, le domande di integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili (“EONE”) devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente, l’unica deroga alla disciplina generale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 attiene all’esclusione delle sospensioni o delle riduzioni dell’attività lavorativa autorizzate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, del decreto- legge n. 107/2026, ai fini del computo dei limiti massimi di durata dei trattamenti, previsti dai commi 2 e 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2015. Pertanto, i periodi di integrazione salariale in argomento rilevano ai fini della determinazione della misura del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, qualora il medesimo sia dovuto per eventuali ulteriori periodi di integrazione salariale fruiti nel quinquennio mobile. Inoltre, nei casi in cui il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, si applica il termine di decadenza di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015 (cfr. la circolare n. 9 del 19 gennaio 2017).

Si rammenta altresì che per i datori di lavoro tenuti al versamento al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, commi 755 e 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale ordinaria autorizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 107/2026, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione o della sospensione dell’attività lavorativa.

Per quanto attiene alla compilazione dei flussi Uniemens/PosContributiva, ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, si precisa che i medesimi devono utilizzare il codice di conguaglio che verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del “Cassetto previdenziale del contribuente”, unitamente al rilascio dell’autorizzazione all’integrazione salariale.

In particolare, per le prestazioni che eccedono i limiti di fruizione delle 52 settimane, successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, i datori di lavoro, all’interno dell’elemento<CongCIGOAltCaus>, presente in <DenunciaAziendale> <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> <CIGOrd> <CongCIGOACreddito> <CongCIGOAltre>, devono valorizzare il codice di nuova istituzione “L153”, avente il significato di “Conguaglio CIGO DL 107-2026”. Per i periodi di integrazione salariale fruiti entro il limite delle 52 settimane, i datori di lavoro devono utilizzare il codice di conguaglio già in uso “L038” (cfr. la circolare n. 9/2017).

In caso di cessazione di attività, il datore di lavoro può effettuare il conguaglio della prestazione erogata tramite il flusso UniEMens/PosContributiva di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.

Inserire in Anagrafiche – Tabelle – DM10/UniEMens – Codici DM10 il codice di nuova istituzione L153.

Rivalutazione TFR: coefficiente di giugno 2026

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2026 e il 14 luglio 2026 è pari a 102,8.