Calendario luglio 2022
Giorni lavorabili | 21 |
Ore lavorabili | 168 |
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Festività non godute | |
Sabati (settimane) | 5 |
Contributi INPS: riforma ammortizzatori sociali Legge 234/2021
La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di Bilancio 2022) all’articolo 1, commi da 191 a 220, ha modificato la normativa in materia di ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148. L’INPS ha emanato la Circolare n.76 del 30 giungo 2022 e il Messaggio 2637 del 1 luglio 2022 per spiegare le modifiche e le tempistiche di recupero degli arretrati da gennaio 2022.
In particolare è stato previsto un sistema di protezione che si basa sulle prestazioni di integrazione salariale CIGO, CGIS e FIS superando l’alternatività delle medesime e l’estensione, dal 1 gennaio 2022, delle tutele di integrazione anche ai lavoratori con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia, non soltanto professionalizzante.
Contratto di apprendistato
Per i periodi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa dal 1 gennaio 2022, possono essere beneficiari delle integrazioni salariali di cui al titolo I (CIGO e CIGS) e al titolo II (FIS) del D. Lgs. n. 148/2015 i lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che parziale, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica superiore, quelli con contratto di apprendistato professionalizzante e gli apprendisti con contratto di alta formazione e ricerca.
In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1 gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia. L’obbligo contributivo sussiste sia in relazione ai lavoratori assunti a decorrere dal 1 gennaio 2022 che per quelli precedentemente assunti ancora in forza al 1 gennaio 2022.
E’ invece confermata l’esclusione dal campo di applicazione delle integrazioni salariali dei dirigenti.
I benefici contributivi previsti in favore del datore di lavoro per i rapporti di apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (art. 47, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2015 ex Legge 56/87). Resta ferma l’aliquota contributiva a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è tenuto al pagamento della contribuzione afferente alle integrazioni salariali sulla base dell’assetto e della misura prevista nel corso del periodo di apprendistato, a prescindere dalla qualifica conseguita dall’apprendista.
Tenuto conto delle modifiche apportate all’articolo 2 del D. Lgs. N. 148/2015, a decorrere dai periodi di paga da gennaio 2022, cambia la misura della contribuzione dovuta per i lavoratori apprendisti di primo e terzo livello, assunti precedentemente al 1 gennaio 2022 e mantenuti in servizio in vigenza delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022, in quanto il datore di lavoro è tenuto al versamento anche della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale.
A decorrere dal 1 gennaio 2022, anche per gli apprendisti professionalizzanti e non, mantenuti in servizio, alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) o in forza a un datore di lavoro rientrante nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS), al raggiungimento del requisito dimensionale ove previsto, sarà dovuta la contribuzione CIGS.
Integrazioni salariali ordinarie (CIGO)
La novella normativa non ha modificato la disciplina delle integrazioni salariali ordinarie, i cui obblighi contributivi rimangono quelli dell’articolo 10 e 13 del D. Lgs. n. 148/2015 fissati nelle seguenti misure:
- 1,70% per dipendenti imprese industriali fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per dipendenti imprese industriali che occupano oltre 50 dipendenti;
- 4,70% per gli operai delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile;
- 3,30% per gli operai delle imprese dell’industria e dell’artigianato lapidei;
- 1,70% per gli impiegati delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei fino a 50 dipendenti;
- 2,00% per gli impiegati delle imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei che occupano oltre 50 dipendenti.
Integrazioni salariali straordinarie (CIGS)
La legge di Bilancio 2022, introducendo il comma 3 bis all’articolo 20 del D. Lgs. n. 148/2015, ha esteso il campo di applicazione della disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale, ai datori di lavoro non coperti dai fondi di solidarietà bilaterali che siano destinatari delle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS).
I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie sono tenuti al versamento della relativa contribuzione di finanziamento nella misura pari allo 0,90%, di cui 0,60% a carico dell’impresa e lo 0,30% a carico del lavoratore. La legge di Bilancio ha confermato l’aliquota contributiva già prevista dell’articolo 23 del D. Lgs. n. 148/2015.
