Introduzione

Il D.L. 193/2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225/2016, ha previsto che tutti i soggetti passivi I.V.A. dovranno comunicare i dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali, delle note di variazione con periodicità trimestrale rispettivamente entro il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio.

Il D.L. n. 244/2016 convertito nella Legge n. 19/2017, noto come Milleproroghe, ha previsto una deroga, esclusivamente per l’anno 2017: i dati delle fatture relative al primo semestre 2017 dovranno essere comunicati entro il 18.09.2017, mentre quelli relativi al secondo semestre saranno comunicati entro il mese di febbraio 2018.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con circolare n. 147 del 01.09.2017 ha prorogato il termine per l’invio della comunicazione al 28.09.2017.

Riferimenti normativi

D.L. 193/2016

D.L. 244/2016

Risoluzione A.d.E. n. 87 del 05.07.2017

SOGGETTI OBBLIGATI

Ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 193/2016 l’obbligo della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute, delle bollette doganali e delle note di variazione investe tutti i soggetti passivi ai fini I.V.A. i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta.

La normativa di riferimento prevede l’esonero soltanto per i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 situati nelle zone montane di cui all’art. 9, DPR n. 601/73.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La trasmissione della comunicazione deve avvenire esclusivamente in via telematica.

Indipendentemente dalla modalità di liquidazione (mensile o trimestrale), le scadenze per il 2017 sono le seguenti:

 

PERIODO TERMINE
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.01.2017 – 30.06.2017 28/09/2017
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.07.2017 – 31.12.2017 28/02/2018

 

Le fatture emesse si intendono per competenza (data documento) mentre le fatture ricevute per registrazione.

 

A regime le scadenze saranno:

 

PERIODO TERMINE
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.01 – 31.03 31/05
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.04 – 30.06 16/09
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.07 – 30.09 30/11
Fatture emesse e ricevute nel periodo 01.10 – 31.12 28/02

 

Dati da indicare

La comunicazione prevede l’indicazione dei seguenti elementi:

  • dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (codice Paese, partita I.V.A. / codice fiscale, denominazione / nome e cognome, sede, Rappresentante fiscale in Italia e/o stabile organizzazione per gli esteri);
  • tipologia dell’operazione;
  • data e numero della fattura;
  • imponibile;
  • aliquota I.V.A. applicata;
  • imposta;
  • natura

 

relativamente a:

  • fatture emesse, indipendentemente dalla loro annotazione;
  • fatture / bollette doganali ricevute, annotate nel registro I.V.A. degli acquisti;
  • note di variazione delle predette fatture.

 

Non vanno comunicati i dati delle schede carburante e neppure quelli relativi ad operazioni certificate con scontrino / ricevuta fiscale.

 

 

IMPLEMENTAZIONI

FASE preliminare

Prima di procedere all’elaborazione della Comunicazione dati fattura è necessario verificare e/o implementare i seguenti archivi:

 

  • Anagrafica azienda completa: per le persone fisiche è necessario indicare separatamente Cognome e Nome nella sezione Altre info dell’anagrafica azienda completa.
  • Nominativi: per le persone fisiche (Privati e Persone fisiche residenti – cioè coloro che hanno un codice fiscale in lettere – e per le Persone fisiche non residenti) è necessario indicare separatamente Cognome e Nome nella sezione Altre info generali – dati persona fisica.

È inoltre possibile escludere alcuni nominativi dalla Comunicazione impostando il nuovo flag Escludi da comunicazione dati fattura (impostabile sia come Cliente sia come Fornitore).

Per le persone giuridiche non residenti è possibile indicare i nuovi campi Stabile organizzazione e Rappresentante fiscale in Italia:

  • la Stabile organizzazione fa riferimento ad un indirizzo caricato nelle Sedi
  • il Rappresentante fiscale in Italia fa riferimento ad un nominativo.

Per i residenti all’estero è inoltre obbligatorio indicare, nel campo a fianco della Partita I.V.A., il codice ISO del paese (es. FR, ES, …) ed il medesimo valore va inserito anche nell’anagrafica nazione indicata nella sede (codice ISO 3166-alpha2).

  • Codici I.V.A.: sono stati introdotti due nuovi campi utilizzati nella procedura: il campo Natura e il flag Escludi da Comunicazione dati fattura.

