Decreto Legge 50/2017
(Manovra correttiva)
L’art. 3 del D.L. n. 50/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, introduce importanti e stringenti novità in ordine alle modalità di utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione. La norma è entrata in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 24.04.2017.
In particolare, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della compensazione libera dei crediti IVA. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il visto di conformità.
Contemporaneamente è stato introdotto l’obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta sui redditi e relative addizionali, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d’imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline. Per semplicità espositiva proponiamo il seguente schema:
Tipologia versamento | Modalità di presentazione utilizzabile |
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Mod. F24 a debito senza compensazione | Entratel / Fisconline o Remote banking |
Mod. F24 con saldo a zero | Entratel / Fisconline |
Mod. F24 a debito con compensazioni di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute | Entratel / Fisconline |
Mod. F24 a debito con compensazioni di altri crediti (contributi previdenziali, premi Inail, ecc.) | Entratel / Fisconline o Remote banking |
Con la Risoluzione n. 57/E del 04.05.2017 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, alla luce delle nuove disposizioni circa l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti IVA con compensazioni a prescindere dall’importo e, in considerazione dei tempo tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, i controlli relativi all’utilizzo di detti canali saranno attivati solo per i mod. presentati dal 01.06.2017.
L’introduzione dell’obbligo del canale dell’Agenzia delle Entrate per tutte le compensazioni nel modello F24, per qualsiasi tipologia di imposta a credito utilizzata, comporta inevitabilmente per le imprese datrici di lavoro che hanno utilizzato fino ad ora il canale telematico bancario per l’addebito dei propri modd. F24, la necessità di attivare un proprio canale diretto con l’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) ovvero l’attivazione di una delega ad un professionista abilitato. Per i datori di lavoro sostituti d’imposta è infatti alquanto improbabile la presentazione di mod. F24 non contenenti codici tributo a credito, solo se si pensa al comma 1, lett. a) e b) dell’articolo 15 del D. Lgs. n. 175/2014 che ha introdotto, dal 1 gennaio 2015, l’obbligatorietà della compensazione “esterna” relativamente a tutte le somme rimborsate dal datore di lavoro ai percipienti per eccedenza di versamento di ritenute e imposte sostitutive (codice 1627 per Irpef), nonché per assistenza fiscale scaturenti dai modelli 730/4. Non è chiaro se il credito di cui all’art. 1 del DL 66/2014 (Bonus 80 euro) esposto sempre in F24 a credito (codice tributo 1655) rientri nel nuovo obbligo.
Nella gestione mensile F24 di UNO, Stampa F24, la preparazione del modello F24 per il canale Entratel o Fisconline è attivabile impostando il tipo importazione “Agenzia delle entrate contribuenti” o “Agenzia delle entrate intermediari”, in funzione della disponibilità o meno di un canale diretto con l’Agenzia delle Entrate del sostituto d’imposta.