INAIL: tenuta dei libri lavoro

             Con Nota del 7 marzo 2003 in materia di “Decreto 30/10/2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: modalità applicative per la tenuta dei libri paga e matricola” l’INAIL consente una prima attuazione del decreto in oggetto in esecuzione della Finanziaria 2001.

Diventa più facile la tenuta dei libri di lavoro. Con il Decreto del 30 ottobre 2002 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell’art. 119, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha stabilito le condizioni e modalità per la tenuta dei libri paga e matricola mediante l’utilizzo di fogli mobili e tramite supporti informatici.

 

Estensione ai libri matricola della modalità di tenuta tramite fogli mobili    

Le modalità previste per la vidimazione dei fogli paga valgono anche per i fogli matricola. L’utilizzo dei fogli mobili sostitutivi dei libri matricola non è condizionata ad alcuna autorizzazione salvo l’obbligo di preventiva vidimazione.

 

Stampa laser dati retributivi

I fogli paga possono essere numerati e vidimati contestualmente alla stampa su fogli laser sempre previa autorizzazione da parte dell’Istituto Assicurativo. I fogli da utilizzare per la registrazione dei dati matricolari dovranno invece essere preventivamente vidimati a cura dell’INAIL con i sistemi tradizionali. Per quanto concerne i fogli presenze, l’autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser continuerà a essere concessa soltanto nei casi in cui l’azienda adotti sistemi di rilevazione a mezzo di tessere magnetiche o cartellini orologio.

A partire dal 2003 i datori di lavoro che si avvalgono della stampa laser:

– sono esonerati dall’invio della comunicazione del riepilogo mensile, fermo restando l’obbligo di stampa del riepilogo  medesimo che dovrà essere conservato in uno con i libri regolamentari al fine di consentire in ogni momento i previsti controlli da parte dei funzionari addetti alla vigilanza;

– provvederanno a inviare all’INAIL il riepilogo annuale entro il 31 marzo successivo all’anno di riferimento.

In GEPAG la stampa Numerazione Mensile inserita nel Menù Elaborazioni Mensili, modulo Cedolini viene quindi attivata comunque per ogni mese di elaborazione e conservata con i cedolini ma non più inviata all’INAIL. Viceversa la stampa Numerazione Annuale (sempre nello stesso modulo) viene invece inviata all’Istituto entro il 31 marzo di ogni anno e contiene le numerazioni dei fogli mobili di tutto l’anno precedente.

 

IRPEF: nuove precisazioni

             L’Agenzia delle Entrate ha diramato la circolare n.15 del 5 marzo 2003 con cui detta ulteriori istruzioni circa la riforma dell’IRPEF integrando le precedenti circolari n.2 del 15 gennaio 2003 e n.7 del 5 febbraio 2003.

 

Collaboratori coordinati e continuativi

L’assimilazione fiscale dei redditi prodotti dai collaboratori con quelli dei lavoratori dipendenti ha come conseguenza che anche ad essi si applicano le particolari modalità di riconoscimento delle nuove deduzioni forfetarie previste per i dipendenti.

Va ricordato che le istruzioni sulle modalità di tassazione dei redditi prodotti dai co.co.co. sono contenute nella circolare n.67/2001 in cui l’Agenzia ha distinto diverse tipologie in relazione alla periodicità di erogazione dei compensi.

 

Compensi periodici: qualora il compenso sia corrisposto dal committente con periodicità mensile, bimestrale, etc . ai fini del riconoscimento delle deduzioni dall’imponibile e delle detrazioni d’imposta, egli deve applicare le stesse regole previste per i dipendenti. In altri termini il sostituto dovrà riconoscere la deduzione dall’imponibile spettante, nei singoli periodi di paga, ferme restando le operazioni di conguaglio di fine rapporto o di fine anno. Per quanto attiene alle nuove detrazioni di imposta, laddove dovute, anch’esse dovranno essere riconosciute dal sostituto d’imposta nei singoli periodi di paga.

  • In GEPAG Anagrafica dipendente pagina IRPEF le deduzioni devono avere un tipo applicazione mensile e a conguaglio compatibile con la dichiarazione del collaboratore (in assenza di specifica dichiarazione si consiglia di utilizzare l’applicazione mensile totale e l’applicazione in sede di conguaglio rapportata al periodo di lavoro). Escludere il flag Conguaglio Progressivo co.co.co. Anche le detrazioni devono avere un tipo applicazione mensile e a conguaglio rapportato al periodo di lavoro, salvo comunque diversa indicazione del collaboratore.

 

Compensi una tantum: in questo caso per la tassazione del compenso il sostituto deve applicare all’atto del pagamento le deduzioni dall’imponibile e riconoscere contestualmente le detrazioni. Nella fattispecie il sostituto è agevolato dal fatto che il reddito del collaboratore è conosciuto e quindi l’applicazione della formula matematica per il calcolo del coefficiente ha meno elementi di incertezza.

