Assegno Nucleo Familiare
Con Messaggio n. 2765 del 14 luglio 2020 l’INPS ha confermato le nuove modalità di compilazione del flusso UniEMens e di controllo degli importi conguagliati dai datori di lavoro a partire dalla dichiarazione contributiva 07/2020.
Con il messaggio in commento l’INPS conferma che, a partire dalla denuncia UniEMens di luglio 2020, la modalità di esposizione nei flussi UniEMens ai fini del conguaglio degli Assegni per il nucleo familiare, sia correnti che arretrati, anticipati dalle aziende ai lavoratori, prevederà esclusivamente la compilazione dell’elemento <InfoAggCausaliContrib> che, assumendo valenza contributiva, sarà obbligatorio e costituirà l’unica modalità di conguaglio.
Dalla stessa competenza la sezione, infatti, per i codici riferiti ai conguagli ANF, avrà valenza contributiva e, dunque, non dovrà più essere compilata la sezione <GestioneANF> per esporre i conguagli relativi ai codici causale ANF e non sarà necessario compilare la sezione <ANF>, il cui eventuale contenuto non sarà comunque preso in considerazione.
Per le denunce riferite a competenze fino a giugno 2020 rimangono valide le precedenti modalità di esposizione dei conguagli dell’elemento <GestioneANF>.
Dalla denuncia luglio 2020 la sezione ANF degli eventi di UniEMens non sarà più visibile e valorizzata
L’introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consentirà all’Istituto il controllo della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati. La gestione arretrati, per i periodi di competenza da luglio 2020, permetterà di evitare l’invio dei flussi di regolarizzazione per arretrati di importo superiore a 3.000 euro.
Di seguito si riepilogano le indicazioni riferite alla compilazione degli elementi della sezione <InfoAggCausaliContrib>, che dovranno assumere i seguenti valori:
- <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
- 0035 – ANF assegni correnti
- L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati
- F110 – Restituzione Assegni nucleo familiare indebiti
- <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore
- <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF
- <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce
La sezione <InfoAggCausaliContrib> sarà compilata, sempre da luglio 2020, con i codici causali e le altre informazioni degli ANF correnti e arretrati.
Per conseguenza anche la stampa delle denunce UniEMens riepilogative e individuali hanno subito modifiche per introdurre i valori a credito e a debito di ANF presenti nella sezione <InfoAggCausaliContrib>.
Ripresa versamenti contributi e premi sospesi
Con Messaggio n. 2871 del 20 luglio 2020 l’INPS ha illustrato le modalità con cui devono essere effettuati i versamenti delle contribuzioni previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
I decreti legge 2 marzo 2020 n. 9, 17 marzo 2020 n. 18, 8 aprile 2020 n. 23 e 19 maggio 2020 n. 34, hanno introdotto la sospensione degli adempimenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali decreti hanno disposto dapprima la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria e, successivamente, la proroga della sospensione, differendo la ripresa degli adempimenti e dei versamenti al 16 settembre 2020, salvo eccezioni (v. Circolari Lavoro n. 4 e 5 /2020)
Con il messaggio in commento l’Istituto illustra le modalità con cui effettuare i versamenti, in unica soluzione, entro il termine del 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione. In questo ultimo caso l’importo minimo di ciascuna rata non potrà comunque essere inferiore a euro 50.
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite modello “F24” compilando la “Sezione INPS” utilizzando il codice “DSOS” abbinato alla matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito e la conseguente sospensione dei versamenti. Ricordiamo che i codici maggiormente utilizzati sono stati N969 per la denuncia di competenza febbraio (versamento sospeso di marzo), N970, N971 e N973 per le denunce di competenza marzo e aprile (versamenti sospesi di aprile e maggio). Il pagamento avverrà utilizzando il predetto codice DSOS nella Sezione INPS valorizzando:
- Codice sede
- Causale contributo DSOS
- Matricola INPS Matricola + N9XX
- Periodo dal
- Periodo al
- Importo a debito
Caricare il nuovo codice tributo DSOS in tabella codici tributo del menù Anagrafiche – Tabelle – Fiscali.
Se si ipotizza il versamento in unica soluzione della sospensione del versamento di aprile 2020, per la denuncia di competenza marzo 2020, di azienda con ricavi non superiori a 50 milioni di euro e un calo del fatturato di marzo 2020 superiore al 33% del fatturato marzo 2019 (codice sospensione N970 per un valore di euro 1.997 – v. esempio Circolare n. 4/2020), il modello F24 dovrà essere compilato manualmente in questo modo.
Qualora le aziende beneficiarie della sospensione contributiva non abbiano assolto gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEMens, gli stessi dovranno essere assolti entro il 16 settembre 2020.
Per le modalità operative di invio delle denunce di sospensione rimandiamo alla Circolare Lavoro n. 4/2020.