Verificare la corretta compilazione del campo Natura:

N1- Operazioni escluse Tale codice individua le operazioni escluse ai sensi dell’art.15 D.P.R.633/1972
N2 – Operazioni non soggette Si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni non soggette ad I.V.A. per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta, come ad esempio una prestazione di servizi extra-UE
N3 – Non imponibili Si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili tra cui si cita un’esportazione ovvero una cessione di beni intra-UE
N4 – operazioni esenti Tale codice individua le operazioni esenti da I.V.A. ai sensi dell’art.10 D.P.R.633/1972
N5 – regime del margine/I.V.A. non esposta in fattura Si riferisce a tutte le fatture concernenti le operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati oppure un altro regime speciale tra cui si cita quello delle agenzie di viaggio
N6 – Reverse charge Si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il reverse charge
N7 – Operazioni con I.V.A. assolta in altro Stato UE Si tratta di quelle operazioni con I.V.A. assolta in altro Stato UE

 

Si segnala che il campo Natura è da indicare esclusivamente nel caso in cui l’imposta non sia esposta, ovvero la % di calcolo sia 0. Unica eccezione è rappresentata dal valore N6 che va indicato sui codici I.V.A. utilizzati per gli acquisti in reverse charge.

È possibile escludere alcuni codici I.V.A. dalla comunicazione impostando il flag Escludi da Comunicazione dati fattura (ad es. i codici I.V.A. delle vendite in reverse charge).

Attenzione: il campo di esclusione è diverso da quello che si utilizzava nella vecchia procedura dello spesometro in quanto esistono differenze sostanziali sui dati da comunicare.

Per una rapida verifica di tutti i codici I.V.A. si consiglia di eseguire la stampa codici I.V.A..

  • Causali contabili: inserito un nuovo campo denominato Tipo documento per dati fattura e il flag Escludi da comunicazione dati fatture.

Il campo Tipo documento per dati fattura  può assumere i seguenti valori:

TD01 – Fattura
TD04 – Nota di credito
TD05 – Nota di debito
TD07 – Fattura semplificata
TD08 – Nota di credito semplificata
TD10 – Fattura acquisto intracomunitario beni
TD11 – Fattura acquisto intracomunitario servizi

 

Qualora il campo non sia compilato verranno utilizzati di default i valori TD01 e TD04 (in funzione del tipo causale).

Si consiglia di compilare il campo per tutte le causali I.V.A..

Il campo Escludi da comunicazione dati fatture consente l’esclusione di una causale dalla comunicazione (ad. esempio può essere utilizzato per escludere le vendite da acquisti in reverse charge).

  • Parametri aziendali: nella sezione Comunicazioni telematiche, per ciascuna azienda gestita, inserire il Percorso file (obbligatorio): è necessario creare preliminarmente una cartella per il salvataggio del file da elaborare;

L’Ultimo progressivo invio viene salvato automaticamente in fase di creazione file Comunicazione.

Attenzione: i dati sono utilizzati anche per la Comunicazione Liquidazioni periodiche I.V.A., quindi se già inseriti non devono essere modificati.

FASE operativa

Elaborazione Comunicazione

Dopo la fase preliminare di controllo, si procede all’elaborazione dei dati sia per le fatture emesse che per quelle ricevute (con due elaborazioni separate).

  • Elaborazione Comunicazione DTE – dati fatture emesse
  • Elaborazione Comunicazione DTR – dati fatture ricevute

Se è già presente una comunicazione del medesimo tipo e per lo stesso periodo, verrà segnalato un messaggio di conferma di cancellazione della precedente elaborazione (si consiglia di rispondere affermativamente alla domanda).

Al termine dell’elaborazione potrebbe essere visualizzata una stampa nella quale sono riepilogate:

  • Anomalia da verificare (es. su codici I.V.A., causali, nominativi, ecc.)
  • Elenco di Codici I.V.A., causali contabili e nominativi esclusi dall’elaborazione.

Si consiglia di prestare molta attenzione alle informazioni presenti sulla stampa.

In calce alla stampa, qualora sia necessario procedere alla rielaborazione della comunicazione, è visualizzato un messaggio, viceversa, in alcuni casi, può essere sufficiente rettificare alcuni dati in anagrafica senza dover rielaborare la comunicazione.

Qualora nel periodo selezionato siano stati emessi (o ricevuti) più di mille documenti per ogni singolo cliente (o fornitore) oppure siano presenti più di 1000 clienti (o fornitori) diversi, verranno create più comunicazioni.

Anagrafica Comunicazione

L’elaborazione crea un’anagrafica per ogni comunicazione elaborata.

Potrebbe essere necessario compilare i campi nel gruppo Dichiarante qualora il soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura non coincide con il soggetto passivo I.V.A. al quale i dati si riferiscono.

 Gestione dati fatture

In automatico viene visualizzata l’ultima comunicazione elaborata.

Modificando il campo Nr. Comunicazione (anche con F9) è possibile visualizzare i dati di altre comunicazioni.