  • In GEPAG Anagrafica dipendente pagina IRPEF le deduzioni devono avere un tipo applicazione mensile e a conguaglio compatibile con la dichiarazione del collaboratore (in assenza di specifica dichiarazione si consiglia di utilizzare l’applicazione mensile totale e l’applicazione in sede di conguaglio rapportata al periodo di lavoro). Escludere il flag Conguaglio Progressivo co.co.co. Anche le detrazioni devono avere un tipo applicazione mensile e a conguaglio rapportato al periodo di lavoro, salvo comunque diversa indicazione del collaboratore. Nel caso di compensi una tantum il reddito di riferimento deve essere senz’altro di tipo inserito, essendo conosciuto a priori e introdotto nel campo reddito di riferimento.

 

Compensi disomogenei: alcuni problemi emergono nell’ipotesi di erogazione di compensi in modo disomogeneo durante il corso dell’anno. Trattasi, in altri termini di compensi corrisposti in più rate durante l’anno senza alcuna periodicità. In questo caso, il sostituto d’imposta è tenuto a tassare i redditi applicando, su ogni singolo compenso, gli scaglioni annuali e cumulando via via i successivi compensi corrisposti nel medesimo periodo d’imposta ai fini della determinazione dell’aliquota IRPEF. Deve inoltre riconoscere le deduzioni dall’imponibile sin dall’erogazione del primo pagamento. Per quanto attiene alle nuove detrazioni e anche a quelle vecchie, in assenza di un periodo di paga, devono essere riconosciute solo in sede di conguaglio.

  • In GEPAG Anagrafica dipendente pagina IRPEF le deduzioni devono avere un tipo applicazione a conguaglio compatibile con la dichiarazione del collaboratore (se il rapporto è unico si sceglierà il tipo conguaglio totale sia per la base che per la parte variabile delle deduzioni). Sono ininfluenti le scelte nell’applicazione delle deduzioni mensili poiché ogni compenso è soggetto a conguaglio. A questo proposito risulta appropriato inserito il Reddito Presunto come valore inserito. E’ fondamentale attivare invece il flag Conguaglio Progressivo co.co.co. Le detrazioni devono avere un tipo applicazione mensile NON APPLICATE e a conguaglio TOTALE, salvo comunque diversa indicazione del collaboratore.

 

Esempio: amministratore con compenso per l’anno 2003 = 20.000 € in 3 rate: la prima di 3.000 €, la seconda di 8.000 € e la terza di 9.000 €. L’importo delle deduzioni spettanti è dato dalla formula: (26.000 + 7.500 – 20.000) / 26.000 = 0,5192 X 7.5000 = 3.894,00.

La prima rata del compenso non sarà assoggettata a tassazione dal momento che la deduzione spettante è superiore (3.894,00 > 3.000,00). La parte eccedente della deduzione verrà riconosciuta nelle rate successive.

La seconda rata del compenso pari a 8.000,00 € sarà assoggettata a tassazione sulla base degli scaglioni annuali per l’importo di 8.000,00 – 894,00 = 7.106.00 €.

La terza rata del compenso pari a 9.000 €, sarà assoggettata interamente a tassazione.

In questo caso, in sede di conguaglio, il sostituto non riconoscerà le detrazioni d’imposta dal momento che l’importo del reddito complessivo non è superiore a 27.000 €.

 

La dichiarazione del lavoratori

Un altro aspetto affrontato dall’Agenzia delle Entrate, in considerazione delle mutate regole di determinazione del reddito, riguarda l’obbligo del sostituto di imposta di richiedere al lavoratore una dichiarazione contenente il reddito complessivo. La circolare n.15/2003 precisa che tale obbligo non sussiste e quindi il sostituto d’imposta potrà avvalersi anche della dichiarazione presentata dal lavoratore con riferimento al precedente regime fiscale. Ciò non toglie che il sostituto di imposta possa avviare ogni iniziativa di scambio di informazioni con il lavoratore al fine di venire a conoscenza del reddito complessivo presunto necessario per l’applicazione delle nuove regole di tassazione.

In presenza di una dichiarazione da parte del lavoratore essa dovrà essere utilizzata dal sostituto di imposta per calcolare sia le deduzioni dall’imponibile sia le nuove detrazioni d’imposta.

In GEPAG la stampa della Dichiarazione per Detrazioni Menù Documenti è già stata modificata con l’inserimento eventuale delle informazioni utili al calcolo delle Deduzioni.