Come già previsto per la contribuzione ordinaria CIGO, le aliquote contributive CIGS, si applicano anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato, di qualsiasi tipologia, salvo quanto previsto per il solo anno 2022. Infatti l’articolo 1 comma 220, della legge di Bilancio 2022 dispone che l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIGS, per il solo anno 2022, è ridotta dello 0,63% per i datori di lavoro che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti. Pertanto, per l’anno 2022 la misura della contribuzione di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie è pari allo 0,27%, di cui 0,18% a carico del datore di lavoro e lo 0,09% a carico del lavoratore.
Resta fermo che l’applicazione della riduzione contributiva è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro, nel semestre di riferimento, abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali.
Fondo di Integrazione Salariale (FIS)
Fino all’anno scorso, ai sensi dell’articolo 29 comma 8 del D. Lgs. n. 148/2015, il FIS era finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,65% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, occupavano mediamente più di 15 dipendenti, mentre per i datori di lavoro con media occupazionale da 5 a 15 dipendenti, la predetta aliquota era fissata nella misura dello 0,45%. Ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 148/2015, il Fondo di integrazione salariale ricomprendeva nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro con più di 5 dipendenti, che non erano soggetti alla disciplina della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria che non avevano costituito Fondi di solidarietà bilaterali.
La legge n. 234/2021 ha introdotto il comma 2 bis all’articolo 29 del D. Lgs. n. 148/2015, in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente e che non siano destinatari dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) né delle tutele dei Fondi di solidarietà bilaterali.
La legge n. 234/2021 ha riformulato le disposizioni modificando la misura delle aliquote del contributo di finanziamento del FIS, prevedendo che, a decorrere dal 1 gennaio 2022, il FIS sia finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente occupano mediamente fino a 5 dipendenti e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro con media occupazionale superiore a 5 dipendenti. Le suddette aliquote, da applicare naturalmente anche agli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente di 2/3 e 1/3.
L’articolo 1 comma 219 della legge n. 234/2021 ha disposto, per il solo anno 2022, la riduzione della misura delle aliquote del contributo di finanziamento del Fondo di integrazione salariale. Per effetto della riduzione prevista, la misura della contribuzione di finanziamento del FIS, limitatamente all’anno 2022 è la seguente:
- 0,15% per dipendenti datori di lavoro fino a 5 dipendenti;
- 0,55% per dipendenti datori di lavoro da 5 dipendenti a 15 dipendenti;
- 0,69% per dipendenti datori di lavoro che occupano oltre 15 dipendenti;
- 0,24% per dipendenti imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica che occupano oltre 50 dipendenti.
Anche in questo caso le aliquote sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di 2/3 e 1/3.
Tabelle contributi sociali
Le aliquote contributive relative ai lavoratori oggetto della riforma degli ammortizzatori sociali, di cui sopra, devono pertanto essere adeguate, a partire da luglio 2022.
Confronto schematico tra la contribuzione per gli ammortizzatori sociali dovuta fino al 2021 e la contribuzione dovuta dal 2022.
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)
Anno | Nr. dipendenti | Totale | Di cui datore di lavoro | Di cui dipendente |
Fino al 2021 | Oltre 15 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
2022 | Oltre 15 | 0,27% | 0,18% | 0,09% |
Dal 2023 | Oltre 15 | 0,90% | 0,60% | 0,30% |
FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Anno | Nr. dipendenti | Totale | Di cui datore di lavoro | Di cui dipendente |
Fino al 2021 | Fino a 15 | 0,45% | 0,30% | 0,15% |
Otre 15 | 0,65% | 0,43% | 0,22% | |
2022 | Fino a 15 | 0,15% | 0,10% | 0,05% |
Da 5 a 15 | 0,55% | 0,38% | 0,17% | |
Oltre 15 | 0,69% | 0,46% | 0,23% | |
Dal 2023 | Fino a 5 | 0,50% | 0,33% | 0,17% |
Oltre 5 | 0,80% | 0,53% | 0,27% |
Proponiamo di seguito alcune tabelle contributi sociali che, in nessun caso, devono considerarsi esaustive delle rettifiche da apportare agli archivi. Le eventuali rettifiche che si dovessero rendere necessarie dovranno essere accompagnate dalla modifica anche del valore percentuale della Pagina InfoDM10 della tabella che viene utilizzata per l’elaborazione di UniEMens.
