“LIBERALIZZATA” LA DATA DELLA FATTURA DIFFERITA

Come noto, a seguito dell’introduzione dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, per effetto di quanto disposto dall’art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall’art. 11, DL n. 119/2018 e dall’art. 12-ter, DL n. 34/2019, a decorrere dall’1.7.2019:

  • la fattura immediata può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell’operazione);
  • qualora la data di effettuazione dell’operazione non coincida con la data di emissione della fattura, quest’ultima deve riportare sia la data di effettuazione dell’operazione che la data di emissione.

Con particolare riguardo alla data di emissione della fattura, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti nell’ambito della Circolare 17.6.2019 n. 14/E nonché, recentemente, con la Risposta del 24.9.2019 n. 389 nella quale è stato esaminato il caso di effettuazione di più prestazioni di servizi nello stesso mese, nei confronti dello stesso soggetto, con emissione di un’unica fattura.

In tale occasione l’Agenzia ha risolto la questione della data da riportare sulla fattura differita che, in base al precedente chiarimento, sembrava dover coincidere con la data dell’ultima operazione effettuata nel mese riconoscendo ora la possibilità di indicare l’ultimo giorno del mese.

 

ESEMPIO:

Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 10.9, 20.9 e 28.9.2019.

La fattura elettronica (differita) tramite SdI può essere emessa entro il 15.10.2019 indicando nel campo “Data” del file fattura alternativamente:

  • un giorno qualsiasi tra il 28.9 e il 15.10.2019 se la fattura è predisposta contestualmente all’invio allo SdI;
  • la data dell’ultima operazione (28.9.2019);
  • l’ultimo giorno del mese (30.9.2019).

La fattura va inviata allo SdI entro il 15.10.2019.

Va sottolineato che l’indicazione nella fattura di una data compresa tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese successivo comporta che la relativa IVA deve essere fatta confluire nella liquidazione periodica del mese / trimestre di effettuazione delle operazioni.