Calendario settembre 2023
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
Festività godute | |
Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 5 |
Congedi parentali e permessi per disabilità: novità flusso UniEMens
Con Messaggio n 2821 del 28 luglio 2023, che annulla e sostituisce il Messaggio n. 2788 del 26 luglio 2023, l’INPS interviene per forbire precisazioni in ordine alle modalità di valorizzazione dei flussi UniEMens afferenti al congedo parentale, al congedo di paternità obbligatorio e ai permessi per disabilità, alla luce delle novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105 e dalla legge 29 dicembre 2022 n. 197.
In particolare, per tutti gli eventi riconducibili alle tutele di maternità di cui al decreto legislativo n. 151/2001 (MA0, MA1, MA2, MA3, MB1, MB4, PD0, PD1, PE0, PE1, PB0, PB1, TB0, TB1 e PF1) è prevista la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno), dettagliando la durata in ore dell’evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. E’ inoltre obbligatorio l’inserimento nel calendario giornaliero del codice fiscale del figlio per il quale si usufruisce del congedo.
Per tutti gli eventi, In caso di parto gemellare, in <InfoAggEvento> vanno indicati i codici fiscali dei figli separati da “*”.
Per i periodi di tempo antecedenti alla nascita del figlio, non potendo disporre del codice fiscale, il calendario giornaliero ospiterà la data inizio evento che coincide con la data inizio astensione.
Ci riferiamo in particolare agli eventi MA1 (maternità obbligatoria) e PF1 (congedo obbligatorio del padre), per i quali è necessario comunicare in luogo del codice fiscale la data di inizio congedo fruito antecedentemente alla data di nascita, il <TipoInfoAggEvento> deve essere valorizzato con “DT” e in <InfoAggEvento> deve essere indicata la data di inizio congedo (nel formato AAAA-MM-GG).
Dal giorno di nascita, il <TipoInfoAggEvento> deve assumere il valore “CF” e in <InfoAggEvento> deve essere indicato il codice fiscale del figlio.
Dopo aver installato la versione 34.08 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle importare automaticamente i codici Eventi UniEMens per recepire le modifiche sopra illustrate.
- Selezionare l’archivio Eventi
- Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
- Confermare con F10
Incentivo posticipo pensionamento
Con Circolare n. 82 del 22 settembre 2023, l’INPS detta le istruzioni operative per attivare l’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile ai sensi dell’articolo1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.
La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha previsto all’articolo 1 comma 286 che “i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Le modalità di attuazione, ai sensi del comma 287 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023, sono state fissate dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 2023.
Il diritto alla pensione anticipata, di seguito “pensione anticipata flessibile”, in via sperimentale per il solo 2023, si raggiunge con un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Pertanto i lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota di contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS). Se la facoltà è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l’obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima.
La facoltà di rinuncia non è attivabile per coloro i quali hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nè per periodi antecedenti ad aprile 2023, essendo il decreto ministeriale di attuazione stato pubblicato nel mese di marzo 2023.
La facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- Il datore di lavoro non versa la quota IVS a carico del lavoratore. Rimane invece l’obbligo del versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua ad essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85 (v. Circolare n. 7/2023), l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.
Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza.
Solo dopo l’esito dell’istruttoria da parte dell’Istituto, sarà comunicato al datore di lavoro l’accoglimento della domanda per i conseguenti adempimenti, anche a conguaglio delle contribuzioni già versate all’INPS per i periodi pregressi.
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento del conguaglio. Non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore “L578”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’art. 1, co. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento del conguaglio. Non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
Caricare i nuovi codici causali L577 e L578 in Anagrafiche, Tabelle, DM10/UniEMens, Codici DM10.
I nuovi codici DM10 vanno inseriti in specifiche Voci di calcolo da utilizzare all’interno dei cedolini. Nell’esempio proposto ESO.23 “ESONERO CONTRIBUTIVO Post Pensionamento NO altri esoneri” e ESO.24 “ESONERO CONTRIBUTIVO Post Pensionamento SI altri esoneri”.
Queste Voci devono avere un Tipo Voce con indicazione sia della base che dell’importo per poter far confluire i valori nella denuncia mensile UniEMens.
Nel cedolino dei lavoratori che hanno optato per la rinuncia alla pensione anticipata flessibile, deve essere inserita, alternativamente, la voce di calcolo ESO.23 se al lavoratore non sono applicati ulteriori esoneri contributi o la voce ESO.24 nel l’ipotesi contraria di applicazione di altri esoneri.
