La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che le fatture elettroniche saranno obbligatorie per tutti dal 01.01.2019 e dal 01.07.2018 per i subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di appalti con le Pubbliche Amministrazioni.
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LEGGE DI BILANCIO 2018:
NOVITA’ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA
La Legge n. 205 del 27.12.2017, legge finanziaria 2018, prevede nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.
Dal 1° gennaio 2019 le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse esclusivamente con fatture elettroniche e veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.
L’obbligo ricade sia sulle fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (B2B), sia nei confronti di consumatori finali (B2C).
In merito a quest’ultime, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti mentre una copia della fattura elettronica in formato analogico (cartaceo) è messa a disposizione del consumatore finale direttamente dal cedente.
Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.
Il predetto obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 relativamente alle:
- cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG. Per filiera di imprese si intende“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.
In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.
Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione della disposizione in esame.
Contestualmente dal 1° gennaio 2019 sarà abrogato lo spesometro.