A decorrere dal 1° luglio 2020 è stato abrogato il c.d. “bonus 80 euro” dalla legge 2 aprile 2020 n. 21, la quale introduce due nuove misure alternative tra loro per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente, in particolare:

  1. Trattamento integrativo (Bonus 100 euro)
  2. Ulteriore detrazione temporanea fiscale
  1. BONUS 100 EURO

Beneficiari

Tutti i percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati inclusi tirocinanti, amministratori e Co.Co.Co. con alcune esclusioni (tra cui le pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati) oltre a coloro che esprimono la volontà di non volerne usufruire.

Per poterne avere diritto è necessario che l’imposta lorda dovuta dal contribuente sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati ai sensi dell’art. 13, c. 1, TUIR.

Importo spettante e limiti reddituali

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro ed è pari a 600 euro per l’anno 2020, mentre è pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021.

Il trattamento integrativo è rapportato al numero di giorni di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.

Modalità di erogazione

I sostituti d’imposta, quali i datori di lavoro, riconoscono in via automatica nella retribuzione il trattamento integrativo citato ripartendolo fra le mensilità erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza.

Modalità di recupero

Qualora in sede di conguaglio il trattamento integrativo risulti non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo che se superiore a 60 euro, viene effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile.

La compensazione per il sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante compensazione con mod. F24.

  1. ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE (Alternativo al Bonus 100 euro)

Beneficiari

La medesima platea dei beneficiari del Bonus 100 euro.

Importo spettante e limiti reddituali

L’ulteriore detrazione fiscale spetta soltanto se il reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000. L’importo della detrazione sarà quantificato:

  • fino ad un massimo di euro 600 per il reddito compreso tra euro 28.000,01 e euro 35.000,00
  • fino ad un massimo di euro 480 per il reddito compreso tra euro 35.000,01 e euro 40.000,00

Di conseguenza, l’importo della detrazione decresce linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 40.000 euro.

Detrazione non strutturale

La detrazione ha carattere temporaneo, applicandosi alle prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni.

Il ruolo del sostituto d’imposta

I sostituti d’imposta riconoscono l’ulteriore detrazione, automaticamente in busta paga, ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza.

Modalità di recupero

Nel caso in cui l’importo da recuperare ecceda 60 euro, il recupero avviene in otto rate di pari ammontare, a partire dalla prima retribuzione utile.