L’importo massimo della contribuzione restituita al lavoratore è solo quello IVS (33% di cui 9,19% a carico del lavoratore), al netto quindi di eventuali quote di contribuzione dovute ad altre gestioni (esempi l’aliquota CIGS dello 0,90% di cui 0,30% a carico del lavoratore).
L’elaborazione della denuncia individuale UniEMens predispone in Pagina Info aggiuntive il codice Incentivo L578, sarà necessario aggiungere manualmente nel campo Identificativo utilizzo causale il nr. di protocollo della domanda telematica inviata all’Istituto.
Incentivi occupazione giovanile
Facciamo seguito alla Circolare n. 7/2023 per dettare le istruzioni operative sulle modalità di applicazione dell’incentivo di cui alla circolare INPS n. 68 del 21 luglio 2023 dedicata all’assunzione di lavoratori “NEET” effettuate dal 1 giugno al 31 dicembre 2023 previste dall’articolo 27 del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85.
I datori di lavoro autorizzati che fruiranno dell’incentivo nel rispetto dei limiti previsti in materia di aiuti de minims, dovranno esporre, a partire dai flussi UniEMens di competenza settembre 2023, il beneficio spettante all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi> <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- <CodiceCausale> dovrà essere valorizzato con il codice “NE23” avente il significato di Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27 DL n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023;
- <TipoIdentMotivoUtilizzo> valore DATA
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserita la data di assunzione a tempo indeterminato nel formato AAAA-MM-GG;
- <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- <BaseRif> dovrà essere indicato l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese con esclusivo riferimento ai mesi arretrati;
- <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato.
Se la fruizione dell’incentivo occupazione NEET 2023 avviene in cumulo con l’esonero per l’occupazione giovanile di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, il codice causale “NE23” deve essere sostituito dal codice “NC23” avente il significato di Incentivo Occupazione NEET 2023 articolo 27 DL n. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023, in cumulo altri incentivi.
Nella tabella Codici DM10 di Anagrafiche, Tabelle, Codici DM10/UniEMens devono essere inserite le causali NE23 e NC23.
Creare due nuove Voci di Calcolo dedicate alla Gestione dell’Incentivo all’interno del cedolino rispettivamente con aggancio ai codici DM10 NE23 e NC23.
Le voci di calcolo potranno avere già preimpostata la base come Imponibile contributi sociali, in modo da agevolare il calcolo dell’incentivo inserendo solo la percentuale da applicare (0,60 o 0,20). La voce di calcolo potrebbe anche essere inserita in automatico nei cedolini se preimpostata negli automatismi mensili del dipendente.
Per i dipendenti per i quali è stato autorizzato l’incentivo occupazione giovani NEET 2023 deve essere inserita la voce di calcolo INC.43 o INC.44 con indicazione della rispettiva percentuale (0,60 o 0,20).
La fase di elaborazione UniEMens predispone in automatico in Pagina Info aggiuntive il codice Incentivo a cui sarà poi necessario aggiungere la data di assunzione nel formato AAAA-MM-GG.
Per il recupero di eventuali arretrati, da giugno 2023 in avanti, sarà necessario utilizzare voci di calcolo diverse con funzionamento manuale per quanto concerne l’indicazione della base di calcolo, che dovrà essere pari all’imponibile c/s del mese di riferimento.
Nella denuncia UniEMens pagina Info aggiuntive sarà poi necessario inserire manualmente il periodo di riferimento Anno/Mese per ciascun importo recuperato.
Modello 770/2023
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il tracciato della dichiarazione dei sostituti d’imposta 2023 (redditi 2022) e le relative istruzioni.
La dichiarazione 770/2023 deve essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2023.
Per ulteriori e più dettagliate informazioni rimandiamo al Manuale Paghe Uno – 770 2023 disponibile nell’Area riservata del nostro sito www.licon.it e sul pannello di accesso al sistema informativo UNO nella sezione Area Download.
Per l’elaborazione, la gestione, la stampa grafica e la creazione del file telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate del modello 770 2023 è necessario avere installato la versione 34.08 di UNO.
Nel menù Gestioni annuali – 770 le elaborazioni in cloud della stampa del modello, nonché la creazione del file telematico, sono accorpate nella medesima maschera.
Al termine dell’elaborazione, stampa o creazione file telematico, la procedura apre direttamente la cartella MYTELEMATICI/2023 nella quale risiede il file .PDF di stampa grafica, ovvero il file telematico .TXT da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2023
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2023 e il 14 settembre 2023 è pari a 119,10.