Con il tasto Anagrafica nominativi è possibile accedere direttamente al nominativo selezionato per apporre eventuali modifiche all’anagrafica.

Con il tasto Modifica, sulla riga relativa alla fattura, è possibile aprire il dettaglio dei dati da inviare.

Stampa di verifica dati fatture

E’ possibile stampare i dati inseriti nella comunicazione per un eventuale controllo.

Creazione file per invio telematico

Per creare i files telematici da inviare all’Agenzia delle Entrate, selezionare la comunicazione e confermare.

Il file viene creato nella posizione indicata in Nome del file.

Sarà necessario elaborare un file per ogni comunicazione creata (es. un file per le fatture emesse e un file per le fatture ricevute).

Durante l’elaborazione potranno comparire alcuni messaggio di alert.

Questo significa che sono stati utilizzati caratteri speciali (ad es. nell’indirizzo o nella ragione sociale) che non sono compatibili con il file XML da elaborare e quindi saranno automaticamente sostituiti con un carattere ammesso (non è necessaria alcuna azione).

In presenza di eventuali anomalie bloccanti, verrà visualizzata una stampa di riepilogo delle stesse.

Creazione comunicazione di annullamento

Per creare un file di annullamento (di una precedente comunicazione inviata), in fase di elaborazione indicare l’identificativo del file da annullare (contenuto nella ricevuta di presentazione) ed eventualmente la posizione della fattura (se non indicato si intende annullamento complessivo di tutto il file) e confermare.

Al termine verrà creata l’anagrafica della comunicazione di annullamento che potrà poi essere richiamata in Creazione file telematico.

 

Chiarimenti dell’A.d.E. con Risoluzione n. 87 del 05/07/2017

 

  1. Integrazione e rettifica della comunicazione

Quesito

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Risposta

È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 472/1997.

 

  1. Invio comunicazione per “competenza”

Quesito

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati “per competenza” rispetto al periodo di riferimento.

Risposta

Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

 

  1. Fatture emesse da “autotrasportatori”

Quesito

I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:

1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro I.V.A. (ed incluse nella Liquidazione I.V.A.)?

2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?

Risposta

Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente – per motivi meramente tecnici – sarà segnalata l’incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà – nel caso specifico – conseguenze sulle elaborazioni future.

 

  1. Bollette doganali

Quesito

Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che – nella prassi – è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell’ufficio doganale da riportare nei registri I.V.A.: pertanto, non si disporrebbe dell’informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Risposta

Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l’elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell’elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell’articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l’ammontare imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota”.

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.

Al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente – solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d’imposta 2017 – di valorizzare, all’interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l’elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l’elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .

 

  1. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Quesito

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l’informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l’indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita I.V.A. o Codice Fiscale?

Risposta

Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l’informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa “Dato assente”. E’ opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell’art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l’obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

 

  1. Fatture acquisto fuori campo I.V.A., ex Art.74 DPR 633/72

Quesito

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo I.V.A. ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura “N2”?

Risposta

Si, il codice natura corretto per tali casi è “N2”.

 

  1. Corretta valorizzazione dell’informazione “Tipo Documento”

Quesito

Le specifiche tecniche della comunicazione “dati fatture” versione 1.1, per l’elemento informativo “Tipo Documento”, hanno aggiunto le voci “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e “TD11 – Fattura per acquisto intracomunitario servizi”. A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all’interno della stessa fattura;

2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

 

Risposta

Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l’elemento informativo “Tipo Documento” va valorizzato utilizzando un criterio di “prevalenza” legato all’importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l’elemento informativo con il valore “TD10 – Fattura per acquisto intracomunitario beni” e viceversa.

In relazione alla comunicazione delle “note di credito” riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l’elemento con il valore “TD04”.

 

  1. Fatture “cointestate”

Quesito

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture “cointestate”.

Risposta

Si ritiene non plausibile l’emissione di una fattura “cointestata” verso cessionario/committente soggetto passivo I.V.A. (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione “Identificativi Fiscali” andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

 

  1. Operazioni di esportazione in “regime del margine”

 

Quesito

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3” o “N5”?

Risposta

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura “N3”.

  1. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

 

Quesito

La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: “In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l’I.V.A. e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto”.

Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l’I.V.A..

Risposta

Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell’articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura “N3” nel caso di operazione “non imponibile” e la natura “N4” nel caso di operazione “esente”.

  1. Codice “Natura” da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato.

 

Quesito

Quale codice “Natura” va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio ….) e di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfetario)?

Risposta

I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura “N2”.