La fatturazione elettronica dal 1 luglio 2019
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 14 del 17/06/2019, ha fornito chiarimenti in merito ai cambiamenti previsti dal 1° luglio 2019 in tema di fatturazione elettronica.
Fatture immediate
Dal 1° luglio 2019 le fatture immediate devono essere emesse entro 12 giorni (secondo la modifica del Decreto Crescita già approvato definitivamente) dall’effettuazione dell’operazione.
Per data di effettuazione dell’operazione si intende la data in cui si è realizzata la cessione di beni o la prestazione di servizi.
La “data effettuazione” dovrà essere indicata come Data della fattura stessa (non essendo previsto a livello di tracciato XML un campo specifico).
Nei successivi 12 giorni il documento dovrà essere trasmesso al Sistema di interscambio.
Fatture differite
Viene confermato che le fatture differite possono essere trasmesse allo Sdi entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione come certificata da documento commerciale, D.d.T. o altro documento idoneo.
Per le fatture differite trasmesse non contestualmente all’effettuazione dell’operazione, in presenza di più documenti che attestano cessioni o prestazioni avvenute nello stesso periodo temporale e nei confronti di un medesimo cliente, potrà essere indicata nella data fattura la data dell’ultima operazione.
A tal riguardo, la Circolare precisa che è “possibile” inserire la data di effettuazione dell’ultima operazione, evitando di inserire i riferimenti a tutti i D.d.T..
Potrebbe, tuttavia, accadere che la data dell’ultima operazione (la data dell’ultimo D.d.T.. emesso nel mese solare ed epilogato in fattura) non coincida con la data dell’ultimo giorno del mese solare solitamente, quest’ultima, indicata quale data della fattura.
In tal caso, indicando come Data della fattura la data dell’ultimo giorno del mese, è da ritenersi comunque rispettata la competenza del debito Iva e, conseguentemente, le imprese possono inserire (in modo più agevole) un’unica data per tutte le fatture differite emesse nel corso dello stesso mese solare, anche per il tramite di procedure di generazione automatica.
Registrazione delle fatture emesse
Per ciò che concerne la registrazione delle fatture emesse la circolare supera alcune specifiche problematiche. In effetti, l’articolo 23 del Dpr 633/72 prevede espressamente che nel registro delle vendite vada annotata la data di emissione della fattura. L’Agenzia, con un approccio coerente e conseguenziale, chiarisce che anche nei registri va annotata sempre la data di effettuazione ovvero la data della fattura.
Il chiarimento, arricchito da una serie di esempi, consente agli operatori di continuare a gestire le fatture in base alle regole di liquidazione dell’imposta mantenendo una stretta coerenza tra fattura e registri.