Calendario settembre 2026
| Giorni lavorabili | 22 |
| Ore lavorabili | 176 |
| Festività godute | |
| Festività non godute | |
| Sabati (settimane) | 4 |
Import tabelle Rel. 37.09 – Legge 106/2025
Dopo aver installato la versione 37.09 di UNO è necessario, da menù Utility – Import Tabelle, importare automaticamente i codici DM10, gli eventi e le voci di calcolo per recepire le novità in materia di Permessi L. 106/2025 (circ. Inps n. 152 del 19 dicembre 2025).
- Selezionare gli archivi codici DM10, Eventi e Voci di calcolo
- Selezionare il flag “Sovrascrivi a parità di codice”
- Confermare con F10
La nuova versione di UNO consente la gestione dei Permessi legge 106/2025 tramite una nuova attività denominata “106” che si affianca a quelle già esistenti per congedi ricollegabili a problemi di salute “104” e “CNG”.
Per maggiori informazioni sulla gestione dei permessi legge 106/2025 in termini di automatismi di Libro unico e di elaborazione UniEMens rimandiamo al manuale dedicato reperibile sul nostro sito www.licon.it.
Previdenza complementare: adottato il nuovo modulo TFR3
Con decreto interministeriale n. 130 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 settembre 2026 è stato definito il nuovo modulo TFR3, con cui i lavoratori privati assunti dal 1° luglio 2026 esercitano le scelte sulla destinazione del TFR maturando nell’ambito della riforma dell’adesione automatica alla previdenza complementare (Legge n. 199/2025).
Il modello serve a raccogliere, al momento dell’assunzione, le informazioni necessarie per inquadrare correttamente la situazione lavorativa pregressa e la posizione previdenziale integrativa del lavoratore. In questo modo si consente al neoassunto di scegliere se destinare il TFR a una forma di previdenza complementare oppure mantenerlo presso il datore di lavoro o conferirlo al Fondo di Tesoreria INPS, nei casi previsti (v. circolare lavoro 07/2026).
Nello specifico, il modulo è composto da una sezione introduttiva e da due ulteriori sezioni dedicate, rispettivamente, ai lavoratori di prima assunzione e a quelli di successiva assunzione con una posizione previdenziale alimentata da TFR attiva.
La sezione introduttiva del nuovo modulo TFR3 consente al lavoratore di dichiarare se la sua assunzione è una prima assunzione nel settore privato o una successiva assunzione, nonché, nel caso di successiva assunzione, se possiede una posizione previdenziale integrativa alimentata da TFR. Queste informazioni sono essenziali per poter applicare correttamente le nuove regole sull’adesione automatica alla previdenza complementare.
Inoltre, il lavoratore deve dichiarare di aver ricevuto l’informativa datoriale sui fondi collettivi presenti in azienda e sul meccanismo di adesione automatica, ai sensi dell’articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
La prima sezione, invece, è dedicata ai lavoratori di prima assunzione, e consente loro di operare la scelta di destinazione del proprio TFR, potendo scegliere se destinare il TFR al fondo previdenziale di adesione automatica, ad uno diverso di propria scelta, oppure mantenerlo in azienda o presso il fondo di tesoreria INPS. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione annua del lavoratore sia inferiore all’assegno sociale INPS, è possibile decidere di non contribuire personalmente con contributi volontari, senza far venire meno l’obbligo di contribuzione datoriale al fondo destinatario della adesione automatica (oppure ad un fondo negoziale associato al CCNL applicato).
La seconda sezione, dedicata ai lavoratori di successiva assunzione che hanno una posizione previdenziale integrativa alimentata da Tfr, consente loro di scegliere se devolvere il Tfr maturando al fondo di adesione automatica o ad uno diverso di propria scelta, non essendo possibile per loro mantenere il Tfr presso l’azienda o il fondo di tesoreria dell’INPS.
Il nuovo modulo costituisce uno strumento concreto di attuazione delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; il provvedimento conferma che sarà reso disponibile anche in modalità digitale, con compilazione online e trasmissione telematica al datore di lavoro.
La relativa documentazione è disponibile nella sezione dedicata del portale della previdenza complementare al seguente link (Modulistica e adempimenti | Portale sulla Previdenza Complementare).
