A decorrere dal 1° luglio 2020 è stato abrogato il c.d. “bonus 80 euro” dalla legge 2 aprile 2020 n. 21, la quale introduce due nuove misure alternative tra loro per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in particolare:
- Trattamento integrativo (Bonus 100 euro)
- Ulteriore detrazione temporanea fiscale
- BONUS 100 EURO
Beneficiari
Tutti i percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati inclusi tirocinanti, amministratori e Co.Co.Co. con alcune esclusioni (tra cui le pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati) oltre a coloro che esprimono la volontà di non volerne usufruire.
Per poterne avere diritto è necessario che l’imposta lorda dovuta dal contribuente sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati ai sensi dell’art. 13, c. 1, TUIR.
Importo spettante e limiti reddituali
Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 600 euro per l’anno 2020, mentre è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021.
Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Modalità di erogazione
I sostituti d’imposta, quali i datori di lavoro, riconoscono in via automatica nella retribuzione il trattamento integrativo citato ripartendolo fra le mensilità erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza.
Modalità di recupero
Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo che se superiore a 60 euro, viene effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile.
La compensazione per il sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione con mod. F24.
- ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (Alternativo al Bonus 100 euro)
Beneficiari
La medesima platea dei beneficiari del Bonus 100 euro.
Importo spettante e limiti reddituali
L’ulteriore detrazione fiscale spetta soltanto se il reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000. L’importo della detrazione sarà quantificato:
- fino ad un massimo di euro 600 per il reddito compreso tra euro 28.000,01 e euro 35.000,00
- fino ad un massimo di euro 480 per il reddito compreso tra euro 35.000,01 e euro 40.000,00
Di conseguenza, l’importo della detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.
Detrazione non strutturale
La detrazione ha carattere temporaneo, applicandosi alle prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.
Il ruolo del sostituto d’imposta
I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione, automaticamente in busta paga, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza.
Modalità di recupero
Nel caso in cui l’importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione utile.