Part Time. D.Lgs. 61/2000

Forma e contenuto del contratto

La forma deve essere obbligatoriamente scritta.

Nel contratto deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario (giorno, settimana, mese, anno).

Obbligo di comunicazione dell’assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro entro 30 gg dalla stipula.

 

Lavoro supplementare

Il datore di lavoro ha la facoltà di chiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari, solo al lavoratore part time assunto a tempo indeterminato. La richiesta è legittima anche nel caso di lavoratore a termine assunto in sostituzione di altro lavoratore avente diritto alla conservazione del posto, o quando si tratta di ipotesi contemplate dai contratti collettivi.

L’effettuazioni di prestazioni supplementari richiede il consenso del lavoratore.

Non costituisce motivo di licenziamento o infrazione disciplinare il rifiuto del lavoratore di svolgere lavoro supplementare, anche nei termini temporali stabiliti dagli accordi collettivi, ai quali viene demandato il compito di prevedere il numero max di ore effettuabili come lavoro supplementare.

In mancanza di previsione contrattuale il limite legislativo allo svolgimento di lavoro supplementare è del 10% dell’orario concordato.

La retribuzione del lavoro supplementare è quella ordinaria (salvo diversa disposizione contrattuale). La retribuzione viene maggiorata del 50% al superamento del limite legale o contrattuale.

Gli accordi collettivi possono stabilire criteri e modalità per il diritto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in via non occasionale.

 

Clausole elastiche

Il datore di lavoro e il lavoratore possono concordare, anche contestualmente alla stipula del contratto di lavoro part time, un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 10 gg, la modalità della prestazione lavorativa. Ciò vale solo per i rapporti a tempo indeterminato.

I contratti collettivi determinano condizioni e modalità entro le quali il datore di lavoro può variare la collocazione temporale iniziale, nonché la misura della maggiorazione retributiva spettante ai lavoratori che accettino tale clausola. (E’ da chiarire se la maggiorazione spetti da subito o solo al cambiamento di orario!).

Il lavoratore ha la possibilità, dopo che siano trascorsi almeno 5 mesi dalla stipula, di ritirare la propria adesione dal patto con preavviso di 15 gg in presenza di una delle seguenti ragioni:

  1. esigenze di carattere familiare;
  2. esigenze di tutela della salute certificate SSN;
  3. necessità di attendere ad altra occupazione;
  4. altre ragioni individuate dai contratti collettivi.

 

Diritto di precedenza

In caso di nuove assunzioni a tempo pieno, il datore di lavoro deve convertire eventuali rapporti part time già in essere. Si deve trattare di lavoratori che svolgano le stesse o equivalenti mansioni e che operino in unità produttive situate entro 100 km dall’unità produttiva interessata alla nuova assunzione. Il mancato rispetto obbliga il datore di lavoro ad un risarcimento pari alla differenza di retribuzione fra tempo pieno e part time non convertito per 6 mesi.

In caso di nuove assunzioni a tempo parziale, il lavoratore deve informare il personale occupato a tempo pieno nelle unità produttive situate nello stesso comune, perché deve prendere in considerazione le eventuali richieste di trasformazione. Il rifiuto di trasformazione da parte del datore di lavoro, deve essere adeguatamente motivato.

 

Benefici contributivi

Un decreto legge ha fissato i benefici contributivi per le assunzioni di lavoratori part time ad incremento dell’organico esistente. Il beneficio è graduato in base alla durata della prestazione lavorativa rispetto al normale orario di lavoro:

 

Distribuzione orario Riduzione Contributiva
Orario dalle 20 alle 24 7%
Orario dalle 24 alle 28 10%
Orario oltre le 28 13%