Nel menù Documenti sono disponibili le stampe “Informativa TFR neo assunti” e “Destinazione T.F.R. – Mod. TFR3”, da consegnare ai dipendenti di nuova assunzione.
In Pagina Previdenza Complementare di Anagrafica Personale è stata inserita la scelta T3 che va ad affiancare le già esistenti T1 e T2.
Si rimane in attesa delle necessarie istruzioni di prassi da parte dell’INPS per verificare la corretta compilazione della denuncia Uniemens per la parte di destinazione del TFR.
Edilizia: Fondo Territoriale Qualificazione Settore
In riferimento al Regolamento del Fondo Territoriale per la qualificazione del settore, siglato in data 21 settembre 2023, si ricorda che attualmente è attivo solo l’incentivo previsto al punto b) dell’articolo 2.
L’incentivo, a cui è destinato il 30% delle risorse del fondo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile, è previsto nel caso in cui l’impresa denunci operai inquadrati al primo livello, in forza da 18 mesi, in numero pari o inferiore a 1/3 del totale degli operai in organico, ovvero, che risulti regolare nei versamenti alla data della richiesta e alla data del riconoscimento della prestazione. La cassa edile di competenza è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro.
L’importo dell’incentivo che viene riconosciuto una sola volta l’anno è determinato secondo i seguenti importi:
- € 40 per ogni operaio di 2 livello;
- € 45 per ogni operaio di 3 livello;
- € 50 per ogni operaio di 4 livello
Le suddette prestazioni saranno riconosciute nel limite delle risorse a disposizione del fondo.
Per l’accesso all’incentivo di cui al punto b) le imprese dovranno inviare, entro il 31 ottobre 2026 (la scadenza del 30 settembre è stata prorogata al 31 ottobre a seguito dell’accordo tra le parti sociali del 18/09/2025), alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto il maggior numero di operai dipendenti, indipendentemente dal livello di inquadramento, l’allegato modulo. L’invio dovrà essere effettuato utilizzando la PEC messa a disposizione da ciascuna cassa edile.
Il dettaglio degli operai in organico al settembre 2026 può essere estratto dalla stampa anagrafica dipendenti prodotta in formato Excel, con la possibilità di effettuare filtri sulla data di assunzione, qualifica Inps (1, O, W, Y) e livelli di inquadramento. Si può impostare come data di stampa 30/09/2026 e lasciare attivo il flag ‘Escludi rapporti risolti’.
Malattie: riconoscimento della prestazione previdenziale
Con circolare n. 92 del 04/09/2026 l’INPS fornisce nuove indicazioni sulla data inizio della prognosi riportata nel certificato di malattia, ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale.
La documentazione di prassi dell’Istituto Previdenziale, prevede che per il riconoscimento della prestazione di malattia erogata dall’INPS, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto il primo giorno dell’evento e attestante l’incapacità temporanea al lavoro. La possibilità di certificare un evento morboso per il giorno antecedente a quello del certificato stesso è riservato esclusivamente alle visite mediche domiciliari.
Fino ad aggi l’Istituto ha precisato che il primo giorno dell’evento viene computato, in generale, dalla data di rilascio della certificazione medica. Tale giorno è determinante ai fini del conteggio della cosiddetta “carenza” (primi 3 giorni non indennizzati dall’INPS), delle percentuali di indennizzo, del periodo massimo assistibile, nonché dell’eventuale applicazione delle sanzioni a vario titolo comminate (ad esempio, assenza alla visita medica di controllo).
Al fine di tutelare i lavoratori in malattia, l’INPS con la circolare in commento, pur ribadendo che l’evento di malattia ai fini della tutela previdenziale decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato rilasciato dal medico che attesta, sulla base della valutazione clinica effettuata, la sussistenza dello stato di incapacità temporanea al lavoro, superando il precedente orientamento applicativo, nel rispetto del periodo massimo assistibile previsto per legge, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare (4 settembre 2026), la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico anche nel caso di visita ambulatoriale, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica, in quanto in tali casi è garantita la continuità assistenziale.
Rivalutazione TFR: coefficiente di agosto 2026
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 agosto 2026 e il 14 settembre 2026 è pari a 103,70.