 

Rapporti inferiori all’anno

Già con la circolare n.2 del 15 gennaio 2003 l’Agenzia delle Entrate precisava che se il rapporto di lavoro è a termine occorre ragguagliare al periodo di lavoro anche la deduzione base di 3.000 €. Tale indicazione, anche se in prima analisi può risultare non aderente alla norma (che non prevede ragguaglio per questa deduzione) costituisce il comportamento più coerente per la tassazione del reddito del lavoratore. Infatti, se in presenza di un rapporto a termine il sostituto di imposta riconoscesse l’intera deduzione di 3.000,00 € verrebbe pregiudicata la progressività dell’imposta qualora il lavoratore intrattenesse ulteriori rapporti a termine che vedrebbero l’ulteriore riconoscimento dei 3.000 €, con effetti gravosi per il lavoratore in sede di conguaglio. Ora l’Agenzia con la nuova circolare precisa che il ragguaglio dei 3.000,00 € è necessario anche nel caso di rapporti a tempo indeterminato inferiori all’anno.

In GEPAG nella pagina IRPEF dell’Anagrafica dipendente è quindi da selezionare la metodologia di calcolo delle deduzioni in fase di conguaglio PER PERIODO DI LAVORO, che consentono la riproporzione anche della quota fissa di 3.000 €.

 

Modelli GLA e CUD per i redditi 2002

             Entro il 31 marzo 2003 (30 aprile 2003 se trasmissione telematica) i committenti sono tenuti a presentare all’INPS la denuncia annuale dei collaboratori coordinati e continuativi (il modello GLA) e a consegnare a tutti i lavoratori il modello CUD/2003.

Entro il termine del 31 marzo 2003, i datori di lavoro sono tenuti a rilasciare a tutti i loro dipendenti la certificazione CUD/2003 attestante, sia ai fini fiscali che contributivi i redditi corrisposti nell’anno 2002 e le relative trattenute. Insieme alla certificazione vera e propria è bene fornire al dipendente anche l’allegato 1 delle istruzioni ministeriali contente le informazioni per il contribuente (reperibile nella sezione modulistica del sito www.agenziaentrate.it) e farsi firmare per ricevuta una copia della medesima dichiarazione.

E’ disponibile il manuale Elaborazioni Annuali del software GEPAG nel sito www.licon.it che illustra le fasi di elaborazione, gestione e stampa del modello CUD 2003.

 

 

Autoliquidazione INAIL

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, ha comunicato il tasso di interesse da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all’autoliquidazione 2002/2003.

La misura del tasso di interesse è pari al 3,74%.

Pertanto, per coloro che hanno usufruito del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2003 in scadenza al 17 febbraio 2003 i coefficienti da moltiplicare per gli importi delle rate successive (identiche alla prima) sono i seguenti:

 

Scadenza Coefficiente
16 maggio 2003 0,009016986
16 agosto 2003 0,018443836
16 novembre 2003 0,027870685

 

In GEPAG si possono quindi inserire nella gestione Debiti del modulo F24 Menù Elaborazioni mensili i nuovi importi con le relative scadenze che verranno presentati automaticamente con l’elaborazione dei mesi futuri.

 

 

INPS: attestazione di regolarità contributiva

Le dichiarazioni di regolarità contributiva rilasciate dall’INPS a enti o ditte costituiscono un requisito per la partecipazione a gare di appalto per opere pubbliche: tra i vari obblighi imposti all’appaltatore o subappaltatore vi è, infatti, anche quello della regolarità negli adempimenti contributivi. Si ricorda che le dichiarazioni di regolarità contributiva vanno riferite a tutte le posizioni aziendali. Lo stesso meccanismo scatta anche per il certificato liberatorio (mod. v13) rilasciato per la liquidazione del conto finale.

 

Al fine di facilitare l’erogazione alle imprese dell’attestazione suddetta, l’INPS con messaggio 18 marzo 2003, n.193, ha realizzato una nuova funzione sul suo portale www.inps.it – area aziende, dove è possibile richiedere l’attestazione. Tale servizio è abilitato solo agli utenti muniti di apposita autorizzazione (codice PIN rilasciato dall’Istituto).

I requisiti per il rilascio dell’attestazione sono stati stabiliti con circolare n.194 del 4 settembre 1989 e sono i seguenti:

– che sussista la correttezza degli adempimenti mensili nell’ambito degli ultimi 5 anni;

– che, esistendo elementi per possibili raffronti, si accerti la congruità dei versamenti effettuati;

– che non esistano inadempienze in atto.

Relativamente alla dichiarazione in sede di liquidazione del conto finale, i requisiti sono stabiliti con circolare n.27.1.1992 e sono:

  • che l’Ente appaltante abbia comunicato all’Istituto tutti gli elementi necessari per una tempestiva opera di controllo, cioè data inizio e fine lavori ed eventuali ospensioni, importo del lavoro e incidenza manodopera;
  • che la ditta appaltatrice abbia comunicato all’Istituto l’avvenuto appalto;
  • che la stessa impresa abbia comunicato trimestralmente i dati relativi alla situazione aziendale.

 

Rivalutazione TFR: coeff. di febbraio 2003

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2003 e il 14 marzo 2003 è pari a 119,8.

In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese febbraio dell’anno 2003.