Come è noto la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Allo stato attuale, il file XML che giunge allo SdI viene memorizzato nella sua interezza: la fattura, dettaglio compreso, viene archiviata e resa disponibile alle parti.
Conseguentemente, sia il soggetto emittente e sia il soggetto destinatario, accedendo all’area riservata di Fatture e Corrispettivi (cassetto fiscale), possono visualizzare non solo l’elenco delle fatture emesse e ricevute con i dati principali (numero, data, imponibile, IVA) ma, altresì, il corpo della fattura, potendo anche effettuare il download del file XML o richiedere una stampa della fattura integrale.
Tuttavia, il Garante della Privacy, con provvedimento del 28 dicembre 2018, ha considerato la conservazione dell’intero corpo della fattura da parte delle Entrate come un trattamento di dati esuberante la finalità di controllo fiscale. Per tale ragione, la possibilità di consultare il dettaglio dei files XML è stata mantenuta per un periodo transitorio. Dal 31 maggio, e fino max al 2 settembre, affinché il servizio prosegua, occorrerà sottoscrivere un nuovo accordo di servizio ai fini della consultazione (Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 107524 del 29 aprile 2019).

E’ utile ribadire che:
1. mentre la conservazione (anche con strumenti esterni all’Agenzia delle Entrate) è obbligatoria, la consultazione non lo è;
2. conservazione e consultazione sono due aspetti diversi, regolati da accordi differenti ed indipendenti tra di loro.
Diverse sono anche le durate: la conservazione, come si è detto, copre un periodo di 15 anni. La consultazione, invece, consente di “vedere in linea” le fatture emesse e ricevute, dettagli compresi e con possibilità di download, sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione del file XML da parte del SdI.
Decorsi i due anni, così come accadrà decorsi i termini, senza che intervenga adesione espressa al servizio di consultazione, l’Agenzia delle Entrate manterrà memorizzati i dati “minimali” delle fatture, ovvero le informazioni che sono stati riconosciute come necessarie all’accertamento (i dati di cui all’articolo 21 del D.P.R. 633/72, ma senza le righe di dettaglio – in sostanza, gli stessi dati che riceveva con l’invio dello “spesometro”) e tali dati saranno mantenuti per 8 anni.
In caso di mancata adesione all’Accordo di cui sopra nei tempi previsti, l’Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate durante il periodo transitorio entro 30 giorni dal termine dello stesso (entro il 02.10.2019), ed i soli dati fattura verranno mantenuti per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato.

In caso di adesione al Servizio di almeno una delle parti del rapporto economico, l’Agenzia memorizzerà comunque la fattura nella sua interezza, rendendola disponibile per la consultazione e lo scarico solo a chi abbia aderito al Servizio.
Infine, ai fini di decidere se aderire o meno al servizio di consultazione è bene sapere che:
• Il caso del “mancato recapito” continuerà ad essere gestito come ora: quanto lo SdI non riuscirà a recapitare un file fattura, questo resterà a disposizione integralmente sul cassetto fiscale, fino a presa visione. Ad avvenuta visione, che equivale a consegna, sarà ancora consultabile solo se si è scelto il servizio di consultazione.
• In caso di mancata adesione, una volta recapitato il file, questo non sarà più disponibile sul cassetto fiscale.
• In caso di adesione, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno utilizzare i files per le attività di controllo di cui agli articoli 51 del D.P.R. 633/72 e 32 del D.P.R. 600/73, sentita l’autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Qualora si decida di non aderire al servizio, ricordiamo la necessità di scaricare dal cassetto fiscale, entro il 2 settembre, eventuali fatture non ricevute nel gestionale UNO per poter procedere alla conservazione delle stesse.

Per ulteriori informazioni:
https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/common/fc-static-web/resources/pdf/Avviso.pdf

 

Comunicato stampa:

Servizio di consultazione delle e-fatture, la scelta è possibile dall’1 luglio fino al 31 ottobre 2019

Gli operatori Iva e i consumatori finali potranno aderire al servizio per la consultazione delle proprie e-fatture dal 1 luglio al 31 ottobre 2019. In caso di mancata adesione, l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml. Il nuovo calendario viene fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate pubblicato oggi, che modifica quello del 30 aprile 2018 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (31 maggio – 2 settembre), accogliendo le richieste degli ordini professionali e delle associazioni di categoria.

Quattro mesi per scegliere il servizio dell’Agenzia – Per consentire ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi amplia da tre a quattro mesi – dal prossimo 1 luglio fino al 31 ottobre – il periodo di tempo a disposizione degli operatori e dei consumatori finali per effettuare la scelta. Per gli operatori IVA l’adesione può essere effettuata anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.

Cancellazione dei file, ecco le tempistiche – Dopo il 31 ottobre, se non si aderisce al servizio, l’operatore non potrà più consultare le sue fatture elettroniche (emesse e ricevute) e l’Agenzia procederà alla cancellazione dei file xml memorizzati entro il 30 dicembre 2019, ovvero entro 60 giorni. In caso di adesione al servizio di consultazione, invece, i file xml saranno consultabili fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quella di ricezione della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio e saranno poi cancellati entro i 60 giorni successivi al termine del periodo di consultazione.