Le tabelle contributi sociali ricollegabili all’apprendistato di 1 livello (per il conseguimento della qualifica o del diploma) o di 3 livello (percorsi di alta formazione) per quanto riguarda le aliquote Cigo e Cigs sono equiparate alle altre categorie di lavoratori.
Di seguito la tabella contributi sociali apprendisti 1 e 3 livello del comparto edilizia (Cigo 4,70%) per aziende con più di 15 dipendenti (Cigs 0,90% ridotta dello 0,63% per il solo anno 2022).
La tabella contributi sociali per gli apprendisti professionalizzanti per aziende con più di 15 dipendenti è la seguente (l’esempio riportato si riferisce sempre al comparto edilizia con aliquota Cigo pari al 4,70% e azienda con più di 15 dipendenti con aliquota Cigs pari allo 0,90% ridotta dello 0,63% per il solo anno 2022).
La tabella contributi sociali per gli apprendisti professionalizzanti del comparto industria non edile con più di 50 dipendenti (scarica PDF).
Le tabelle contributi sociali delle aziende soggette al versamento del contributo Cigs (aziende con forza aziendale maggiore di 15 dipendenti) devono essere integrate con l’inserimento della riga di riduzione 2022 nella misura di 0,63% di cui 0,21% a carico del lavoratore.
Per le aziende destinatarie FIS, vanno effettuate integrazioni differenziate in funzione della dimensione aziendale.
Per aziende con forza aziendale superiore a 15 dipendenti, per il solo anno 2022, l’aliquota di finanziamento deve essere pari allo 0,69%, con un aumento di 0,04% rispetto all’aliquota previgente dello 0,65%.
Per aziende con forza aziendale superiore a 5 dipendenti ma non superiore a 15, per il solo anno 2022, l’aliquota di finanziamento deve essere pari allo 0,55%, con un aumento di 0,10% rispetto all’aliquota previgente dello 0,45%.
Per aziende con forza aziendale fino a 5 dipendenti, non destinatarie fino al 2021 della copertura FIS, per il solo anno 2022, l’aliquota di finanziamento deve essere pari allo 0,15%.
Per i lavoratori apprendisti di aziende destinatarie FIS, con forza aziendale superiore a 15 dipendenti, per il solo anno 2022, l’aliquota di finanziamento FIS deve essere pari allo 0,69%, e contestualmente, sempre il solo anno 2022 avremo il recupero dello 0,63% sul contributo Cigs.
Con le prossime circolari saranno dettate le istruzioni per il recupero / versamento delle contribuzioni pregresse dei mesi da gennaio a giugno 2022.
Contratto Edilizia Industria Milano
A seguito dell’accordo del 24 maggio 2022 tra Assimpredil ANCE e le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori è stato stabilita la reintroduzione dell’Elemento Variabile della Retribuzione
Indennità trasporti
Operai
A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità trasporti è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 4,82 giornalieri.
La voce di calcolo Indennità di Trasporto di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero
Impiegati
A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità trasporti è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità trasporti è elevata a euro 90,56 mensili.
La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale
Indennità mensa
Operai
A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità mensa è elevata a euro 9,50 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 10,00 giornalieri.
La voce di calcolo Indennità di Mensa di Milano per gli operai deve essere adeguata al nuovo minimo giornaliero, in particolare la voce di calcolo contenente la quota di indennità mensa soggetta a prelievo contributivo e fiscale, ovvero quella eccedente l’importo di euro 5,29.
Impiegati
A decorrere dal 1 luglio 2022 l’indennità mensa è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1 settembre 2023 l’indennità mensa è elevata a euro 160,78 mensili.
La modifica va effettuata direttamente nella Pagina Retribuzione dell’Anagrafica Personale.
Rivalutazione TFR: coeff. di giugno 2022
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 giugno 2022 e il 14 luglio 2022 è pari a 111,9.
Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese GIUGNO dell’anno 2022.