La Legge di Bilancio 2018 stabilisce che le fatture elettroniche saranno obbligatorie per tutti dal 01.01.2019 e dal 01.07.2018 per i subappaltatori della filiera delle imprese nel quadro di appalti con le Pubbliche Amministrazioni.

Per maggiori informazioni:

LEGGE DI BILANCIO 2018:

NOVITA’ IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

La Legge  n. 205 del 27.12.2017, legge finanziaria 2018, prevede nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Dal 1° gennaio 2019 le fatture relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti o identificati in Italia, devono essere emesse esclusivamente con fatture elettroniche e veicolate attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

Per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI gli operatori possono avvalersi di intermediari, ferma restando la responsabilità in capo al cedente / prestatore.

L’obbligo ricade sia sulle fatture emesse nei confronti di soggetti titolari di partita IVA (B2B), sia nei confronti di consumatori finali (B2C).

In merito a quest’ultime, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti mentre una copia della fattura elettronica in formato analogico (cartaceo) è messa a disposizione del consumatore finale direttamente dal cedente.

Sono esclusi dal predetto obbligo i contribuenti minimi / forfetari.

Il predetto obbligo è anticipato al 1°  luglio 2018 relativamente alle:

  • cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
  • prestazioni rese da soggetti subappaltatori / subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori/servizi/forniture stipulato con una Pubblica amministrazione con indicazione del relativo codice CUP/CIG. Per filiera di imprese si intende“l’insieme dei soggetti … che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti”.

In caso di emissione della fattura con modalità diverse da quelle sopra descritte, la fattura si intende non emessa e sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97.

Gli obblighi di conservazione dei documenti ai fini della relativa rilevanza fiscale “si intendono soddisfatti” per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi tramite il predetto Sistema e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. È demandata all’Agenzia delle Entrate la definizione dei tempi e delle modalità di applicazione della disposizione in esame.

Contestualmente dal 1° gennaio 2019 sarà abrogato lo spesometro.