E’ tempo di bilanci ed occorre misurarsi con il nuovo Oic 16 emanato dall’Organismo italiano di contabilita’ che prevede sempre la separazione valore del terreno e valore del fabbricato.

E’, comunque, da ricordare che anche la versione precedente del principio contabile nazionale prevedeva, in linea di principio, la possibilita’ di tale scorporo, cosicche’ le imprese che volevano predisporre i loro bilanci in conformita’ con i principi contabili, dovevano gia’ predisporre la separazione seguendo le precedenti disposizioni.

Tuttavia, la precedente versione del principio Oic 16 prevedeva la facolta’ di non scorporare il valore del terreno dal fabbricato nel caso in cui il valore dello stesso “coincidesse” con il valore dell’eventuale fondo di ripristino/bonifica del sito alla data di chiusura del bilancio (valore questo non contabilizzato in bilancio).

La versione ora revisionata del principio contabile Oic 16 (valida gia’ per i bilanci del 2014), invece, prevede che il valore del terreno su cui insiste un fabbricato deve sempre essere scorporato anche utilizzando delle stime.

In linea con il divieto di compensazione, dunque, alle imprese e’ ora richiesto di scorporare sempre il valore del terreno e allo stesso tempo, di rilevare il pertinente fondo ripristino.

Tale scorporo, pero’, potrebbe avere una valenza diversa ai fini della redazione del bilancio civilistico (determinazione sulla base di stime) da quello effettuato per fini fiscali, che invece avviene sulla base di percentuali forfettarie.

Inoltre, e’ ora precisato che per gli acquisti di fabbricati effettuati gia’ nel 2014 trova applicazione la nuova versione dell’Oic 16, cosicche’ la normativa fiscale di cui al Decreto legge n. 223/2006 trova completa applicazione oltre che ai fini Ires anche ai fini Irap.

Infine, per i terreni la cui utilita’ non si esaurisce nel corso del tempo, la nuova versione dell’Oic 16 prevede che il relativo valore non potra’ essere ammortizzato.