E’ stato varato dal Governo il decreto legislativo n. 81/2015 in tema di contratti di lavoro flessibile, che riordina la disciplina di numerosi istituti giuridici.

 

Contratti a termine

Il decreto legislativo n. 81/2015 compie un’operazione di sistemazione organica della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. E’ confermata la non sussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto di lavoro le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo come causale dell’apposizione del termine. Si conferma inoltre che la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato, per successione di contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, non può superare 36 mesi. Unica deroga la stipulazione in sede “protetta” per un ulteriore periodo di massimo 12 mesi.

 

Somministrazione

Viene confermata la non necessaria indicazione della causale (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per le somministrazioni a termine, che possono essere utilizzate senza limiti di durata massima. La possibilità di ricorrere alla somministrazione è negata in caso di crisi aziendale, licenziamenti collettivi o ricorso alla Cig. Per quanto riguarda la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) può ora essere utilizzata  in tutti i settori con, unica limitazione, il tetto del 20% degli occupati a tempo indeterminato in azienda.

 

Collaborazioni

La collaborazione coordinata e continuativa, che costituisce una fattispecie di lavoro autonomo,  può avvenire anche a tempo indeterminato, per fornire non un’opera (è abolita la figura del collaboratore a progetto), ma un servizio. La distinzione fra lavoro dipendente e autonomo  è qualificata sulla base del criterio alternativo dell’eterodirezione e del coordinamento.  Da un punto di vista operativo se l’azienda decide il “quando” e il “dove” lavorare si applicano le regole del lavoro subordinato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore possa decidere il “come” lavorare”. Se, invece, il collaboratore decide il “se”, il “quando” e il “dove” lavorare, la collaborazione coordinata e continuativa sarà ritenuta genuina, anche per rapporti a tempo indeterminato.

 

Lavoro accessorio

Il tetto massimo dei voucher sale a € 7.000 per anno, ma rimane confermato il limite di utilizzo per singolo imprenditore e/o professionista di € 2.000. Tale limite non vale per i committenti che non svolgono attività imprenditoriali o professionali (enti pubblici, associazioni senza fine di lucro). I percettori di misure di sostegno al reddito  possono utilizzare tale strumento di lavoro  non superando il limite annuo di € 3.000.

 

Part time

Il decreto permette la richiesta al dipendente part time  della prestazione di ore di lavoro supplementare in una misura massima del 25%. Scompare l’obbligo previsto dal D.Lgs. n. 61/2000 di richiedere il consenso del lavoratore se il lavoro supplementare non è disciplinato dai contratti collettivi che prevedevano le causali in relazione alle quali era consentita la richiesta di svolgere prestazioni oltre l’orario concordato. Il lavoratore può tuttavia opporre il proprio rifiuto qualora sussistano “comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale”.

 

Apprendistato

Il D. Lgs. n. 81 interviene sulla disciplina dell’apprendistato per la qualifica, il diploma professionale e il diploma superiore e di quello di alta formazione, in sostanza sulle tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale scuola – lavoro. Il datore di lavoro dovrà sottoscrivere un protocollo formativo, i cui standard saranno stabiliti da un decreto interministeriale, che conterrà i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e i diplomi i giovani di età compresa fra 15 e 25 anni, mentre per l’apprendistato di alta formazione l’età è compresa tra i 18 e i 29 anni.